IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente  «Misure  per  la
lotta contro l'afta epizootica ed altre  malattie  epizootiche  degli
animali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144; 
  Visto l'art. 117, comma 2 della Costituzione; 
  Vista la decisione n. 1990/424/CE del Consiglio, relativa a  talune
spese nel settore  veterinario  che  stabilisce  le  modalita'  della
partecipazione   finanziaria   della   Comunita'   a   programmi   di
eradicazione, di lotta e di sorveglianza  delle  malattie  animali  e
delle zoonosi, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
europea n. L 224 del 18 agosto 1990; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita'  10  maggio  1991,
recante «Norme per la  profilassi  di  malattie  animali»  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1991, n. 113; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  3  agosto   1991
concernente il "Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche
sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate  dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e  Valle  d'Aosta,
quale centro  di  referenza  nazionale",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 19 agosto 1991, n. 193; 
  Vista la legge 15 gennaio 1991, n.  30,  recante  disciplina  della
riproduzione animale, cosi' come  modificata  dalla  legge  3  agosto
1999, n. 280; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il
riordinamento  degli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  29  gennaio  1997,
concernente «Misure integrative per la sorveglianza permanente  delle
encefalopatie spongiformi trasmissibili  degli  animali»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1997, n. 34; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 8 aprile 1999,  recante
«Norme per la profilassi della scrapie»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 25 maggio 1999, n. 120; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000  recante
"Sistema nazionale di sorveglianza  epidemiologica  della  Encefalite
Spongiforme Bovina", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  11  marzo
2000, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2001,
n. 70, recante «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore
di sanita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  marzo  2001,  n.
71; 
  Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  22  maggio  2001,  recante   disposizioni   per   la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione  di  alcune  encefalopatie
spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Comunita' europea n. L 147 del 31 maggio 2001; 
  Vista la decisione 2002/1003/CE, che fissa i requisiti  minimi  per
uno studio dei genotipi della proteina prionica  delle  razze  ovine,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea n. L 349 del
24 dicembre 2002; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  17  dicembre  2004
concernente "Piano nazionale di selezione genetica per la  resistenza
alle  encefalopatie  spongiformi  negli  ovini",   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2005, n. 51; 
  Vista  la  decisione  2006/965/C  del  Consiglio  che  modifica  la
decisione  n.  1990/424/CE  relativa  a  talune  spese  nel   settore
veterinario; 
  Visto il regolamento (CE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 maggio  2014,  che  fissa  le  disposizioni  per  la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute  e
al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al  materiale
riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE
e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002  (CE),  n.
882/2004 (CE) e n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
la direttiva 2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
nonche' il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio  che  abroga  le   decisioni   66/399/CEE,   76/894/CEE   e
2009/470/CE del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Unione europea 27 giugno 2014, n. L 189; 
  Visto l'art. 22 del decreto del Ministro delle politiche alimentari
e forestali 18  novembre  2014,  recante  disposizioni  nazionali  in
applicazione del regolamento CE n. 1307/2013 che prevede un  sostegno
economico per il settore ovi-caprino  in  caso  di  applicazione  del
piano di selezione  genetica,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 20 dicembre 2014, n. 295; 
