La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza
dei servizi radiotelevisivi: 
 
                              Premesso 
 
che con decreto del Presidente della Repubblica in data  15  febbraio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 38 del 16 febbraio 2016, e' stato indetto per il giorno 17  aprile
2016 un referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione del comma
17, terzo periodo, dell'articolo 6, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, come sostituito dal comma  239  dell'articolo  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Visti quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai
e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  Vista quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire
l'accesso  alla  programmazione  radiotelevisiva,  in  condizioni  di
parita', la legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  in  particolare  gli
articoli 2, 3, 4 e 5; 
  Visti  quanto  alla  tutela  del  pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'articolo  3  del  testo
unico dei servizi di media televisivi e  radiofonici,  approvato  con
decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,  nonche'  gli  atti  di
indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio
e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003; 
  Visto l'articolo 52 della legge 25 maggio  1970,  n.  352,  recante
norme sui referendum previsti dalla  Costituzione  e  sull'iniziativa
legislativa del popolo; 
  Considerata   l'opportunita'   che   la   concessionaria   pubblica
garantisca il massimo di informazione e  di  conoscenza  sul  quesito
referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano  nei  generi
della comunicazione e dei messaggi politici; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
della legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Considerata  la  prassi  pregressa  e  i  precedenti   di   proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi  periodi,  nonche'
l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   Rai   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo,   come   di
seguito: 
 
                               Art. 1 
 
            Ambito di applicazione e disposizioni comuni 
                       a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si  riferiscono
alla consultazione referendaria del 17 aprile 2016 in premessa  e  si
applicano su tutto il  territorio  nazionale.  Ove  non  diversamente
previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione
del  presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  sino   alla
mezzanotte del 17 aprile 2016. 
  2. In tutte le trasmissioni che,  ai  sensi  e  con  i  limiti  del
presente  provvedimento,  operano  riferimenti  ai  temi  propri  del
referendum, gli spazi sono ripartiti  in  due  parti  uguali  fra  le
opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari  al
quesito, includendo fra questi ultimi anche coloro che  si  esprimono
per l'astensione o per la non partecipazione al voto.