IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Visto  il  regio  decreto  9  gennaio   1927,   n.   147,   recante
«Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici»
e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio  sanitario  nazionale»  e   successive   modificazioni,   in
particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), che demanda alle  Regioni,
tra l'altro, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti  i
controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei  gas
tossici; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 16 del sopra  citato  decreto  recante  «Funzioni  dei
dirigenti di uffici dirigenziali generali» ed in particolare il comma
1,  lettera  d),  a  tenore  del  quale:  «adottano  gli  atti  e   i
provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli
di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei  propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»; 
  Visto il decreto dirigenziale  7  gennaio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 54,  del  6  marzo  2015,  ultimo  in  materia,
concernente la revisione generale delle patenti di  abilitazione  per
l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate  nel  periodo  1°
gennaio - 31 dicembre 2010; 
  Considerato che ai sensi del sopra citato regio decreto  9  gennaio
1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia  e  conservazione»  dei  gas
tossici sono subordinati al conseguimento di apposita  autorizzazione
rilasciata dalla preposta Autorita' competente sanitaria; 
  Considerato che gli  addetti  all'impiego  di  gas  tossici  devono
essere  persone  di  accertata  idoneita'  fisica  e  morale   e   di
riconosciuta professionalita' attestata dalla  patente  di  cui  agli
articoli 26 e seguenti, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147,  il
cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in  prove
orali e pratiche, come previsto dal menzionato regio decreto; 
  Tenuto conto che la  patente  e'  soggetta  a  revisione  periodica
quinquennale e puo' essere revocata in ogni  momento  quando  vengono
meno i presupposti del suo rilascio e decade se non e'  rinnovata  in
tempo utile ai sensi dell'art. 35  del  richiamato  regio  decreto  9
gennaio 1927, n. 147; 
  Ritenuto necessario alla luce di quanto premesso,  dover  procedere
alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo  1°
gennaio - 31 dicembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' disposta la  revisione  delle  patenti  di  abilitazione  per
l'impiego dei gas tossici rilasciate o  revisionate  nel  periodo  l°
gennaio - 31 dicembre 2011. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 24 dicembre 2015 
 
                                        Il direttore generale: Guerra 

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min  salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 150