IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione,   alla   presentazione,   all'etichettatura   ed   alla
protezione delle indicazioni geografiche delle  bevande  spiritose  e
che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 1° agosto 2011,  n.  5389,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 228  del  30  settembre  2011,
recante disposizioni in  materia  di  «Attuazione  dell'art.  17  del
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione,  la
presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione  delle  indicazioni
geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 28 dicembre 2012, n. 18850, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 2013, con il
quale e' stata prorogata al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore della
previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio  nazionale
previsto dalla scheda tecnica  della  indicazione  geografica  (I.G.)
«Grappa»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 10 dicembre 2013, n. 15430, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2013,  con
il quale e' stata prorogata al 30 giugno  2014  l'entrata  in  vigore
della previsione  dell'obbligo  di  imbottigliamento  sul  territorio
nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 19 giugno 2014,  n.  6623,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2014, con il
quale e' stata prorogata al 1° gennaio 2015 l'entrata in vigore della
previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio  nazionale
previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 30 dicembre 2014, n. 7242,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2015, con il
quale e' stata prorogata al 1° luglio 2015 l'entrata in vigore  della
previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio  nazionale
previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 27 luglio 2015,  n.  4386,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 10 agosto 2015, con il
quale e' stata prorogata al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore della
previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio  nazionale
previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»; 
  Viste le note del 17 ottobre 2012, 21 ottobre 2013  e  20  febbraio
2014 della  Direzione  generale  dell'agricoltura  e  dello  sviluppo
rurale della Commissione europea con le quali e' stato segnalato  che
eventuali restrizioni sulla zona  di  imbottigliamento  del  prodotto
finito devono essere debitamente giustificate o abrogate; 
  Vista la nota  del  7  dicembre  2015  n.  Ares(2015)5639689  della
Direzione generale dell'agricoltura e  dello  sviluppo  rurale  della
Commissione europea con la quale l'Italia viene invitata ad eliminare
la previsione dell'imbottigliamento obbligatorio della I.G.  «Grappa»
sul  territorio  nazionale  al  fine  di  non  ostacolare  la  libera
circolazione delle merci e ad evitare incertezze agli  operatori  del
settore interessati; 
  Considerati gli approfondimenti condotti con il settore  produttivo
volti a  soddisfare  le  richieste  della  Commissione  europea,  nel
rispetto  delle  caratteristiche  qualitative  peculiari  della  I.G.
«Grappa»; 
  Ravvisata la necessita' di modificare il decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 1° agosto 2011, n. 5389
abrogando l'art.  2  che  reca  la  previsione  dell'imbottigliamento
obbligatorio della I.G. «Grappa» sul territorio nazionale; 
  Ravvisata l'opportunita' di modificare la scheda  tecnica  allegata
al  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali del 1° agosto 2011, n. 5389 al fine di  dettagliare  alcuni
aspetti   della   elaborazione   della   I.G.   «Grappa»,    distinti
dall'imbottigliamento, che garantiscono la rispondenza alle peculiari
caratteristiche qualitative della I.G.; 
  Ravvisata, altresi', la necessita' di precisare le  caratteristiche
specifiche della I.G. «Grappa» ed alcuni  aspetti  dell'etichettatura
nella scheda tecnica; 
  Ritenuto  che  le  modifiche  apportate  alla  scheda  tecnica  non
alterano il metodo di produzione e la specifica qualita'  della  I.G.
«Grappa»; 
  Ravvisata,  pertanto,  la  possibilita'  di   consentire   che   le
operazioni di imbottigliamento del prodotto finito, certificato  come
I.G. «Grappa», possano avvenire al di fuori del territorio nazionale; 
  Tenuto conto che gli scambi commerciali in atto sono relativi  alla
I.G. «Grappa» prodotta a partire dalle materie prime  ottenute  nella
campagna vitivinicola corrente che si concludera' il 31 luglio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Modifica della scheda tecnica 
 
  1. E'  approvata  la  scheda  tecnica  dell'indicazione  geografica
«Grappa»  riportata  in  allegato,  parte  integrante  del   presente
provvedimento. Tale scheda  tecnica  sostituisce  a  partire  dal  1°
agosto 2016 l'allegato A del decreto  ministeriale  n.  5389  del  1°
agosto 2011.