IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista  la  legge  23  febbraio  1999,  n.  44  e,  in  particolare,
l'articolo 13, comma 2; 
  Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in  particolare,  l'articolo
15, comma 4; 
  Visto il decreto del Ministro del tesoro in  data  6  agosto  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  13  agosto  1996,  n.  189,
concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo  15,  comma  5,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei  requisiti  patrimoniali  delle
fondazioni e delle  associazioni  per  la  prevenzione  del  fenomeno
dell'usura e dei requisiti di onorabilita' e  professionalita'  degli
esponenti delle medesime; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220,
di concerto con il Ministro della giustizia, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme integrative ai regolamenti  per
l'iscrizione   delle   associazioni   e    organizzazioni    previste
dall'articolo 13, comma 2, della legge 23  febbraio  1999,  n.  44  e
dall'articolo 15, comma 4, della legge  7  marzo  1996,  n.  108,  in
apposito elenco presso le prefetture; 
  Ritenuto  di  dover  modificare  il  citato  decreto  del  Ministro
dell'interno n. 220 del 2007,  prevedendo  ulteriori  condizioni  per
l'iscrizione/mantenimento  dell'iscrizione,  con   riferimento   alla
dimostrazione, da parte degli  enti,  della  specifica  capacita'  di
operare nel settore di riferimento; 
  Ritenuta, in particolare, la necessita' di modificare gli  articoli
3 e 5 del decreto, concernenti, rispettivamente,  le  condizioni  per
l'iscrizione nell'elenco provinciale delle associazioni e  fondazioni
antiracket e antiusura ed  i  provvedimenti  prefettizi  di  diniego,
sospensione, revoca e cancellazione dall'elenco,  nonche'  l'allegato
1, relativo alle condizioni soggettive per il diniego, la revoca o la
sospensione dell'iscrizione nell'elenco di  cui  all'articolo  1  del
decreto; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi in data 24 settembre 2015; 
  Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con nota del 1° settembre 2015; 
  Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei  ministri  del  22
ottobre 2015; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1. Il presente regolamento modifica gli articoli  3  e  5,  nonche'
l'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 24  ottobre  2007,
n. 220, di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale  e'
stato  adottato  il  regolamento   recante   norme   integrative   ai
regolamenti per  l'iscrizione  delle  associazioni  e  organizzazioni
previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999,  n.
44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108,  in
apposito elenco presso le prefetture. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il decreto  del  Ministero  dell'interno  24  ottobre
          2007, n. 220 reca: «Regolamento recante  norme  integrative
          ai  regolamenti  per  l'iscrizione  delle  associazioni   e
          organizzazioni previste dall'art. 13, comma 2, della  legge
          23 febbraio 1999, n. 44 e  dall'art.  15,  comma  4,  della
          legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito  elenco  presso  le
          Prefetture.». 
          Note alle premesse: 
              - Si trascrive il testo dell'art. 13,  comma  2,  della
          legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti  il
          Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime  delle  richieste
          estorsive e dell'usura): 
              «2. La domanda puo' essere presentata  dall'interessato
          ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio  nazionale
          del  relativo  ordine  professionale   o   da   una   delle
          associazioni  nazionali  di  categoria  rappresentate   nel
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  (CNEL).  La
          domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti
          di cui all'art. 8, comma 1,  ovvero,  per  il  tramite  del
          legale rappresentante e con il  consenso  dell'interessato,
          da associazioni  od  organizzazioni  iscritte  in  apposito
          elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi  tra  i  propri
          scopi  quello  di  prestare  assistenza  e  solidarieta'  a
          soggetti danneggiati da attivita'  estorsive.  Con  decreto
          del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  di
          concerto con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  sono
          determinati le condizioni ed i requisiti  per  l'iscrizione
          nell'elenco  e  sono  disciplinate  le  modalita'  per   la
          relativa tenuta.». 
