IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 16, comma 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, il
quale stabilisce che  con  uno  o  piu'  decreti  aventi  natura  non
regolamentare,  sentiti  l'Avvocatura  generale   dello   Stato,   il
Consiglio nazionale forense ed i Consigli dell'ordine degli  avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando  gli  uffici
giudiziari diversi dai Tribunali e dalle Corti  d'appello  nei  quali
trovano applicazione le disposizioni del citato articolo 16; 
  Vista la richiesta di  emissione  del  predetto  decreto  formulata
dalla Corte di cassazione del 5  dicembre  2014,  limitatamente  alle
comunicazioni  e  notificazioni  da  parte  delle  cancellerie  delle
sezioni civili; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio
2011, n. 44 e successive modifiche; 
  Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il  Consiglio  nazionale
forense ed i Consigli degli ordini degli avvocati; 
 
                                Emana 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione  di  cui
all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito con modificazioni nella legge 17  dicembre  2012,  n.  221
limitatamente alle  comunicazioni  e  notificazioni  da  parte  delle
cancellerie delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione.