IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252»,  e  in
particolare gli articoli 42 e 43 recanti disposizioni per il corso di
formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'articolo 4, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato. (legge di stabilita' 2012)» che ha portato a
regime la durata del corso di formazione in mesi dodici; 
  Effettuata l'informazione alle Organizzazioni  sindacali  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il  personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi  nella  adunanza  del  12  febbraio
2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto1988, n.
400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
con nota n. 8886 del 30 ottobre 2015; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Finalita' del corso di formazione per vice direttori 
 
  1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 42  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  stabilisce  le  modalita'  di
svolgimento del corso di  formazione  iniziale  per  vice  direttori,
finalizzato  allo  sviluppo  delle  competenze  tecnico-operative  ed
all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 40 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  2.  Il  corso  di  cui  al  presente   regolamento,   a   carattere
residenziale, si svolge nelle sedi centrali o territoriali del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.  Ove  lo  richiedano  imprescindibili
esigenze organizzative, il corso puo' svolgersi  anche  presso  altre
sedi. 
  3. Il corso ha una durata di un anno ed e' articolato in due  cicli
semestrali di formazione alternata  teorico-pratica  e  di  tirocinio
operativo, quest'ultimo deve avere durata non inferiore a tre mesi. 
  4. La formazione teorico-pratica e' articolata in  lezioni  e  puo'
essere organizzata in moduli. 
  5. Le materie di insegnamento, i  programmi,  nonche'  i  piani  di
studio sono disciplinati da apposito decreto del  Direttore  centrale
per la formazione. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'art.  2  della  legge  30  settembre
          2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. 
              - Il testo degli articoli 42 e 43  del  citato  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente: 
              «Art. 42 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nel ruolo dei direttivi). - 1. I vincitori del concorso  di
          cui all'art. 41 sono nominati vice direttori e sono ammessi
          a frequentare un corso di formazione iniziale della  durata
          di  due  anni  presso  l'Istituto   superiore   antincendi,
          finalizzato anche al conseguimento del master universitario
          di secondo livello, sulla base  di  programmi  e  modalita'
          coerenti con le  norme  concernenti  l'autonomia  didattica
          degli atenei. 
              2. Il corso di formazione iniziale e' articolato in due
          cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e  di
          tirocinio operativo presso i comandi provinciali dei vigili
          del  fuoco,  finalizzato  all'espletamento  delle  funzioni
          previste dall'art. 40. Il tirocinio operativo ha durata non
          inferiore a nove mesi. 
              3. Al termine del primo ciclo del corso di  formazione,
          il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
          pubblico e della difesa civile, su proposta  del  direttore
          centrale per  la  formazione,  esprime  nei  confronti  dei
          frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione  al
          secondo ciclo,  alla  fine  del  quale  gli  stessi,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 43,  sostengono  l'esame
          finale. 
              4. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e
          che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo,
          sono  stati  dichiarati  idonei  ai  servizi  di  istituto,
          prestano  giuramento  e  sono  confermati  nel  ruolo   dei
          direttivi con la qualifica di direttore,  secondo  l'ordine
          della graduatoria di fine corso. Il giudizio  di  idoneita'
          e' espresso dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
          del soccorso pubblico e della difesa  civile,  su  proposta
          del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei  vigili
          del fuoco. 
              5. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          iniziale, i criteri  generali  del  tirocinio  operativo  e
          delle relative funzioni, i criteri per la formulazione  dei
          giudizi  di  idoneita',   le   modalita'   di   svolgimento
          dell'esame finale, nonche'  i  criteri  per  la  formazione
          della  graduatoria  di  fine  corso  sono  determinati  con
          regolamento del Ministro dell'interno, ai  sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              6. I direttori sono assegnati ai servizi  di  istituto,
          presso le strutture periferiche  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  permanendo   nella   sede   di   prima
          assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte
          salve le ipotesi  di  trasferimento  per  incompatibilita'.
          L'individuazione degli uffici  viene  effettuata  anche  in
          relazione a quanto previsto dall'art. 47, comma 1. 
