IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visti  gli  articoli  169-bis  e  179-bis  delle  disposizioni  per
l'attuazione del codice di procedura civile, recanti disposizioni per
la determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice
dell'esecuzione, rispettivamente  per  la  vendita  dei  beni  mobili
iscritti nei pubblici registri e per la vendita dei beni immobili; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentiti  il  Consiglio  nazionale  del  notariato,   il   Consiglio
nazionale  dell'ordine  degli  avvocati  e  il  Consiglio   nazionale
dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata l'11 settembre 2015, ai sensi del predetto articolo; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto determina, a norma degli articoli 169-bis  e
179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice  di  procedura
civile, i compensi spettanti ai professionisti delegati di  cui  agli
articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile. Sono fatte
salve le disposizioni di cui al decreto del Ministro della  giustizia
15 maggio 2009, n. 80. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 169-bis e  179-bis
          delle disposizioni di attuazione del  codice  di  procedura
          civile: 
              "Art.  169-bis.  Determinazione  dei  compensi  per  le
          operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione. 
              Con il decreto di cui all'articolo 179-bis e' stabilita
          la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e  ai
          commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili
          iscritti nei pubblici registri." 
              "Art.  179-bis.  Determinazione  e   liquidazione   dei
          compensi   per   le   operazioni   delegate   dal   giudice
          dell'esecuzione. 
              Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Consiglio nazionale del notariato, il  Consiglio  nazionale
          dell'ordine  degli  avvocati  e  il   Consiglio   nazionale
          dell'ordine dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
          contabili,  e'  stabilita  ogni  triennio  la  misura   dei
          compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti  per  le
          operazioni di vendita di beni immobili. 
              Il compenso dovuto al professionista e'  liquidato  dal
          giudice dell'esecuzione con specifica determinazione  della
          parte riguardante le operazioni di vendita e le  successive
          che   sono   poste   a   carico   dell'aggiudicatario.   Il
          provvedimento  di  liquidazione  del  compenso  costituisce
          titolo esecutivo.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              Art. 17. Regolamenti. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 534-bis e  591-bis
          del codice di procedura civile: 
              "Art. 534-bis. Delega delle operazioni di vendita. 
              Il giudice, con il provvedimento  di  cui  all'articolo
          530,  delega   all'istituto   di   cui   al   primo   comma
          dell'articolo 534, ovvero in mancanza a  un  notaio  avente
          sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un
          commercialista,  iscritti  nei  relativi  elenchi  di   cui
          all'articolo 179-ter delle disposizioni di  attuazione  del
          presente codice, il compimento delle operazioni di  vendita
          con incanto ovvero senza incanto di  beni  mobili  iscritti
          nei pubblici registri. La delega  e  gli  atti  conseguenti
          sono  regolati  dalle  disposizioni  di  cui   all'articolo
          591-bis, in quanto  compatibili  con  le  previsioni  della
          presente sezione." 
              "Art. 591-bis. Delega delle operazioni di vendita. 
              Il giudice dell'esecuzione, salvo  quanto  previsto  al
          secondo  comma,  con  l'ordinanza  con  la  quale  provvede
          sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo  569,  terzo
          comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede  nel
          circondario o a un avvocato  ovvero  a  un  commercialista,
          iscritti nei relativi elenchi di cui  all'articolo  179-ter
          delle disposizioni di attuazione del  presente  codice,  il
          compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita'
          indicate al terzo comma del medesimo articolo 569.  Con  la
          medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per  lo
          svolgimento delle operazioni delegate, le  modalita'  della
          pubblicita', il luogo di  presentazione  delle  offerte  ai
          sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame
          delle  offerte,  alla  gara  tra  gli  offerenti   e   alle
          operazioni dell'eventuale incanto.  Si  applica  l'articolo
          569, quarto comma. 
              Il  giudice  non  dispone  la  delega  ove,  sentiti  i
          creditori, ravvisi  l'esigenza  di  procedere  direttamente
          alle operazioni di vendita a tutela degli  interessi  delle
          parti. 
