IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  Regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2012  n.  12981,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 148 del 27 giugno 2012, con il quale e' stato  attribuito  per  un
triennio al Consorzio Vini Venezia il riconoscimento e  l'incarico  a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alle DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» ed alle DOCG «Lison»
e «Malanotte del Piave»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010  n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato  che  il  Consorzio  Vini  Venezia  ha  dimostrato   la
rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 del decreto  legislativo  n.
61/2010 per le DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» e  per  le
DOCG «Lison» e «Malanotte del Piave». Tale verifica e' stata eseguita
sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo,
Valoritalia S.r.l., con nota prot.  S12/2016/14214  del  10  febbraio
2016,  autorizzato  a  svolgere  l'attivita'   di   controllo   sulle
denominazioni  «Lison-Pramaggiore»,  «Piave»,  «Venezia»,  «Lison»  e
«Malanotte del Piave»; 
  Considerato che il Consorzio Vini  Venezia  non  ha  dimostrato  la
rappresentativita' di cui all'art. 17,  comma  1  e  4,  del  decreto
legislativo n. 61/2010 per le IGP «Alto Livenza», «Colli Trevigiani»,
«Delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto» e  «Veneto  Orientale».
Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle  attestazioni
rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con  nota
prot. S12/2016/14214 del 10 febbraio  2016,  autorizzato  a  svolgere
l'attivita'  di  controllo   sulle   IGP   «Alto   Livenza»,   «Colli
Trevigiani», «Delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto» e  «Veneto
Orientale»; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio Vini Venezia, approvato da
questa Amministrazione, e' stato  sottoposto  alla  verifica  di  cui
all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010
n. 7422; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al  Consorzio  Vini  Venezia  a  svolgere  le  funzioni  di   tutela,
promozione,  valorizzazione,  informazione  del  consumatore  e  cura
generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto
legislativo n.  61/2010  per  le  DOC  «Lison-Pramaggiore»,  «Piave»,
«Venezia» e per le DOCG «Lison» e «Malanotte del Piave». 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale  6  giugno  2012  n.  12981  al  Consorzio  Vini
Venezia, con sede legale in Sestriere  San  Marco  2032  (VE)  -  c/o
CCIAA, a svolgere le funzioni di tutela, promozione,  valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010  per  le
DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» e per le DOCG  «Lison»  e
«Malanotte del Piave». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel decreto ministeriale 6 giugno 2012 n. 12981, puo' essere
sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita
dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 19 febbraio 2016 
 
                                         Il direttore generale: Gatto