IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con regolamento (UE) n. 164/2016 della Commissione
del  28  gennaio  2016,  la  denominazione  "Cappellacci   di   zucca
ferraresi" riferita alla categoria  "Pasta  alimentare"  e'  iscritta
quale   indicazione   geografica   protetta   nel   registro    delle
denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4,
del Regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della  indicazione  geografica   protetta   "Cappellacci   di   zucca
ferraresi",  affinche'  le  disposizioni   contenute   nel   predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della
indicazione geografica protetta  "Cappellacci  di  zucca  ferraresi",
registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n.  164/2016  del
28 gennaio 2016. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
"Cappellacci di zucca ferraresi",  possono  utilizzare,  in  sede  di
presentazione e designazione del prodotto, la suddetta  denominazione
e la menzione "Indicazione Geografica Protetta" solo sulle produzioni
conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti  al  rispetto
di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 11 febbraio 2016 
 
                                         Il direttore generale: Gatto