  Considerato  che  la  scrapie,   come   sottolineato   nel   parere
scientifico dell'Autorita' per la sicurezza alimentare e  del  Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (EFSA BIOHAZ
Panel, 2011), rappresenta un  problema  di  sanita'  animale  per  la
popolazione ovina e caprina nell'ambito del territorio nazionale; 
  Considerato che l'attivita'  di  sorveglianza  per  la  scrapie  ha
rilevato un'elevata diffusione della malattia  nelle  diverse  greggi
del territorio nazionale; 
  Visto il parere del Comitato nazionale di sicurezza alimentare  del
17 aprile 2012, che sottolinea l'importanza della selezione  genetica
come l'unica strategia per ridurre la prevalenza delle  encefalopatie
spongiformi trasmissibili (EST) ovi-caprine e  il  carico  infettante
nei capi infetti a cui il consumatore potenzialmente potrebbe  essere
esposto, da cui l'importanza dell'applicazione della stessa in  tutti
gli allevamenti ovini per diffondere i genotipi resistenti  e  quindi
la necessita' che in Italia si continuino ad implementare i piani  di
selezione e vengano estesi a tutte le regioni; 
  Viste le osservazioni della Commissione europea del 19 Agosto  2014
ad oggetto: "Italy - 2015 Transmissible  Spongiform  Encephalopathies
programme"  riguardo  alla  necessita'  di  presentare  un  piano  di
selezione genetica con obiettivi ben definiti nel tempo  al  fine  di
incrementare la frequenza dell'allele di resistenza; 
  Vista l'affermazione dell'European Food Safety Authority  riportata
nell'opinion pubblicata il 30 luglio 2014 (EFSA BIOHAZ Panel,  2014),
secondo cui e'  improbabile  la  riduzione  della  scrapie  senza  un
efficace programma di selezione genetica; 
  Tenuto conto dell'opinion con cui l'European Food Safety  Authority
(EFSA  BIOHAZ  Panel,  2014)  raccomanda  il   rafforzamento   e   il
miglioramento dei piani di selezione genetica nella popolazione ovina
per la resistenza alla scrapie classica e  afferma  che  l'intervento
selettivo,  solo  se   associato   a   un   efficiente   sistema   di
tracciabilita' che consenta di registrare ogni  movimentazione  degli
animali, e' efficace ai fini della eradicazione della malattia; 
  Considerato  che  l'Istituto  Superiore  di  Sanita'   opera   come
laboratorio nazionale di riferimento  per  la  caratterizzazione  dei
ceppi e la genetica  delle  encefalopatie  spongiformi  trasmissibili
(EST) degli animali; 
  Considerato  che  l'attuazione  dei  piani  di  selezione  genetica
riveste  carattere  di  interesse  nazionale  e  che  per   la   loro
realizzazione  occorre  poter  risalire  ai   singoli   capi   ovini,
rintracciare ogni loro spostamento, conoscere tutti i detentori e  le
aziende presenti sul territorio nazionale; 
  Considerato che il monitoraggio annuale dei caratteri  genetici  di
resistenza alla scrapie classica ha finora mostrato nella popolazione
ovina  nazionale  un  limitato  progresso  verso   i   caratteri   di
resistenza; 
  Valutata la necessita' di creare in  ambito  nazionale  allevamenti
ovini con caratteristiche di resistenza genetica  alle  encefalopatie
spongiformi trasmissibili in grado di soddisfare la domanda  di  capi
geneticamente resistenti alle medesime  per  il  ripopolamento  delle
aziende ovine colpite da tale malattia, senza che  siano  compromessi
gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze coinvolte; 
  Ritenuto necessario rivedere le  attuali  misure  sull'applicazione
dei  piani  di  selezione  genetica  negli  allevamenti  italiani  in
funzione delle evidenze scientifiche, epidemiologiche e  delle  nuove
disposizioni comunitarie; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, espresso nella seduta del 5 novembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. E' fatto obbligo  alle  regioni  e  alle  province  autonome  di
predisporre i Piani di selezione  genetica  per  la  resistenza  alla
scrapie classica degli  ovini,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'
contenuti negli allegati I, II e III. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) azienda o allevamento: qualsiasi luogo in cui gli  ovini  sono
detenuti, mantenuti o allevati su base permanente o temporanea; 
    b) aziende di elevato merito genetico: le aziende  che  risultano
iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici; 
    c) aziende commerciali: tutte le altre aziende che non soddisfano
le condizioni delle aziende di elevato merito genetico; 
    d) libro genealogico: libro tenuto e gestito, ai sensi  dell'art.
