IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225,  recante  istituzione  del
servizio  nazionale  della  protezione  civile  e   s.m.e.i.   e   in
particolare l'art. 5, comma 3; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica ed in particolare l'art. 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c); 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,   n.   401   recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo  delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo  e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici, ed in  particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di € 73.487.000,00 per l'anno 2003 e
di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante  Codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato,  ed  in
particolare  l'art.  2,  comma  276  che,  al  fine   di   conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che,  per  le
leggi di settore, ha previsto la  soppressione  delle  erogazioni  di
contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome
di Trento e Bolzano; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119 ed in  particolare
l'art. 10 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art.  11,
comma 4-sexies, con il quale si e' disposto che a  partire  dall'anno
2014 la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per
l'edilizia scolastica di competenza  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160 nel quale  si  e'  stabilito  di  demandare  ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione  dei
criteri e delle modalita' di ripartizione delle  risorse  di  cui  al
Fondo  per  interventi  straordinari  di  cui  all'art.  32-bis   del
decreto-legge n. 269 del 2003; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi  in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento della Protezione civile 14 settembre 2005; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento della Protezione civile 14 gennaio 2008; 
  Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19  maggio  2010,  n.
3879, 2 marzo  2011  n.  3927  che  hanno  stabilito  gli  interventi
ammissibili a finanziamento, individuato  le  relative  procedure  di
finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le  risorse
dell'annualita' 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto  Fondo
agli interventi previsti dall'art.  2,  comma  276,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
ottobre 2015 (di seguito dPCM del 12 ottobre 2015), su  proposta  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  con  il
quale sono stati definiti i termini  e  le  modalita'  di  attuazione
degli  interventi  di  adeguamento  strutturale  e  antisismico,   in
attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107,
nonche'  ripartite  su  base  regionale  le  risorse  relative   alle
annualita' 2014 e 2015; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del predetto dPCM del 12 ottobre 2015  che
istituisce, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  una  Commissione  composta  da  due   rappresentanti   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e da  due
rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e  presieduta
dal Direttore per gli interventi in materia  di  edilizia  scolastica
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  al
fine  di  garantire  l'istruttoria  sulle  istanze  presentate  dalle
Regioni  competenti  e  di  individuare  gli  interventi  ammessi  al
finanziamento; 
  Visto l'art. 4 del predetto dPCM del 12 ottobre 2015, con il  quale
si e' stabilito che le Regioni dovevano  trasmettere  alla  Direzione
generale degli interventi in materia di edilizia scolastica,  per  la
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e  per  l'innovazione
digitale il piano degli interventi entro il 30 novembre 2015; 
  Visto altresi', l'art. 6 del predetto dPCM del 12 ottobre 2015, con
il quale si dispone che con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  siano  individuati  gli  interventi
sulla base dei piani predisposti dalle  Regioni,  previa  istruttoria
della Commissione di cui all'art. 1 del  medesimo  decreto,  e  siano
definiti i termini per la progettazione e  per  l'aggiudicazione  dei
lavori, nonche' le modalita' di rendicontazione e di eventuale revoca
del finanziamento in caso di inadempienza; 
  Dato atto che con nota, prot. n. 12417,  del  14  ottobre  2015  e'
stato trasmesso alle Regioni il dPCM del 12 ottobre 2015 alle Regioni
ed e' stata loro ribadita la data del 30 novembre 2015, quale termine
di scadenza per l'invio dei piani; 
  Considerato che entro il predetto termine sono  pervenuti  a  mezzo
PEC i piani di tutte le Regioni interessate; 
  Dato atto che con decreto del Direttore generale per interventi  in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale del  9  dicembre  2015,
prot. n. 57, e' stata nominata la Commissione di valutazione  di  cui
all'art. 1, comma 2, del predetto DPCM; 
  Considerato che a seguito di valutazione da  parte  della  predetta
Commissione dei piani pervenuti sono  stati  richiesti  alle  Regioni
alcuni chiarimenti e integrazioni; 
  Dato atto che a seguito di tali richieste tutte  le  Regioni  hanno
fatto pervenire i necessari chiarimenti richiesti ad eccezione  della
Regione Molise per la quale e' quindi  necessario  procedere  ad  una
ulteriore attivita' istruttoria 
  Visti i verbali delle riunioni della Commissione di valutazione  di
cui all'art. 1, comma 2, del predetto dPCM, tenutesi in data 9  e  16
dicembre 2015; 
  Ritenuto alla  luce  dei  citati  verbali  di  dover  procedere  ad
approvare i piani regionali pervenuti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Piani regionali 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma        complessiva        di         euro         37.536.601,25
(trentasettemilionicinquecentotrentaseimilaseicentouno,25/),
destinata all'attuazione di interventi di adeguamento  strutturale  e
antisismico  degli  edifici  del  sistema  scolastico,  nonche'  alla
costruzione di nuovi immobili sostitutivi  degli  edifici  esistenti,
laddove indispensabili a sostituire  quelli  a  rischio  sismico,  e'
assegnata, sulla base dei piani presentati dalle competenti  regioni,
agli enti locali di cui  alla  tabella  allegata,  costituente  parte
integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato A),  per  gli
interventi e con gli importi a lato di ciascuno di essi indicati.  Su
tali interventi possono essere previste forme di  cofinanziamento  da
parte degli enti locali. 
  2.  L'assegnazione  e'   effettuata   entro   il   limite   massimo
dell'importo  previsto  per  ciascuna  regione  dall'allegato  1  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, ed
e' limitata alle lavorazioni connesse all'adeguamento  strutturale  e
antisismico di edifici esistenti o alla costruzione di nuovi immobili
sostitutivi di quelli esistenti. 
  3. Il finanziamento assegnato con il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 ottobre  2015  alle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano ammontante alla somma complessiva di € 212.000,00 e'
acquisito al bilancio della Stato, ai sensi dell'art. 2,  comma  109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  4. Le differenze tra le minori assegnazioni alle regioni  riportate
negli allegati del presente decreto, rispetto agli importi  contenuti
nell'allegato  1  del  dPCM  del  15  ottobre  2015,  restano   nella
disponibilita'  delle  singole  regioni,  per  le  stesse   finalita'
previste dall'art. 2, comma 276, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244. 
  5. Gli interventi di cui al comma 1  possono  essere  modificati  o
sostituiti  con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nei soli casi previsti dall'art.  4,
comma 8, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12
ottobre 2015.