              - Si trascrive il testo dell'art. 15,  comma  4,  della
          legge 7 marzo 1996, n.  108  (Disposizioni  in  materia  di
          usura): 
              «4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la
          prevenzione  del  fenomeno  dell'usura  sono  iscritte   in
          apposito elenco tenuto dal Ministro del  tesoro.  Lo  scopo
          della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
          forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
          dall'atto costitutivo e dallo statuto.». 
              - Il decreto del Ministro  del  tesoro  6  agosto  1996
          reca: «Determinazione, ai  sensi  dell'art.  15,  comma  3,
          della  legge  7  marzo  1996,   n.   108,   dei   requisiti
          patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei
          requisiti  di   onorabilita'   e   professionalita'   degli
          esponenti dei fondi medesimi.». 
              -  Per  i   riferimenti   al   decreto   del   Ministro
          dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, si veda  la  nota  al
          titolo. 
              - Si trascrive il  testo  degli  articoli  3  e  5  del
          decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n.  220,
          come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 3.  -  1.  Non  possono  conseguire  l'iscrizione
          nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, quegli enti  i  cui
          statuti non offrono sufficienti garanzie di  democraticita'
          quanto  alle  regole  di  funzionamento   degli   organismi
          deliberativi, cui sono riservate le decisioni di  ordinaria
          e straordinaria amministrazione, nonche' di  partecipazione
          alle cariche sociali. 
              2. Non possono, altresi', conseguire  l'iscrizione  gli
          enti che nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, successivo
          alla loro costituzione, non dimostrano di aver acquisito la
          specifica capacita' di operare nel settore  dell'assistenza
          e  solidarieta'  a  soggetti   danneggiati   da   attivita'
          estorsive o di usura attraverso: 
                a)  la  collaborazione  continuativa  con  le   forze
          dell'ordine,  ferme  le  specifiche  competenze  di  queste
          ultime,  nell'individuazione   dei   fattori   sociali   di
          radicamento e sviluppo dei suddetti  fenomeni  criminali  e
          delle strategie sul piano economico e  produttivo  ai  fini
          dell'attivita' di prevenzione  e/o  contrasto  al  raket  e
          all'usura; 
                b) la costituzione  di  parte  civile  in  almeno  un
          procedimento riguardante  un  proprio  assistito,  avvenuta
          nell'ultimo biennio; 
                c) l'attivita' di sensibilizzazione delle vittime  al
          ricorso  alla  denuncia  degli  autori  dei  reati   e   la
          promozione di campagne  educative  e  di  diffusione  della
          cultura della legalita'. 
              3. Non possono conseguire l'iscrizione le  associazioni
          e  le  fondazioni  riconosciute  per  la  prevenzione   del
          fenomeno  dell'usura,  gia'  iscritte  nell'elenco  di  cui
          all'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, che
          risultino cancellate dal medesimo elenco, a  termini  delle
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 11 giugno 1997, n. 315. 
              4. Il prefetto, entro sessanta giorni decorrenti  dalla
          ricezione della domanda di iscrizione, verifica che fra gli
          scopi sociali vi siano quelli indicati all'art. 1, comma 2;
          che sussistano i requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3; che
          i soci, gli amministratori o i promotori non si trovino  in
          una delle situazioni indicate nell'Allegato 1. 
              5. Il prefetto, venti giorni prima  della  scadenza  di
          cui al comma 4, puo' chiedere, per una volta, chiarimenti o
          elementi integrativi all'associazione od organizzazione che
          ha presentato la domanda, assegnando un  termine  di  venti
          giorni  per  il  deposito  della  relativa  documentazione.
          Durante questo tempo la procedura  per  l'iscrizione  resta
          sospesa. Decorsi inutilmente i venti giorni non puo'  farsi
          luogo all'iscrizione, se non dietro presentazione di  nuova
          documentata istanza.». 
              «Art. 5. - 1. Fuori dei casi riguardanti  la  revisione
          di cui all'art. 4, quando si accerti che sono venuti  meno,
          in tutto o in parte, le condizioni e i  requisiti  previsti
          dagli articoli 1 e 3 per  l'iscrizione,  il  prefetto  puo'
          disporre la  sospensione  dell'iscrizione  e  la  rimozione
          delle  cause  ostative  o  la  cancellazione   dall'elenco.