              Il professionista delegato provvede: 
              1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma
          dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche  conto  della
          relazione redatta  dall'esperto  nominato  dal  giudice  ai
          sensi dell'articolo 569, primo  comma,  e  delle  eventuali
          note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis,
          quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente
          codice; 
              2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570  e,  ove
          occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma; 
              3)   alla   deliberazione    sull'offerta    a    norma
          dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui  agli
          articoli 573 e 574; 
              4) alle operazioni  dell'incanto  e  all'aggiudicazione
          dell'immobile a norma dell'articolo 581; 
              5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di  nomina
          di cui all'articolo 583; 
              6) sulle offerte dopo l'incanto a  norma  dell'articolo
          584 e sul  versamento  del  prezzo  nella  ipotesi  di  cui
          all'articolo 585, secondo comma; 
              7) sulla istanza di assegnazione  di  cui  all'articolo
          590 e 591, terzo comma; 
              8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine  per
          la presentazione  di  nuove  offerte  d'acquisto  ai  sensi
          dell'articolo 591; 
              9) alla  fissazione  dell'ulteriore  incanto  nel  caso
          previsto dall'articolo 587; 
              10) ad autorizzare l'assunzione  dei  debiti  da  parte
          dell'aggiudicatario    o    dell'assegnatario    a    norma
          dell'articolo 508; 
              11) alla esecuzione delle formalita' di  registrazione,
          trascrizione   e   voltura   catastale   del   decreto   di
          trasferimento, alla comunicazione dello stesso a  pubbliche
          amministrazioni  negli  stessi   casi   previsti   per   le
          comunicazioni di atti volontari  di  trasferimento  nonche'
          all'espletamento delle formalita'  di  cancellazione  delle
          trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
          conseguenti al decreto  di  trasferimento  pronunciato  dal
          giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586; 
              12) alla formazione del progetto  di  distribuzione  ed
          alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che,  dopo
          avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi
          dell'articolo 596; 
              13) ad ordinare alla banca  o  all'ufficio  postale  la
          restituzione  delle  cauzioni  e  di   ogni   altra   somma
          direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato
          alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari.
          La restituzione ha  luogo  nelle  mani  del  depositante  o
          mediante bonifico a favore degli stessi conti da  cui  sono
          pervenute le somme accreditate. 
              Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato  che
          tutte le attivita', che,  a  norma  degli  articoli  571  e
          seguenti, devono essere compiute in cancelleria  o  davanti
          al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice
          dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista  delegato
          presso  il   suo   studio   ovvero   nel   luogo   indicato
          nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica
          l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione  del
          presente codice. 
              Il  professionista  delegato  provvede  altresi'   alla
          redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve
          contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le
          stesse si svolgono, le generalita' delle persone  presenti,
          la descrizione delle  attivita'  svolte,  la  dichiarazione
          dell'aggiudicazione   provvisoria   con   l'identificazione
          dell'aggiudicatario. 
              Il   verbale   e'   sottoscritto   esclusivamente   dal
          professionista delegato ed  allo  stesso  non  deve  essere
          allegata la  procura  speciale  di  cui  all'articolo  579,
          secondo comma. 
              Se il prezzo non  e'  stato  versato  nel  termine,  il
          professionista  delegato  ne  da'  tempestivo   avviso   al
          giudice, trasmettendogli il fascicolo. 
              Avvenuto il versamento  del  prezzo  con  le  modalita'
          stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e  590,  secondo
          comma, il professionista delegato predispone il decreto  di
          trasferimento  e  trasmette  senza   indugio   al   giudice
          dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla
          legge, deve essere allegato il certificato di  destinazione
          urbanistica dell'immobile quale  risultante  dal  fascicolo
          processuale.  Il  professionista  delegato  provvede   alla
          trasmissione del fascicolo al giudice  dell'esecuzione  nel
          caso  in  cui  non  faccia  luogo  all'assegnazione  o   ad
          ulteriori incanti ai sensi  dell'articolo  591.  Contro  il
          decreto  previsto  nel  presente   comma   e'   proponibile
          l'opposizione di cui all'articolo 617. 
              Le somme versate  dall'aggiudicatario  sono  depositate
          presso una  banca  o  su  un  conto  postale  indicati  dal
          giudice. 
              I  provvedimenti  di  cui  all'articolo   586   restano
          riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega
          al professionista delle operazioni di vendita. 
              Il  giudice  dell'esecuzione,  sentito   l'interessato,
          dispone la revoca della delega delle operazioni di  vendita
          se non vengono rispettati i termini e le direttive  per  lo
          svolgimento delle operazioni, salvo che  il  professionista
          delegato dimostri che il mancato  rispetto  dei  termini  o
          delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.". 
              Il decreto del Ministro della giustizia 15 maggio 2009,
          n.  80  (Regolamento  in  materia  di  determinazione   dei
          compensi spettanti  ai  custodi  dei  beni  pignorati),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150.