IL MINISTRO 
                  DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di  questo
Ministero per l'esercizio finanziario 2015 destinato al funzionamento
delle Universita' e dei Consorzi Interuniversitari; 
  Visto il decreto ministeriale n. 335 del 8 giugno 2015, relativo ai
criteri per la ripartizione  del  fondo  di  finanziamento  ordinario
delle universita' per l'anno 2015, registrato alla Corte dei conti il
10 luglio 2015 foglio n. 3123; 
  Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto  ministeriale n.
335 del 8 giugno 2015 con il quale vengono destinati € 5.000.000  per
la prosecuzione  del  programma  denominato  «Programma  per  giovani
ricercatori Rita Levi Montalcini» a favore  di  giovani  studiosi  ed
esperti italiani e stranieri, in possesso di  titolo  di  dottore  di
ricerca o equivalente da non piu' di 6 anni e  impegnati  stabilmente
all'estero in attivita' di ricerca o didattica da almeno un triennio,
finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca  autonomamente
proposti  presso  Universita'  italiane,  attraverso  la  stipula  di
contratti ai sensi dell'art.  24,  comma  3,  lettera  b),  legge  30
dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri  e  modalita'  stabiliti
con decreto del Ministro; 
  Considerato che con il termine «stabilmente» si fa  riferimento  ad
un impegno attivo e continuativo di  almeno  30  mesi  nell'arco  del
triennio; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
  Visto l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma  3  lettera  b)  della
predetta legge n. 240  del  2010,  che  prevede  la  possibilita'  di
stipulare contratti di lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  di
durata triennale  non  rinnovabili,  con  possessori  del  titolo  di
dottore di  ricerca  o  titolo  equivalente,  ovvero  per  i  settori
interessati,  del  diploma  di  specializzazione  medica  che   hanno
usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di  assegni  di
ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni,  o  di  borse  post-dottorato  ai
sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989,  n.  398,  ovvero  di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 
  Visto l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010,  il
quale prevede che il trattamento economico spettante per i  contratti
di cui al comma 3, lettera  b)  del  medesimo  articolo  e'  pari  al
trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato
fino a un massimo del 30 per cento; 
  Visto l'art. 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010,  ai
sensi del  quale,  «nell'ambito  delle  risorse  disponibili  per  la
programmazione, nel terzo anno  di  contratto  di  cui  al  comma  3,
lettera b), l'universita' valuta il titolare  del  contratto  stesso,
che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui  all'art.  16,
ai fini della chiamata nel ruolo di professore  associato,  ai  sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza  dello  stesso,
e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La  valutazione  si
svolge  in  conformita'  agli  standard  qualitativi  riconosciuti  a
livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»; 
  Visto l'art. 29, comma 7, della medesima legge  n.  240  del  2010,
che, modificando l'art. 1, comma 9, della  legge  n.  230  del  2005,
attribuisce al Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, il potere di identificare, sentiti  l'Agenzia  nazionale  di
valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio
universitario   nazionale,   i   programmi   di   ricerca   di   alta
qualificazione,  finanziati  dall'Unione  europea  o  dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  i  cui  vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per  la  copertura  di
posti di professore ordinario e associato e di  ricercatore  a  tempo
determinato da parte delle universita'; 
  Visti i pareri dell'Agenzia nazionale di  valutazione  del  sistema
universitario  e  della  ricerca,  e  del   Consiglio   universitario
nazionale, limitatamente alle disposizioni relative  al  reclutamento
di giovani ricercatori del Programma per  giovani  ricercatori  «Rita
Levi Montalcini» attuative del predetto art. 29, comma 7, della legge
n. 240 del 2010; 
  Ritenuta la necessita'  di  dettare  disposizioni  in  merito  alle
modalita'  di  presentazione  delle  domande,  alla  selezione  delle
proposte ed alla erogazione delle risorse  a  disposizione  ai  sensi
dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale n.  335  del  8  giugno
2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il programma per il reclutamento di  giovani  ricercatori  a  tempo
determinato di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 335  del  8
giugno 2015, si rivolge a studiosi di ogni nazionalita'  in  possesso
del titolo di dottore di ricerca o  titolo  equivalente,  che  stiano
svolgendo all'estero da almeno un triennio, attivita' didattica o  di
ricerca post dottorale. 
  Pertanto possono presentare domanda di  partecipazione  coloro  che
sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 
    1.  abbiano  conseguito  il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  o
equivalente, successivamente al  31  ottobre  2009  ed  entro  il  31
ottobre 2012. La  data  di  conseguimento  del  titolo  di  dottorato
corrisponde con il giorno  del  superamento  dell'esame  finale  come
previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto  ministeriale 224  del  30
aprile 1999. Il limite temporale del  31  ottobre  2009  puo'  essere
anticipato di un periodo pari alla durata degli eventuali periodi  di
sospensione del corso di dottorato per maternita' e  paternita',  per
grave e documentata malattia  e  per  servizio  nazionale,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 2 del predetto decreto  ministeriale n.  224/1999,
fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento del  titolo  di
dott. di ricerca o equivalente non puo' essere anteriore al 30 aprile
2008; 
    2.  risultino,  al  momento  di  presentazione   della   domanda,
stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio  in  attivita'
didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o
di ricerca. I servizi prestati all'estero  in  ragione  di  borse  di
studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili  ai
fini della maturazione del triennio di  attivita'  di  ricerca  o  di
didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio  precedente  alla
presentazione della domanda, gli studiosi non devono  aver  ricoperto
alcuna  posizione  (ricercatori  a  tempo  determinato,   assegnisti,
contrattisti, dottorandi anche  iscritti  a  corsi  di  dottorato  in
co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari  di
borse di studio) presso enti/istituzioni  universitarie  e  non,  nel
territorio dello Stato Italiano.