          Restano  comunque  fermi  i   provvedimenti   da   adottare
          nell'immediatezza   al   verificarsi    delle    situazioni
          riguardanti taluno degli associati, degli amministratori  o
          dei promotori, di cui all'Allegato 1. 
              2. La sospensione dell'iscrizione  o  la  cancellazione
          dall'elenco  sono  altresi'  disposte,  in  relazione  alla
          gravita'    del    fatto,    quando    l'associazione     o
          l'organizzazione  o  taluno  dei  soci,  amministratori   o
          promotori non abbiano osservato le cautele  necessarie  per
          la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti. 
              3. I provvedimenti di diniego,  sospensione,  revoca  e
          cancellazione dell'iscrizione sono  adottati  dal  prefetto
          con provvedimento motivato, da notificarsi all'associazione
          od organizzazione interessata. 
              3-bis. I prefetti, con provvedimento motivato,  possono
          mantenere  negli  elenchi,  d'intesa  con  il   Commissario
          straordinario  del  Governo  per  il  coordinamento   delle
          iniziative antiraket e antiusura, le associazioni che,  pur
          non integrando tutti i requisiti di cui all'art.  3,  hanno
          significativamente   inciso   e    proficuamente    operato
          nell'ultimo decennio nel contrasto e nella prevenzione  dei
          fenomeni  di  estorsione  e  di  usura  nel  territorio  di
          riferimento e svolgono comunque attivita' di prevenzione. 
              4. Dei provvedimenti di diniego, sospensione, revoca  e
          cancellazione dell'iscrizione, relativi  alle  associazioni
          ed alle fondazioni  riconosciute  per  la  prevenzione  del
          fenomeno dell'usura, di cui all'art.  15,  comma  4,  della
          legge 7 marzo 1996, n. 108, adottati per  una  delle  cause
          previste  nell'Allegato  1,  il  Ministero  dell'interno  -
          Dipartimento della pubblica sicurezza, su segnalazione  del
          prefetto,   ne   informa   tempestivamente   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze -  Dipartimento  del  Tesoro.
          Analoga segnalazione e' fatta dal prefetto  al  Commissario
          per  il  coordinamento  delle  iniziative   antiracket   ed
          antiusura.». 
              - Si trascrive il testo dell'Allegato 1 al decreto  del
          Ministro  dell'interno  24  ottobre  2007,  n.  220,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Condizioni soggettive per il diniego, la revoca  o  la
          sospensione dell'iscrizione nell'elenco di cui  all'art.  1
          del decreto. 
              1. L'iscrizione nell'elenco  di  cui  all'art.  1  deve
          essere negata e, se gia' effettuata, deve essere sospesa se
          i provvedimenti non sono  definitivi,  o  revocata,  se  si
          tratta di provvedimenti  definitivi,  quando  taluno  degli
          associati, degli amministratori o dei promotori si trovi in
          una delle seguenti condizioni: 
                a) abbia riportato condanna,  anche  non  definitiva,
          per il delitto previsto dall'art. 416-bis (associazione  di
          tipo     mafioso),     416-ter     (scambio      elettorale
          politico-mafioso), del codice penale o per  il  delitto  di
          associazione finalizzata al traffico illecito  di  sostanze
          stupefacenti o psicotrope di  cui  all'art.  74  del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73
          del citato testo unico,  concernente  la  produzione  o  il
          traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
          fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
          cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie
          esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o
          reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 
                b) abbia riportato condanna,  anche  non  definitiva,
          per i delitti previsti dagli articoli 314  (peculato),  316
          (peculato mediante profitto  dell'errore  altrui),  316-bis
          (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
          (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per  un
          atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
          atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata  di
          un  pubblico  servizio),  346-bis  (traffico  di  influenze
          illecite), 629 (estorsione), 630 (sequestro  di  persona  a
          scopo di rapina ed estorsione),  644  (usura),  del  codice
          penale; 
                c) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o
          con sentenza di primo grado, confermata in appello, per  un
          delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione  dei
          doveri inerenti ad una pubblica funzione o  a  un  pubblico
          servizio diverso da quelli indicati alla lettera b); 
                d) sia stato condannato, per uno  stesso  fatto,  con
          sentenza  definitiva  o  con  sentenza  di   primo   grado,
          confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni
          di reclusione per delitto non colposo; 
                e) sia sottoposto a procedimento penale per i delitti
          indicati alla lettera a), se per la persona e'  stato  gia'
          disposto giudizio, se la stessa e' stata presentata  ovvero
          citata a comparire in udienza per il giudizio; 
                f) nei suoi confronti il tribunale  abbia  applicato,
          anche se con provvedimento non definitivo,  una  misura  di
          prevenzione, in quanto  indiziato  di  appartenere  ad  una
          delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31  maggio
          1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della  legge  13
          settembre 1982, n. 646. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa
          sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere
          o di proscioglimento o sentenza di annullamento,  anche  se
          con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura  di
          prevenzione, nonche' nei casi di riabilitazione. 
