LA COMMISSIONE 
 
  Su proposta del commissario delegato per  il  settore,  consigliere
Salvatore Vecchione; 
  Premesso: 
    che, con nota del 17 luglio  2015  (atto  pervenuto  in  data  23
luglio  2015),  la  SISAC  trasmetteva,  ai   fini   della   relativa
valutazione di idoneita' da parte della Commissione, il testo di  una
«ipotesi di Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto  di
sciopero nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria  ed
altre  professionalita'  sanitarie  (biologi,  chimici,  psicologi)»,
stipulato in data 24 giugno 2015; 
    che la Commissione,  in  data  24  novembre  2015,  provvedeva  a
trasmettere la predetta ipotesi  di  Accordo  alle  associazioni  dei
consumatori, al  fine  di  acquisire  il  relativo  parere,  disposto
dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni, assegnando il termine di dieci giorni; 
    che, decorso il termine di dieci giorni assegnato, non  perveniva
alcun parere da parte dell'associazioni dei consumatori; 
    che, pertanto, la Commissione procedeva ad esaminare il testo del
codice presentato; 
  Considerato: 
    che la  legge  n.  146  del  1990,  e  successive  modificazioni,
all'art. 1, comma 1, definisce, quale servizio  pubblico  essenziale,
quello volto a garantire il  godimento  dei  diritti  della  persona,
costituzionalmente tutelati, alla vita e alla salute; 
    che,  conseguentemente,  l'attivita'  svolta  dagli   specialisti
ambulatoriali e veterinari e dai professionisti sanitari,  in  regime
di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, deve  essere
assoggettata all'ambito di applicazione della legge n. 146 del  1990,
e successive modificazioni; 
    che la legge n. 83 del 2000  ha  espressamente  incluso,  con  il
disposto dell'art. 2 (divenuto art. 2-bis  della  legge  n.  146  del
1990), nel campo di applicazione della normativa in questione,  anche
le astensioni  collettive  dalle  prestazioni  poste  in  essere  dai
professionisti; 
    che,  per  quanto  riguarda   la   determinazione   dei   servizi
essenziali, delle prestazioni indispensabili  e  delle  modalita'  di
effettuazione  degli  scioperi,  l'Accordo  citato,   allegato   alla
presente delibera,  quale  parte  integrante  della  stessa,  risulta
sostanzialmente   conforme   alla   preesistente    regolamentazione,
attualmente vigente, nel settore sanitario; 
    che, in particolare, l'«Accordo nazionale per la regolamentazione
del diritto di sciopero nell'area della specialistica  ambulatoriale,
veterinaria ed altre professionalita'  sanitarie  (biologi,  chimici,
psicologi» contiene: 
      l'indicazione di un preavviso di «almeno dieci giorni»  per  le
astensioni degli  specialisti  e  dei  professionisti  in  regime  di
convenzionamento con il  Servizio  sanitatio  nazionale,  nonche'  la
previsione di precisi  obblighi  di  comunicazione  delle  astensioni
stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 4, comma 1); 
      la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione
della revoca dell'astensione, al fine di  evitare  il  c.d.  «effetto
annuncio» (art. 4, comma 1); 
      la precisa indicazione delle  modalita'  di  svolgimento  delle
procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 5); 
      la determinazione, in 48 ore, della durata massima del  periodo
di astensione (art. 4, comma 4, lettera b)); 
      la previsione, nel caso di proclamazione di  scioperi  distinti
nel tempo, incidenti sul medesimo bacino di utenza,  da  parte  della
stessa o di altre organizzazioni sindacali, di un  intervallo  minimo
di  48  ore  tra  l'effettuazione  di  un'azione  di  sciopero  e  la
proclamazione della successiva (art. 4, comma 4, lettera f)); 
      la disciplina delle astensioni  collettive  nella  forma  dello
sciopero c.d. «virtuale» (art. 4, comma 4, lettera e)); 
      l'individuazione analitica delle prestazioni indispensabili  da
garantire durante l'astensione (art. 4); 
      il rinvio a protocolli  di  intesa  a  livello  decentrato  (da
stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore  dell'Accordo),
per  un'idonea  determinazione  (anche  a  livello  territoriale)  di
appositi contingenti di specialisti e professionisti esonerati  dallo
sciopero,  al   fine   di   garantire   le   richiamate   prestazioni
indispensabili (art. 3, comma 2); 
    che la Commissione,  attesa  la  disamina  dell'Accordo,  non  ha
ritenuto di dover formulare alcuna osservazione in  merito  al  testo
presentato; 
    che,  pertanto,  l'insieme  delle  norme  contenute  nell'Accordo
stipulato, in ordine ai vari profili dell'esercizio  del  diritto  di
astensione dal lavoro degli specialisti ambulatoriali e veterinari  e
dei professionisti sanitari, si puo' ritenere coerente con le  regole
dettate dalla legge n. 146  del  1990,  e  successive  modificazioni,
nonche' con gli orientamenti applicativi  risultanti  dalle  delibere
della Commissione. 
  Valuta idoneo in tutte le sue parti, ai sensi dell'art.  13,  comma
1,  lettera  a),  della  legge  n.  146  del   1990,   e   successive
modificazioni, l'allegato «Accordo nazionale per la  regolamentazione
del diritto di sciopero nell'area della specialistica  ambulatoriale,
veterinaria ed altre professionalita'  sanitarie  (biologi,  chimici,
psicologi)», stipulato, in data 24 giugno 2015, tra  la  Sisac  e  le
organizzazioni sindacali Sumai, UIL  FPL -  Federazione  medici, CISL
medici  e  Fespa  (segreterie  nazionali),  che   costituisce   parte
integrante della presente delibera. 
  Dispone la comunicazione della presente delibera alla  Sisac,  alle
segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Sumai, UIL FPL  -
Federazione medici, CISL medici e Fespa,  al  Ministro  della  salute
(con  invito  all'inoltro  ai  competenti   assessorati   regionali),
nonche', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), della  legge  n.
146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle  camere
ed al Presidente del Consiglio dei ministri. 
  Dispone, inoltre, la pubblicazione dell'«Accordo nazionale  per  la
regolamentazione   del   diritto   di   sciopero   nell'area    della
specialistica ambulatoriale, veterinaria  ed  altre  professionalita'
sanitarie (biologi, chimici, psicologi)» e  della  presente  delibera
nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   nonche'
l'inserimento dei predetti atti sul sito internet della Commissione. 
    Roma, 21 dicembre 2015 
 
                                                Il Presidente: Alesse