IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
recante "Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini" il quale prevede che: "Fermo
restando quanto previsto all'art. 1, commi 449 e 450, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, e  all'art.  2,  comma  574,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, quale misura di  coordinamento  della  finanza
pubblica, le amministrazioni pubbliche e  le  societa'  inserite  nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'art.  1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  a   totale
partecipazione  pubblica  diretta  o  indiretta,  relativamente  alle
seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas,  carburanti
rete  e  carburanti  extra-rete,  combustibili   per   riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute  ad  approvvigionarsi
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi  a  disposizione
da Consip  S.p.A.  e  dalle  centrali  di  committenza  regionali  di
riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455,  della  legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  ovvero  ad  esperire  proprie  autonome
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi
telematici di negoziazione messi a disposizione  dai  soggetti  sopra
indicati"; 
  Visto l'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale  prevede  che  "I  contratti  stipulati  in  violazione  del
precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare  e
sono  causa  di  responsabilita'  amministrativa;   ai   fini   della
determinazione  del  danno  erariale  si  tiene  anche  conto   della
differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti  di  acquisto
di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto"; 
  Visto l'art. 5, comma 7, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale prevede che "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il  valore  dei
buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale,
delle  amministrazioni  pubbliche  inserite   nel   conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' art.  1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche'  le  autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e
la borsa (CONSOB) non puo' superare il valore nominale di 7,00  euro.
Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere  dal  1°  ottobre  2012.  I
contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto  attribuiti  al  personale  sono
adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone
la  durata  e  fermo  restando  l'importo  contrattuale   complessivo
previsto". 
  Visto l'art. 1, comma 9, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale prevede che "Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  sono
individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni  e
dei servizi, del livello  di  aggregazione  della  relativa  domanda,
delle caratteristiche  del  mercato  e  della  rilevanza  del  valore
complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si
applicano i precedenti commi 7 e 8"; 
  Visto l'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"; 
  Visto l'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 26 dicembre  2006,
n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007"; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  ("Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"); 
  Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
  Vista la nota prot. n.  4547  del  27  ottobre  2015,  con  cui  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ha  trasmesso  il   parere
favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nella seduta del 20 ottobre 2015, in merito allo schema del  presente
decreto; 
  Considerata la necessita' di conseguire una riduzione  della  spesa
pubblica   anche   attraverso   l'implementazione   delle   procedure
centralizzate per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  da  parte  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Considerato  che,  in  relazione  alla  prestazione  del   servizio
sostitutivo  di  mensa  mediante  l'erogazione  di  buoni-pasto,  sia
cartacei  che  elettronici,  nei  confronti   delle   amministrazioni
pubbliche e delle societa' inserite nel conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'art.  1  della  citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ravvisabili i presupposti  e  le
caratteristiche prescritti dal sopra menzionato art. 1, comma 9,  del
citato  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Considerata, dunque, l'opportunita' di individuare  la  prestazione
del  servizio  sostitutivo  di   mensa   mediante   l'erogazione   di
buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, quale ulteriore  categoria
merceologica per la quale si applicano le disposizioni  dell'art.  1,
commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione di quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  per  le  finalita'  di  cui  in
premessa, la prestazione del servizio sostitutivo di  mensa  mediante
l'erogazione  di  buoni-pasto,  sia  cartacei  che  elettronici,   e'
individuata quale ulteriore categoria merceologica per  la  quale  si
applicano le disposizioni dell'art.  1,  commi  7  e  8,  del  citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.