IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio,  dell'8  maggio  2000,
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  e  successive
modifiche,  relativo  all'attuazione   della   direttiva   2002/89/CE
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e  la
diffusione nella Comunita' di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai
prodotti vegetali e che da attuazione alla Convenzione internazionale
per la protezione delle piante (IPPC); 
  Vista la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione  del
18 maggio 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa  alle
misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione  della
Xylella fastidiosa; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 19 giugno 2015  recante  misure  di  emergenza  per  la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa  nel
territorio della Repubblica italiana; 
  Visto lo Standard internazionale per le misure fitosanitarie n.  4,
relativo ai requisiti per l'istituzione di aree indenni da  organismi
nocivi (ISPM4); 
  Visto in particolare l'articolo 4 del citato decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali del  19  giugno  2015
che dispone l'attuazione da parte dei Servizi fitosanitari  regionali
di uno  specifico  piano  di  monitoraggio  in  tutto  il  territorio
nazionale per rilevare l'eventuale  presenza  dell'organismo  Xylella
fastidiosa; 
  Viste le indagini ufficiali  effettuate  dai  Servizi  fitosanitari
regionali in applicazione dell'articolo 4 sopra indicato; 
  Vista la nota tecnica del 9 novembre 2015, n. 23445, con  la  quale
sono  state  adottate  le  linee  guida  per  il  monitoraggio  e  il
campionamento di specie  vegetali  ai  fini  dell'identificazione  di
Xylella fastidiosa in zone indenni; 
  Visti  gli  esiti  delle  indagini  di  cui  sopra  che  dimostrano
l'assenza di Xylella fastidiosa in tutto il territorio  nazionale  ad
eccezione della zona delimitata e della zona  di  sorveglianza  della
Regione Puglia; 
  Considerato che le evidenze scientifiche ottenute con  le  suddette
indagini  ufficiali  e  le  informazioni   generali   sulla   Xylella
fastidiosa,  nonche'  lo  specifico  piano  di  monitoraggio  di  cui
all'articolo 4 del citato decreto 19 giugno  2015,  per  la  verifica
permanente dello  status  fitosanitario  dei  territori  considerati,
rispondono ai requisiti previsti dallo Standard  internazionale  ISPM
4; 
  Ritenuto   necessario   dichiarare    ufficialmente    lo    status
fitosanitario del territorio nazionale; 
  Vista la determinazione della Regione Puglia n. 23 del 12  febbraio
2016 con cui sono state aggiornate le aree delimitate  a  seguito  di
individuazione di focolai di Xylella fastidiosa; 
  Vista la delibera della Regione Liguria n.  1395  del  15  dicembre
2015 con la quale e' stata istituita una zona cuscinetto  nei  comuni
di Ventimiglia e di Olivetta San Michele a seguito  del  ritrovamento
del batterio nei comuni  di  Mentone  e  Biot  nel  territorio  della
Francia; 
  Considerato che nei  territori  dei  comuni  di  Ventimiglia  e  di
Olivetta San Michele la Regione Liguria ha attuato  tutte  le  misure
precauzionali previste dall'articolo 9, comma 1, della  Decisione  di
esecuzione  2015/789/UE  e  che  a  seguito  del  previsto  piano  di
monitoraggio tali  territori  risultano  aree  indenni  dal  batterio
Xylella   fastidiosa,   nonostante   siano   sottoposti   a    misure
fitosanitarie europee di precauzione; 
  Acquisito  il  parere   favorevole   del   Comitato   fitosanitario
nazionale, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo  19  agosto
2005, n. 214, espresso nella seduta del 28 gennaio 2016; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e
di Bolzano, espresso nella seduta del 4 febbraio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo Unico 
 
  1. Le aree  del  territorio  della  Repubblica  italiana,  elencate
nell'allegato  al   presente   decreto,   sono   dichiarate   indenni
dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa (Wells et al.). 
  2. I Servizi fitosanitari regionali si attengono alle  disposizioni
indicate nell'articolo 4 del decreto 19  giugno  2015,  al  fine  del
mantenimento dello status di area indenne da Xylella fastidiosa delle
pertinenti porzioni del proprio territorio. 
  3. L'elenco delle aree indenni dall'organismo  nocivo,  di  cui  al
comma 1, e' rivisto sulla base degli esiti delle indagini  ufficiali,
comunicati trimestralmente ai sensi dell'articolo  4,  comma  7,  del
citato decreto 19 giugno 2015. 
  Il  presente  decreto  ministeriale  sara'  inviato  all'organo  di
controllo per la  registrazione  ed  entrera'  in  vigore  il  giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 febbraio 2016 
 
                                                 Il Ministro: Martina