LA COMMISSIONE Su proposta del commissario delegato per il settore, consigliere Salvatore Vecchione; Premesso: che, con nota del 17 luglio 2015 (atto pervenuto in data 23 luglio 2015), la SISAC trasmetteva, ai fini della relativa valutazione di idoneita' da parte della Commissione, il testo di una «ipotesi di Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi)», stipulato in data 24 giugno 2015; che la Commissione, in data 24 novembre 2015, provvedeva a trasmettere la predetta ipotesi di Accordo alle associazioni dei consumatori, al fine di acquisire il relativo parere, disposto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di dieci giorni; che, decorso il termine di dieci giorni assegnato, non perveniva alcun parere da parte dell'associazioni dei consumatori; che, pertanto, la Commissione procedeva ad esaminare il testo del codice presentato; Considerato: che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, all'art. 1, comma 1, definisce, quale servizio pubblico essenziale, quello volto a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita e alla salute; che, conseguentemente, l'attivita' svolta dagli specialisti ambulatoriali e veterinari e dai professionisti sanitari, in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, deve essere assoggettata all'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; che la legge n. 83 del 2000 ha espressamente incluso, con il disposto dell'art. 2 (divenuto art. 2-bis della legge n. 146 del 1990), nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti; che, per quanto riguarda la determinazione dei servizi essenziali, delle prestazioni indispensabili e delle modalita' di effettuazione degli scioperi, l'Accordo citato, allegato alla presente delibera, quale parte integrante della stessa, risulta sostanzialmente conforme alla preesistente regolamentazione, attualmente vigente, nel settore sanitario; che, in particolare, l'«Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi» contiene: l'indicazione di un preavviso di «almeno dieci giorni» per le astensioni degli specialisti e dei professionisti in regime di convenzionamento con il Servizio sanitatio nazionale, nonche' la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 4, comma 1); la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione della revoca dell'astensione, al fine di evitare il c.d. «effetto annuncio» (art. 4, comma 1); la precisa indicazione delle modalita' di svolgimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 5); la determinazione, in 48 ore, della durata massima del periodo di astensione (art. 4, comma 4, lettera b)); la previsione, nel caso di proclamazione di scioperi distinti nel tempo, incidenti sul medesimo bacino di utenza, da parte della stessa o di altre organizzazioni sindacali, di un intervallo minimo di 48 ore tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva (art. 4, comma 4, lettera f)); la disciplina delle astensioni collettive nella forma dello sciopero c.d. «virtuale» (art. 4, comma 4, lettera e)); l'individuazione analitica delle prestazioni indispensabili da garantire durante l'astensione (art. 4); il rinvio a protocolli di intesa a livello decentrato (da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo), per un'idonea determinazione (anche a livello territoriale) di appositi contingenti di specialisti e professionisti esonerati dallo sciopero, al fine di garantire le richiamate prestazioni indispensabili (art. 3, comma 2); che la Commissione, attesa la disamina dell'Accordo, non ha ritenuto di dover formulare alcuna osservazione in merito al testo presentato; che, pertanto, l'insieme delle norme contenute nell'Accordo stipulato, in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto di astensione dal lavoro degli specialisti ambulatoriali e veterinari e dei professionisti sanitari, si puo' ritenere coerente con le regole dettate dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione. Valuta idoneo in tutte le sue parti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'allegato «Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi)», stipulato, in data 24 giugno 2015, tra la Sisac e le organizzazioni sindacali Sumai, UIL FPL - Federazione medici, CISL medici e Fespa (segreterie nazionali), che costituisce parte integrante della presente delibera. Dispone la comunicazione della presente delibera alla Sisac, alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Sumai, UIL FPL - Federazione medici, CISL medici e Fespa, al Ministro della salute (con invito all'inoltro ai competenti assessorati regionali), nonche', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone, inoltre, la pubblicazione dell'«Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi)» e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento dei predetti atti sul sito internet della Commissione. Roma, 21 dicembre 2015 Il Presidente: Alesse