              7. L'assegnazione di cui al comma 6  e'  effettuata  in
          relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
          l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
          sedi indicate dall'Amministrazione. 
              8. Ai frequentatori del corso  di  formazione  iniziale
          provenienti dagli  altri  ruoli  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco e' assegnato il trattamento economico piu'
          favorevole.». 
              «Art. 43 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale).
          - 1. Sono dimessi dal corso  di  cui  all'art.  42  i  vice
          direttori che: 
                a) dichiarano di rinunciare al corso; 
                b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al
          termine del primo ciclo del corso, nonche' il  giudizio  di
          idoneita' ai servizi di istituto; 
                c) non superano le prove, ovvero non conseguono,  nei
          tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
          il primo e il secondo ciclo del corso; 
                d) non superano l'esame finale del corso; 
                e) sono stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dalle
          attivita' previste per il periodo del  corso  per  piu'  di
          novanta  giorni  anche  se  non  consecutivi,   ovvero   di
          centottanta nel caso di assenza  per  infermita'  contratta
          durante il corso, per infermita'  dipendente  da  causa  di
          servizio qualora si  tratti  di  personale  proveniente  da
          altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero
          per maternita' se si tratta di personale femminile. 
              2. I vice direttori la cui assenza oltre i  centottanta
          giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante
          il corso, da infermita' dipendente da  causa  di  servizio,
          ovvero da maternita' se si tratta di  personale  femminile,
          sono ammessi a partecipare al  primo  corso  successivo  al
          riconoscimento della loro  idoneita'  psico-fisica,  ovvero
          successivo   ai   periodi   di   assenza   previsti   dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
              3. Sono espulsi dal corso i vice direttori responsabili
          di infrazioni punibili con una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della sanzione pecuniaria. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati con decreto del capo  del  Dipartimento
          dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile, su proposta del direttore  dell'Istituto  superiore
          antincendi, sentito il direttore centrale  per  le  risorse
          umane. 
              5. Salvo che si tratti di personale  gia'  appartenente
          al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di
          dimissione  e  di  espulsione  dal  corso  determinano   la
          cessazione  di  ogni  rapporto  con  l'amministrazione.   I
          provvedimenti di espulsione costituiscono,  inoltre,  causa
          ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per  la
          nomina a vice direttore.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400 e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti).  - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo  dell'art.  4,  comma  16,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183 e' il seguente: 
              «Art. 16 (Riduzioni delle spese  non  rimodulabili  dei
          Ministeri). - (Omissis). 
              16. All'art. 10, comma 10, del decreto-legge 13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106, le parole: "Nel  triennio  2011-2013,"
          sono soppresse.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
          personale direttivo e dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco) e' pubblicato nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 40 del citato decreto  legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente: 
              «Art.  40.  Funzioni  del  personale  dei   ruoli   dei
          direttivi e dei dirigenti. 
              1. Il personale direttivo e dirigente di  cui  all'art.
          39   esercita,   anche   in   relazione   alla    specifica
          qualificazione  professionale,  le  funzioni  inerenti   ai
          compiti istituzionali del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco implicanti  autonoma  responsabilita'  decisionale  e
          rilevante professionalita' e quelle agli stessi  attribuite
          dalle  disposizioni   vigenti,   secondo   i   livelli   di
          responsabilita' e gli ambiti di competenza  correlati  alla
          qualifica ricoperta.  I  funzionari  direttivi  e  i  primi
          dirigenti,  con  esclusione   di   quelli   che   assolvono
          l'incarico di comandante provinciale dei vigili del  fuoco,
          rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,
          limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per  il
          ruolo di appartenenza. 
