IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Sentito il Consiglio nazionale  forense  che  si  e'  espresso  con
parere in data 30 luglio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  10  settembre
2015; 
  Acquisiti i pareri della competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata con nota del 21 dicembre 2015; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento individua,  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 2, legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  le  categorie  di  liberi
professionisti  che  possono  partecipare   alle   associazioni   tra
avvocati. 
  2. Ai fini del presente regolamento: 
  a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre  2012,
n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della  professione
forense»; 
  b) per «associazioni» si intendono  le  associazioni  costituite  o
partecipate da avvocati con altri liberi professionisti,  individuati
ai sensi del presente regolamento. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4.-4-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma  3,  e  4
          della legge 31 dicembre  2012,  n.  247  (Nuova  disciplina
          dell'ordinamento della professione forense): 
              «Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). -  1.-2.
          (Omissis). 
              3. All'attuazione  della  presente  legge  si  provvede
          mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data
          della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio
          nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
          di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
          forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta
          giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine
          territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
          da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come
          maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei
          regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato
          di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
          disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,
          ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente
          comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
          sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti. 
              4.-6. (Omissis).». 
              «Art.    4     (Associazioni     tra     avvocati     e
          multidisciplinari). - 1. La professione forense puo' essere
          esercitata  individualmente  o  con  la  partecipazione  ad
          associazioni  tra  avvocati.  L'incarico  professionale  e'
          tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La
          partecipazione ad un'associazione  tra  avvocati  non  puo'
          pregiudicare  l'autonomia,  la  liberta'  e  l'indipendenza
          intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento
          dell'incarico che gli e' conferito.  E'  nullo  ogni  patto
          contrario. 
              2. Allo scopo  di  assicurare  al  cliente  prestazioni
          anche a carattere  multidisciplinare,  possono  partecipare
          alle associazioni di cui al comma 1,  oltre  agli  iscritti
          all'albo  forense,  anche   altri   liberi   professionisti
          appartenenti alle categorie individuate con regolamento del
          Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 1,  commi  3  e
          seguenti.  La  professione  forense  puo'  essere  altresi'
          esercitata da un avvocato  che  partecipa  ad  associazioni
          costituite fra altri liberi professionisti. 
              3. Possono essere soci delle associazioni tra  avvocati
          solo  coloro  che  sono  iscritti  al  relativo  albo.   Le
          associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto
          presso il consiglio dell'ordine nel cui  circondario  hanno
          sede, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera l).  La  sede
          dell'associazione e' fissata nel circondario ove  si  trova
          il centro principale  degli  affari.  Gli  associati  hanno
          domicilio  professionale  nella  sede  della  associazione.
          L'attivita' professionale svolta dagli associati da'  luogo
          agli obblighi e ai diritti previsti dalle  disposizioni  in
          materia previdenziale. 
              4.  L'avvocato  puo'  essere  associato  ad  una   sola
          associazione. 
              5. Le associazioni tra professionisti possono  indicare
          l'esercizio di attivita' proprie della professione  forense
          fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre  che
          in  qualsiasi  comunicazione  a  terzi,  solo  se  tra  gli
          associati vi e' almeno un avvocato iscritto all'albo. 
              6. La violazione di quanto previsto  ai  commi  4  e  5
          costituisce illecito disciplinare. 
              7. I  redditi  delle  associazioni  tra  avvocati  sono
          determinati  secondo  i  criteri  di  cassa,  come  per   i
          professionisti  che  esercitano  la  professione  in   modo
          individuale. 
              8. Gli avvocati e le associazioni di  cui  al  presente
          articolo  possono   stipulare   fra   loro   contratti   di
          associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549
          e seguenti del codice civile. 
              9. L'associato  e'  escluso  se  cancellato  o  sospeso
          dall'albo per un periodo  non  inferiore  ad  un  anno  con
          provvedimento disciplinare definitivo. Puo' essere  escluso
          per effetto di quanto previsto dall'art.  2286  del  codice
          civile. 
              10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente
          lo  svolgimento  di  attivita'   professionale   non   sono
          assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 4 della citata  legge  n.  247
          del 2012, si veda nelle note alle premesse.