IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  marzo  2007,  n.  50,   recante
«Attuazione  delle  direttive  2004/9/CE  e  2004/10/CE,  concernenti
l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL)  e
il ravvicinamento delle disposizioni  legislative,  regolamentari  ed
amministrative  relative  all'applicazione  dei  principi  di   buona
pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per  le
prove sulle sostanze chimiche»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  9  gennaio  2008,  recante
«Tariffe e modalita' relative alle prestazioni fornite dal  Ministero
della salute per  le  verifiche  dei  centri  di  saggio  e  relative
certificazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile  2008,
n. 90; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  16  ottobre  1996,
recante «Commissione di coordinamento  tra  gli  Uffici»,  registrato
dalla Ragioneria centrale presso il Ministero  della  sanita'  il  21
novembre 1996, al n. 2947; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  27  novembre  1996,
recante «Modifica del decreto ministeriale 16  ottobre  1996  recante
Commissione  di  coordinamento  tra  gli  Uffici»,  registrato  dalla
Ragioneria centrale presso il Ministero della sanita'  l'11  dicembre
1996, al n. 3081; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 luglio 1997,  recante
«Procedure di certificazione di conformita' dei centri di saggio alle
buone pratiche  di  laboratorio  (BPL)»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 10 agosto 1997  recante
«Unita' di monitoraggio della BPL», registrato dalla Corte dei  Conti
il 29 settembre 1997, Reg. n. 1 foglio 317; 
  Visti i decreti del Ministro  della  salute  20  marzo  2008  e  21
dicembre 2012, registrati dall'Ufficio centrale del  Bilancio  presso
il Ministero della salute il 18 gennaio 2013, al n. 74, con  i  quali
e' stata rispettivamente approvata e aggiornata  la  lista  nazionale
degli ispettori; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche, recante «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive
modifiche, in  materia  di  ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n.  190,  e  successive  modifiche,
concernente «Disposizioni per la prevenzione e la  repressione  della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive
modifiche, di attuazione della  citata  legge  n.  190  del  2012  in
materia di riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62,  recante  «Regolamento  recante  codice  di   comportamento   dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  10-ter,  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto  2013,  n.  135  e  dell'art.  2,  comma  7  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  8  aprile  2015  di
individuazione degli uffici dirigenziali  di  livello  non  generale,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.133 dell'11 giugno 2015; 
  Visto  il  Piano  triennale  della  prevenzione  della   corruzione
2015-2017 del Ministero della salute, approvato con  proprio  decreto
del 30 gennaio 2015, con il quale si e' proceduto  ad  aggiornare  il
precedente PTPC 2013-2016; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  31
luglio 2014, n. 151, recante «Regolamento riguardante  i  termini  di
conclusione  dei  procedimenti  amministrativi  di   competenza   del
Ministero della salute, aventi durata superiore a novanta  giorni,  a
norma dell'art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241», e  in
particolare l'allegato A, n. 8; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 6  marzo  2015,  recante
«Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della salute»; 
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio  economico  e  sociale,
per il contenimento e  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto  all'evasione
fiscale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
86, recante «Regolamento per il  riordino  degli  organismi  operanti
presso  il  Ministero  della  salute  a  norma   dell'art.   29   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi  collegiali
ed altri organismi operanti presso  il  Ministero  della  salute,  ai
sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 
  Dato atto che la Commissione di coordinamento tra  gli  uffici,  di
cui al decreto del Ministro  della  sanita'  16  ottobre  1996  e  al
decreto del Ministro della  sanita'  4  luglio  1997,  non  e'  stata
ricostituita in quanto mai adottato il DPCM di riordino degli  organi
collegiali operanti presso il  Ministero  della  salute,  diversi  da
quelli istituiti con legge  o  regolamento,  previsto  dall'art.  29,
comma  2,  del  d.l.  4  luglio  2006,  n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Dato atto che ai sensi del comma 4 del sopra citato  art.  29,  gli
organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e  3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi; 
  Visto l'art. 18, comma 1, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»; 
  Ritenuto che i compiti di cui all'anzidetta Commissione,  non  piu'
ricostituita, rientrino tra le  funzioni  attribuite  alla  Direzione
generale della  prevenzione  sanitaria,  ai  sensi  dell'art.  3  del
d.P.C.M. n. 59 del 2014 cit., del d.P.C.M. n. 151  del  2014  cit.  e
dell'art. 3 del decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015; 
  Dato atto che tra i compiti del Ministero della salute,  in  quanto
organismo nazionale, vi e' anche quello di curare la  predisposizione
della lista nazionale degli  ispettori  al  fine  di  assicurarne  la
disponibilita' in numero  adeguato,  in  relazione  alle  indicazioni
contenute nel Programma nazionale di conformita' alla BPL; 
  Considerato che il  numero  di  ispettori  necessario  dipende  dai
seguenti fattori: 
  a) numero dei centri di saggio compresi nel  programma  (nazionale)
di conformita' alla BPL; 
  b) frequenza di valutazione del grado di conformita' dei centri  di
saggio; 
  c) numero e complessita' degli studi svolti da tali centri; 
  d) numero delle ispezioni o revisioni particolari  richieste  dalle
autorita' regolamentatrici; 
  Dato atto che occorre  assicurare  che  l'inserimento  nella  lista
nazionale degli  ispettori  avvenga  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza, pubblicita', pari opportunita', parita' di trattamento e
non discriminazione; 
  Dato atto che occorre garantire che gli ispettori incaricati non si
trovino in alcuna situazione di conflitto di  interessi  rispetto  al
centro di saggio da ispezionare, agli studi rivisti  o  alle  imprese
che li patrocinano; 
  Dato atto, altresi', che occorre aggiornare  le  procedure  per  il
rilascio delle certificazioni di conformita' alla BPL, a seguito  del
mutato assetto organizzativo del Ministero della salute; 
  Ritenuto pertanto di dover aggiornare il quadro  amministrativo  di
riferimento,  riunendo  in  un  unico  decreto   le   vigenti   norme
concernenti l'applicazione delle BPL in Italia, ivi  comprese  quelle
relative alla formazione e aggiornamento della lista nazionale  degli
ispettori; 
  Considerato, infine, che l'applicazione di procedure  organizzative
e condizioni uniformi, nel cui rispetto vengono programmate e attuate
le verifiche  di  conformita'  dei  centri  di  saggio  ai  requisiti
previsti dal decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50,  garantisce  ai
centri stessi la congruita' e trasparenza delle  prestazioni  fornite
dal Ministero della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi degli articoli 3, comma 2 e 7, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, il presente decreto  procede
all'aggiornamento   delle   procedure   per   il    rilascio    della
certificazione di conformita' dei centri di saggio alle BPL  e  della
lista nazionale degli  ispettori  di  Buona  Pratica  di  Laboratorio
(BPL).