              2. I funzionari del ruolo dei direttivi  esercitano  le
          funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attivita'  dei
          dirigenti; svolgono funzioni di  direzione  di  uffici  non
          riservati ai dirigenti e di distretti, nonche' funzioni  di
          indirizzo,  coordinamento  e  controllo  di   piu'   unita'
          organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con
          piena responsabilita' per le direttive impartite  e  per  i
          risultati conseguiti e diretta responsabilita' degli  atti,
          anche  a  rilevanza  esterna,   delegati   dal   dirigente;
          partecipano alle attivita' di soccorso tecnico  urgente  e,
          ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attivita' di
          soccorso e di difesa civile propongono piani di  intervento
          ed effettuano con piena autonomia gli interventi  nell'area
          di competenza anche con compiti di  protezione  civile;  in
          caso  di  emergenze  di  protezione  civile,  puo'   essere
          affidata loro la responsabilita'  di  gruppi  operativi  di
          tipo articolato e complesso;  possono  essere  delegati  al
          rilascio  del  certificato  di  prevenzione   incendi,   in
          relazione  al  grado  di  complessita'  e  alla   specifica
          competenza tecnica;  svolgono  attivita'  di  studio  e  di
          ricerca o anche attivita'  ispettive  o  di  valutazione  e
          specialistiche di  particolare  rilevanza  nel  settore  di
          propria  competenza;  predispongono  piani   e   studi   di
          fattibilita', verificandone l'attuazione  dei  risultati  e
          dei costi; svolgono,  in  relazione  alla  professionalita'
          posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale
          del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco.  Al  personale
          appartenente alla qualifica  di  direttore-vicedirigente  i
          dirigenti delle strutture centrali  e  periferiche  possono
          delegare l'esercizio di alcune  funzioni  dirigenziali;  in
          relazione agli incarichi di  livello  dirigenziale  di  cui
          all'art.  68,  esso  assicura  le  funzioni  vicarie  e  la
          provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di  assenza
          o impedimento, e puo' essere incaricato della reggenza,  in
          attesa della nomina del titolare. 
              3.  I  primi  dirigenti  e   i   dirigenti   superiori,
          nell'espletamento    degli    incarichi     rispettivamente
          individuati nella tabella B allegata al  presente  decreto,
          adottano  i  provvedimenti  relativi  alla   organizzazione
          interna degli uffici cui sono preposti  per  assicurare  la
          funzionalita' e il massimo grado di efficienza dei servizi;
          adottano  i  provvedimenti   e   le   iniziative   connessi
          all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito  degli
          uffici cui sono preposti; dirigono le attivita' di soccorso
          tecnico urgente, protezione civile e difesa  civile,  anche
          in relazione a quanto stabilito dall'art. 24 della legge 27
          dicembre 1941, n. 1570,  e  dall'art.  12  della  legge  13
          maggio 1961,  n.  469;  esercitano  compiti  di  direzione,
          indirizzo e coordinamento  delle  minori  articolazioni  di
          servizio, anche territoriali, poste alle  loro  dipendenze.
          In particolare,  i  comandanti  provinciali  rilasciano  il
          certificato di prevenzione incendi. 
              4. I dirigenti svolgono  anche  funzioni  ispettive  e,
          quando sono preposti agli uffici o istituti di  istruzione,
          hanno la responsabilita' dell'istruzione, della  formazione
          e dell'addestramento del personale dipendente. I  dirigenti
          preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono,
          altresi',  attivita'  dirette   alla   normazione   tecnica
          nazionale e internazionale per la sicurezza dei prodotti in
          caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli
          stessi e alla relativa vigilanza. I dirigenti  preposti  ad
          uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i  poteri
          di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi
          loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma. 
              5. Spetta in ogni caso al  capo  del  Dipartimento  dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile e ai titolari  di  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale la potesta' di stabilire i criteri generali e  gli
          indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito  degli
          uffici posti alle loro dipendenze,  nonche'  il  potere  di
          revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso
          di  inerzia  o  di  grave  ritardo,  in  conformita'   alle
          disposizioni in materia del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  I  poteri  di
          revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso
          di inerzia o  di  grave  ritardo  competono,  altresi',  ai
          comandanti provinciali dei vigili del fuoco. 
              6. I dirigenti generali sono titolari  degli  incarichi
          di funzione indicati nella tabella B.».