IL CONSIGLIO 
               DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  nell'adunanza del 10 febbraio 2016; 
  Visto il «Regolamento unico in  materia  di  esercizio  del  potere
sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8,  comma  4,
del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.163»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 82 dell'8 aprile 2014; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo  cui  i  compiti  e  le  funzioni  svolti  dall'Autorita'  di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  sono
trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Visto l'art. 73, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, che prevede sanzioni
pecuniarie e interdittive nei confronti delle SOA; 
  Rilevato che, con decisione del 26 novembre 2014 e successivamente,
con decisione del 22 dicembre 2015, il  Consiglio  dell'Autorita'  ha
deliberato di non doversi  conformare,  nella  quantificazione  delle
sanzioni,   al   sistema   di   calcolo   allegato   al   Regolamento
sanzionatorio, disponendone l'abrogazione in modo  da  consentire  la
graduazione della sanzione in relazione al caso specifico; 
  Rilevato, altresi', che  le  sanzioni  pecuniarie  ed  interdittive
irrogate dal 26 novembre 2014 sino ad  oggi  sono  state  determinate
prescindendo dal sistema di calcolo previsto  dall'Allegato  de  quo,
risultando di fatto piu' favorevoli alle Soa rispetto  a  quelle  che
sarebbero scaturite facendo  ricorso  ad  un  rigoroso  utilizzo  del
meccanismo di computo de quo; 
  Considerato che e' necessario, pertanto, procedere alla abrogazione
del summenzionato Allegato 1, con conseguente modifica  dell'art.  44
del Regolamento sanzionatorio che ad esso fa espresso rinvio; 
 
                              Delibera: 
 
  1) di apportare al Regolamento unico in materia  di  esercizio  del
potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' le seguenti modifiche: 
    abrogazione dell'Allegato 1 al Regolamento rubricato  «Metodo  di
calcolo per l'applicazione  delle  sanzioni  ex  art.  73  D.P.R.  n.
207/2010»; 
    riformulazione dell'art. 44 del citato  Regolamento  nei  termini
appresso indicati: «Per la quantificazione della sanzioni  pecuniarie
ed  interdittive  il  Consiglio  valuta  gli  elementi  oggettivi   e
soggettivi di gravita' della/e violazione/i commessa/e e le eventuali
circostanze  aggravanti  e/o  attenuanti   quali,   a   mero   titolo
esemplificativo: gli effetti  pregiudizievoli  della  violazione,  il
vantaggio tratto dalla Soa e/o  dall'autore  della  violazione  e  la
recidiva   specifica   per   quanto    riguarda    le    aggravanti;,
l'autodenuncia, le iniziative tendenti ad  eliminare  le  conseguenze
della violazione e/o a prevenire ulteriori violazioni, l'adozione  di
moduli organizzativi di prevenzione e controllo delle violazioni  per
quanto riguarda le attenuanti». 
  2) di pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  copia  della  presente
deliberazione. 
    Roma, 10 febbraio 2016 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
            Depositato presso  la  Segreteria  del  Consiglio  il  18
          febbraio 2016 
            Il Segretario: Esposito