LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' 
                             E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto l'art. 40,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724  e  le
successive modificazioni ed integrazioni, in  cui  e'  previsto,  tra
l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento,  determini
in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad  essa  dovute  dai
soggetti sottoposti alla sua vigilanza; 
  Viste le proprie delibere n. 19086 e n. 19087 del 23 dicembre  2014
recanti  la  determinazione,   ai   sensi   del   citato   art.   40,
rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per  l'esercizio
2015 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio; 
  Attesa la  necessita'  di  determinare,  per  l'esercizio  2016,  i
soggetti tenuti alla contribuzione; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. Sono tenuti a versare alla  Consob,  per  l'esercizio  2016,  un
contributo denominato «contributo di vigilanza»: 
    a)  le  Societa'  di  intermediazione  mobiliare,   le   societa'
fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, primo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 415/1996, autorizzate, alla data del 2  gennaio  2016,
alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento di cui
all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e)  ed  f)  del
decreto legislativo n. 58/1998; 
    b) le imprese  di  investimento  comunitarie  con  succursale  in
Italia e le imprese di  investimento  extracomunitarie  con  o  senza
succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2016, alla
prestazione dei servizi e delle  attivita'  di  investimento  di  cui
all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e)  ed  f)  del
decreto legislativo n. 58/1998; 
    c) le banche italiane, la societa'  Poste  Italiane  -  Divisione
Servizi di BancoPosta di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  f),  del
D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, le banche comunitarie con succursale in
Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia,
autorizzate, alla data del  2  gennaio  2016,  alla  prestazione  dei
servizi e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5,
lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del decreto legislativo  n.
58/1998; 
    d) le societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma
1, lettera o), del decreto legislativo n.  58/1998,  le  societa'  di
gestione UE con succursale in  Italia  di  cui  all'art.  1,  lettera
o-bis), del decreto legislativo n. 58/1998, i  gestori  di  fondi  di
investimento alternativo UE (FIA UE) con succursale in Italia, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n.  58/1998,
autorizzati alla data del 2 gennaio 2016 alla prestazione dei servizi
e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere
d), e) ed f), del decreto legislativo n. 58/1998; 
    e) gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco  speciale  di
cui all'art. 107, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  385/1993,
autorizzati, alla data del 2 gennaio 2016,  ai  sensi  dell'art.  19,
comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 a prestare i servizi e le
attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b),  c)  e  c-bis),
del decreto legislativo n. 58/1998; 
    f) gli agenti di cambio iscritti, alla data del 2  gennaio  2016,
nel Ruolo  speciale  di  cui  all'art.  201,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 58/1998; 
    g) le societa' di gestione del risparmio iscritte, alla data  del
2 gennaio 2016, nell'Albo di cui all'art. 35, comma  1,  del  decreto
legislativo n.  58/1998,  le  societa'  di  investimento  a  capitale
variabile e le Societa' di investimento a  capitale  fisso  iscritte,
alla stessa data del 2 gennaio  2016,  negli  Albi  di  cui  all'art.
35-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, gli organismi di
investimento collettivo soggetti,  sempre  alla  stessa  data  del  2
gennaio 2016, all'applicazione degli articoli 42, 43 e 44 del decreto
legislativo n. 58/1998; 
    h) le imprese di  assicurazione  autorizzate,  alla  data  del  2
gennaio 2016, all'esercizio dei rami vita III e/o V di  cui  all'art.
2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005; 
    i) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2016,
nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.
58/1998; 
    j) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti  locali,
dagli Stati esteri  e  dagli  organismi  internazionali  a  carattere
pubblico - appresso indicati: 
      j1)  gli  emittenti   italiani   ed   esteri   (comunitari   ed
extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2016, abbiano strumenti
finanziari  ammessi  alla  negoziazione  in   mercati   regolamentati
nazionali; 
      j2) gli emittenti che, alla data del 2  gennaio  2016,  abbiano
strumenti   finanziari   ammessi   alla   negoziazione   in   mercati
regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per  i  quali
lo Stato membro d'origine risulti essere l'Italia; 
    k) gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico  in
misura rilevante di cui  all'art.  116  del  decreto  legislativo  n.
