IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art.  13,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
concernente l'imposta municipale propria (IMU); 
  Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n.  201  del  2011,  il
quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU  e'  costituita  dal
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3,  5
e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504  del  1992,
il quale disciplina  i  criteri  di  determinazione  del  valore  dei
fabbricati classificabili nel gruppo catastale  D,  non  iscritti  in
catasto,   interamente   posseduti   da   imprese   e   distintamente
contabilizzati; 
  Visto il comma 639 dell'art. 1 della 27 dicembre, n.  147,  che  ha
istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC)
che si  compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  e  di  una
componente riferita ai servizi, che si articola  nel  tributo  per  i
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
  Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in  base
al quale la base imponibile del tributo per  i  servizi  indivisibili
(TASI) e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta  municipale
propria (IMU); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Considerato  che  occorre  aggiornare   i   coefficienti   indicati
nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992,
ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del
tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2016; 
  Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo
di costruzione di un capannone; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile 
 
  1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta  municipale  propria
(IMU) e del tributo per i  servizi  indivisibili  (TASI)  dovuti  per
l'anno 2016, per la determinazione del valore dei fabbricati  di  cui
all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504, i coefficienti di aggiornamento sono  stabiliti  nelle  seguenti
misure: 
    
 
         ===================================================
         | per l'anno  |  per l'anno 2015 =  | per l'anno  |
         | 2016 = 1,01 |        1,01         | 2014 = 1,01 |
         +=============+=====================+=============+
         |per l'anno   |per l'anno 2012 =    |per l'anno   |
         |2013 = 1,02  |1,04                 |2011 = 1,07  |
         +-------------+---------------------+-------------+
         |per l'anno   |per l'anno 2009 =    |per l'anno   |
         |2010 = 1,09  |1,10                 |2008 = 1,14  |
         +-------------+---------------------+-------------+
         |per l'anno   |per l'anno 2006 =    |per l'anno   |
         |2007 = 1,18  |1,22                 |2005 = 1,25  |
         +-------------+---------------------+-------------+
         |per l'anno   |per l'anno 2003 =    |per l'anno   |
         |2004 = 1,32  |1,37                 |2002 = 1,42  |
         +-------------+---------------------+-------------+
         |per l'anno   |per l'anno 2000 =    |per l'anno   |
         |2001 = 1,45  |1,50                 |1999 = 1,52  |
         +-------------+---------------------+-------------+
         |per l'anno   |per l'anno 1997 =    |per l'anno   |
         |1998 = 1,54  |1,58                 |1996 = 1,63  |
         +-------------+---------------------+-------------+
         |per l'anno   |per l'anno 1994 =    |per l'anno   |
         |1995 = 1,68  |1,73                 |1993 = 1,77  |
         +-------------+---------------------+-------------+
         |per l'anno   |per l'anno 1991 =    |per l'anno   |
         |1992 = 1,79  |1,82                 |1990 = 1,91  |
         +-------------+---------------------+-------------+
         |per l'anno   |per l'anno 1988 =    |per l'anno   |
         |1989 = 1,99  |2,08                 |1987 = 2,25  |
         +-------------+---------------------+-------------+
         |per l'anno   |per l'anno 1985 =    |per l'anno   |
         |1986 = 2,43  |2,60                 |1984 = 2,77  |
         +-------------+---------------------+-------------+
         |             |per l'anno 1982 e    |             |
         |per l'anno   |anni precedenti =    |             |
         |1983 = 2,95  |3,12                 |             |
         +-------------+---------------------+-------------+
 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 febbraio 2016  
 
                     Il direttore generale delle finanze: Lapecorella