3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30,  cosi'  come  modificata  dalla
legge 3  agosto  1999,  n.  280,  dall'Associazione  nazionale  della
pastorizia  (ASSONAPA),  nel  quale   sono   iscritti   gli   animali
riproduttori di una determinata razza della specie ovina,  sottoposti
allo stesso piano di selezione, con l'indicazione degli ascendenti; 
    e) registro anagrafico:  registro  tenuto  e  gestito,  ai  sensi
dell'art. 3 della predetta legge n.  30  del  1991,  nel  quale  sono
annotati gli animali riproduttori di una determinata razza  autoctona
a limitata diffusione della specie  ovina,  con  l'indicazione  degli
ascendenti per la conservazione e la salvaguardia delle  razze  ovine
medesime; 
    f) razze ovine a rischio: razze autoctone a rischio di estinzione
numericamente poco  rappresentate  e  localizzate  in  limitate  area
geografiche, riconosciute dal registro anagrafico; 
    g) analisi genetiche di genotipizzazione: analisi  effettuata  da
laboratori  riconosciuti  dal   Ministero   della   salute   per   la
determinazione del genotipo del gene della proteina  prionica  di  un
ovino,  espresso  come  coppia  degli  alleli  che  condizionano   la
suscettibilita'/resistenza alla scrapie classica; 
    h) allele: variante  di  uno  dei  polimorfismi  del  gene  della
proteina prionica ovina che  condizionano  la  suscettibilita'  o  la
resistenza alla scrapie classica, polimorfismi considerati nel  piano
di selezione genetica di cui agli allegati del presente decreto; 
    i)  prelievo  ufficiale:  prelievo  di  sangue   necessario   per
l'esecuzione delle analisi  genetiche  di  cui  al  presente  decreto
eseguito  da  un  medico  veterinario  della   ASL   competente   per
territorio. Nelle aziende di elevato merito genetico, e'  considerato
prelievo ufficiale il prelievo di sangue effettuato per  il  medesimo
fine da un medico veterinario o il prelievo di altri fluidi biologici
o bulbi piliferi, effettuato da personale tecnico  appartenente  alle
associazioni di categoria degli  allevatori  all'uopo  formato  dagli
assessorati regionali competenti; 
    l) genotipo della proteina prionica di ovino:  definizione  della
coppia di alleli della proteina prionica presenti nel  genoma  di  un
animale; 
    m)  piano  di  selezione  genetica  (PSG)  degli  ovini  per   la
prevenzione  della  scrapie  classica:   programma   di   prevenzione
obbligatorio  predisposto  e  attuato   dalle   autorita'   regionali
competenti, conformemente agli allegati I e II,  esteso  a  tutte  le
aziende zootecniche ovine e finalizzato all'incremento dei  caratteri
di resistenza genetica degli ovini alla scrapie classica; 
    n) riproduttore: soggetto maschio o  femmina  che,  raggiunta  la
maturita' sessuale, viene destinato dall'allevatore all'accoppiamento
per la produzione delle successive generazioni; 
    o) animali da reddito a carattere familiare o per  autoconsumo  o
da compagnia: anche un solo capo della specie ovina detenuto in  modo
permanente o temporanea in qualsiasi luogo; 
    p) comunicazioni ufficiali dei Piani: informazioni  obbligatorie,
relative alle attivita'  di  genotipizzazione,  da  trasmettere  alle
autorita'  competenti,  al  Centro  di  referenza  nazionale  per  le
encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA)  che  gestisce
la Banca  dati  nazionale  della  selezione  genetica  (BDNSG)  e  al
laboratorio nazionale di riferimento  per  la  caratterizzazione  dei
ceppi  e  la  genetica  delle  EST  animali  (Istituto  Superiore  di
Sanita'); 
    q) selezione genetica: utilizzo preferenziale di riproduttori con
caratteri di resistenza alla scrapie classica; 
    r) controllo ufficiale: qualsiasi  forma  di  controllo  eseguita
dall'autorita' competente per  le  attivita'  previste  dal  presente
decreto; 
    s) pascolo: luogo o terreno di proprieta' o comune, delimitato  o
privo di barriere fisiche all'interno del quale capi ovini  convivono
in promiscuita'.