IL MINISTRO 
                DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
                            E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997,  n.
59"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  "Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"; 
  Vista la procedura EU Pilot 4277/12/MARK  con  cui  la  Commissione
Europea ha avviato una  procedura  di  pre-infrazione  rispetto  alla
normativa italiana relativa allo  svolgimento  della  professione  di
guida turistica; 
  Visto l'art. 11, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2014, n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
con cui e' stato modificato l'art. 3 della legge 6  agosto  2013,  n.
97, prevedendo  che  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo siano individuati, previa intesa in
sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere  tale
abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio; 
  Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2015 recante "Individuazione
dei siti di particolare interesse storico, artistico  o  archeologico
per i quali occorre una specifica  abilitazione  per  lo  svolgimento
della  professione  di  guida  turistica,  in  attuazione  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97"; 
  Rilevato  che  con  riferimento  ad  un  primo  schema  di  decreto
ministeriale recante "l'individuazione  dei  requisiti  necessari  ad
ottenere l'abilitazione per lo svolgimento della professione di guida
turistica nei siti di  particolare  interesse  storico,  artistico  o
archeologico  nonche'  il  procedimento  di  rilascio  della   stessa
abilitazione" era gia' stata acquisita  la  prescritta  intesa  della
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 dicembre 2014; 
  Considerato tuttavia che in ragione dell'esigenza,  manifestata  da
parte delle categorie interessate, di approfondire alcuni punti dello
schema  di  decreto,  si  e'  ritenuto  opportuno  sospendere  l'iter
procedurale volto al perfezionamento dell'atto; 
  Considerato che questo Ministero, all'esito di  numerose  riunioni,
svolte anche in sede  tecnica  presso  la  Conferenza  Unificata,  ha
apportato alcune modifiche al testo  del  decreto,  limitatamente  ai
soli  profili  della  disciplina  del  regime  transitorio  e   della
salvaguardia  di  taluni  servizi   di   accoglienza   del   pubblico
nell'ambito dell'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  seduta  del  26
novembre  2015,  relativamente  alla  individuazione  dei   requisiti
necessari per l'abilitazione allo svolgimento  della  professione  di
guida turistica e al procedimento di rilascio dell'abilitazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto del decreto 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  l'individuazione   dei   requisiti
necessari  ad  ottenere  l'abilitazione  per  lo  svolgimento   della
professione di guida turistica in determinati siti,  individuati  con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo sentita la Conferenza Unificata, nonche' il  procedimento  di
rilascio della stessa abilitazione.