IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la  legge  1°  marzo  1968,  n.  186,  recante  "Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,  macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici"; 
  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
"Attuazione della direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo  del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 83"; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro"  e
successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 305/2011, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per  la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  "Regolamento  recante  semplificazione  della  disciplina   dei
procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a   norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122" e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  24  novembre  1984,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 12 del 15  gennaio  1985,  recante  "Norme  di
sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione,  l'accumulo
e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  21  dicembre  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  18
del  23  gennaio  1992  "Integrazione   al   decreto   del   Ministro
dell'interno  24  novembre  1984,  recante:   «Norme   di   sicurezza
antincendi  per  il  trasporto,  la   distribuzione,   l'accumulo   e
l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore  a  0,8»,
per regolamentare le operazioni di carico e scarico dei gas"; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  10  marzo  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, n. 81,  del  7  aprile  1998,  recante  "Criteri
generali di sicurezza antincendio e per  la  gestione  dell'emergenza
nei luoghi di lavoro"; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  16
aprile 2008, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  della  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,  n.  107,  dell'8  maggio  2008,
recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione,  collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e
di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  17
aprile 2008, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  della  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,  n.  107,  dell'8  maggio  2008,
recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione,  collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di
gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione  dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera  a)  della  legge  n.  248  del  2
dicembre 2005, recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici"; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni  di  sicurezza
antincendio  per  la  progettazione,  costruzione  ed  esercizio  dei
depositi di gas naturale con  densita'  non  superiore  a  0,8  e  di
emanare disposizioni per i depositi di biogas, anche se  di  densita'
superiore a 0,8; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
98/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
come modificata dalla direttiva 98/48/CE, del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 20 luglio 1998; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano  per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei  depositi  di  gas
naturale di superficie  con  densita'  non  superiore  a  0,8  e  dei
depositi di biogas, anche se di densita' superiore a 0,8.