              3. L'iscrizione puo' essere negata o sospesa quando nei
          confronti delle persone di cui al comma 1 sono in  corso  i
          procedimenti  di  cui   allo   stesso   comma   ovvero   un
          provvedimento di  prevenzione  dell'autorita'  di  pubblica
          sicurezza.». 
              - Si trascrive il testo dell'art.  1  del  decreto  del
          Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220: 
              «Art. 1. -  1.  Presso  ogni  prefettura  -  U.T.G.  e'
          istituito l'elenco provinciale delle associazioni  e  delle
          fondazioni antiracket ed antiusura. 
              2. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al  comma
          1, le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e
          i comitati di cui all'art. 13,  comma  2,  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44 e  le  associazioni  e  le  fondazioni
          antiracket ed antiusura,  aventi  tra  gli  scopi  sociali,
          risultanti  dall'atto  costitutivo,  quello  principale  di
          prestare assistenza e solidarieta' a  soggetti  danneggiati
          da attivita' estorsive, purche' gli enti suddetti risultino
          costituiti  da  almeno  un  anno,  operino   effettivamente
          secondo i criteri indicati nell'art. 3 e i  cui  associati,
          amministratori o promotori non  si  trovino  in  una  delle
          situazioni previste nell'Allegato 1, nonche', a questa sola
          condizione, le associazioni e  le  fondazioni  riconosciute
          per  la  prevenzione  del  fenomeno  dell'usura,   iscritte
          nell'elenco di cui all'art. 15, comma 4 della legge 7 marzo
          1996, n. 108. 
              3. La domanda di iscrizione,  sottoscritta  dal  legale
          rappresentante,  corredata  da  copia  autentica  dell'atto
          costitutivo  dell'associazione,  anche  non   riconosciuta,
          fondazione o comitato, nonche' della  completa  indicazione
          di coloro che ne sono soci, amministratori o  promotori, e'
          indirizzata   al   prefetto   della   provincia   in    cui
          l'associazione od organizzazione  ha  la  sede  principale,
          quale indicata nell'atto costitutivo. 
              4. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui
          al comma 1 e'  presentata  da  associazioni  e  fondazioni,
          iscritte nell'elenco di cui all'art.  15,  comma  4,  della
          legge 7 marzo 1996, n. 108, ne e' fatta  espressa  menzione
          nella  domanda  ed  e'  allegata  specifica   attestazione,
          sottoscritta  dal  rappresentante   legale   che   richiede
          l'iscrizione. In tal  caso  non  e'  necessario  presentare
          altra documentazione.». 
              - Si trascrive il testo dell'art. 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo degli articoli 3 e 5 e  dell'Allegato  1
          al decreto del Ministro dell'interno 24  ottobre  2007,  n.
          220, come modificati dal presente decreto,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 13, comma 2,  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, nonche' dell'art. 15, comma 4,  della
          legge 7 marzo  1996,  n.  108,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.