58/1998 che alla data del 2 gennaio 2016 risultano  in  possesso  dei
requisiti per l'iscrizione nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108,
comma 5, del regolamento Consob n. 11971/1999; 
    l) i soggetti, diversi da quelli di cui alle  precedenti  lettere
g) e h), che: 
      l1)   intendendo   effettuare   un'offerta   al   pubblico   di
sottoscrizione  e  di  vendita  e/o  un'ammissione  a  quotazione  di
strumenti finanziari ovvero un'offerta  al  pubblico  di  acquisto  o
scambio successivamente alla preventiva comunicazione di cui all'art.
94, comma 1, di cui all'art. 102, comma 1,  ovvero  di  cui  all'art.
113, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  58/1998,  il  relativo
procedimento  amministrativo  concernente  il  prospetto  -  unico  o
tripartito  -  ovvero  il  prospetto  di  base  ovvero  il  documento
d'offerta sia estinto, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2015  ed
il 1° gennaio 2016, prima dell'ottenimento del relativo provvedimento
di approvazione; 
      l2)   intendendo   effettuare   un'offerta   al   pubblico   di
sottoscrizione e  di  vendita  ovvero  una  offerta  al  pubblico  di
acquisto o scambio, a seguito della preventiva comunicazione  di  cui
all'art. 94, comma 1 ovvero di cui all'art. 102, comma 1, del decreto
legislativo n. 58/1998 hanno ottenuto l'approvazione del  prospetto -
unico  o  tripartito -  ovvero  del  prospetto  di  base  ovvero  del
documento di offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra
il 2 gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016, la relativa offerta; 
      l3) avendo concluso un'offerta al pubblico di sottoscrizione  e
vendita ovvero un'offerta al pubblico  di  acquisto  o  scambio,  nel
periodo compreso tra il 2 gennaio 2015 ed il 1°  gennaio  2016,  sono
sottoposti alla  data  del  2  gennaio  2016  all'applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma  2,
del decreto legislativo n. 58/1998; 
      l4) hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione a
quotazione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 113,  comma  1,
del decreto legislativo n. 58/1998, nel periodo  compreso  tra  il  2
gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016; 
      l5) avendo ottenuto l'ammissione a  negoziazione  di  strumenti
finanziari a seguito di operazioni di integrazione aziendale (fusioni
o scissioni)  per  le  quali  e'  stato  rilasciato  un  giudizio  di
equivalenza al prospetto di un documento gia'  disponibile  ai  sensi
dell'art. 57, comma 1, lett. d), del regolamento Consob n. 11971/1999
(attuativo della direttiva comunitaria  n.  2003/71/CE)  nel  periodo
compreso tra il 2 gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016, sono sottoposti
alla data del 2 gennaio 2016 all'applicazione delle  disposizioni  di
cui agli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del decreto legislativo  n.
58/1998; 
    m) i soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2016, al registro
di cui al decreto  legislativo  n.  39/2010,  che  alla  stessa  data
risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci  degli
Enti di Interesse Pubblico; 
    n) la Borsa Italiana S.p.a.; 
    o) la MTS S.p.a.; 
    p) la Monte Titoli S.p.a.; 
    q) la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a.; 
    r) le societa' di  intermediazione  mobiliare,  le  banche  e  le
societa' di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla  data
del 2 gennaio  2016,  all'esercizio  dell'attivita'  di  gestione  di
sistemi multilaterali di negoziazione di cui  all'art.  1,  comma  5,
lett. g), del decreto legislativo n. 58/1998; 
    s) gli Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco
di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob  n.  16.191/2007,
in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2016; 
    t)  i  gestori  di  mercati  regolamentati  esteri   (extra   UE)
richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 67,  comma
2, del decreto legislativo n. 58/1998; 
    u) i gestori di portali per la raccolta di  capitali  di  rischio
iscritti, alla data del 2 gennaio 2016,  nella  sezione  ordinaria  e
nella sezione speciale del registro, di  cui  all'art.  50-quinquies,
comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998; 
    v)  i  gestori  di  servizi  di  diffusione  delle   informazioni
regolamentate (SDIR) ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio  delle
informazioni regolamentate autorizzati ai  sensi  dell'art.  113-ter,
comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, iscritti alla data del 2
gennaio 2016, negli appositi Elenchi  di  cui  all'art.  116-septies,
comma 3 e all'art. 116-undecies, comma 3 del  regolamento  Consob  n.
11971/1999; 
    w) l'Organismo dei promotori finanziari di cui all'art. 31, comma
4, del decreto legislativo n. 58/1998.