IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2012  n.  12810,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 141 del 19 giugno 2012, con il quale e' stato  attribuito  per  un
triennio al Consorzio di tutela vini d'Abruzzo  il  riconoscimento  e
l'incarico  a   svolgere   le   funzioni   di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi  relativi  alle  DOC  "Abruzzo",   "Cerasuolo   d'Abruzzo",
"Montepulciano d'Abruzzo", "Trebbiano d'Abruzzo" e "Villamagna"; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010  n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela vini  d'Abruzzo,
approvato  da  questa  Amministrazione,  e'  stato  sottoposto   alla
verifica  di  cui  all'art.  3,   comma   2,   del   citato   decreto
dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 
  Considerato altresi' che nel citato statuto il Consorzio di  tutela
vini  d'Abruzzo  richiedeva  il  conferimento  dell'incarico  di  cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61  anche  per
le IGP "Colline Pescaresi", "Colline  Teatine",  "Colline  Frentane",
"Colli del Sangro", "Del Vastese  o  Historium",  "Terre  Aquilane  o
Terre de L'Aquila" e "Terre di Chieti"; 
  Considerato che il Consorzio di tutela vini d'Abruzzo ha dimostrato
la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 del D.lgs. n. 61/2010 per
le DOC "Abruzzo", "Cerasuolo d'Abruzzo",  "Montepulciano  d'Abruzzo",
"Trebbiano  d'Abruzzo"  e  "Villamagna"  e  per   le   IGP   "Colline
Pescaresi",  "Colline  Teatine",  "Colline  Frentane",   "Colli   del
Sangro", "Terre Aquilane o Terre de L'Aquila" e  "Terre  di  Chieti".
Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle  attestazioni
rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualita' S.p.A., con  note
prot. n. 148/16 del 2 febbraio 2016 e prot. n. 251/16 del 12 febbraio
2016, autorizzato a  svolgere  l'attivita'  di  controllo  sulle  DOC
"Abruzzo",   "Cerasuolo   d'Abruzzo",   "Montepulciano    d'Abruzzo",
"Trebbiano d'Abruzzo" e "Villamagna" e sulle IGP "Colline Pescaresi",
"Colline Teatine", "Colline Frentane",  "Colli  del  Sangro",  "Terre
Aquilane o Terre de L'Aquila" e "Terre di Chieti"; 
  Considerato che il  Consorzio  di  tutela  vini  d'Abruzzo  non  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del
d.lgs. n. 61/2010 per l'IGP "Del Vastese o Historium". Tale  verifica
e'  stata  eseguita  sulla   base   delle   attestazioni   rilasciate
dall'organismo di controllo Agroqualita' S.p.A., con  note  prot.  n.
148/16 del 2 febbraio 2016 e prot. n. 251/16 del  12  febbraio  2016,
autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sull'IGP "Del Vastese
o Historium"; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio di tutela vini  d'Abruzzo  a  svolgere  le  funzioni  di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1  e  4,  del
d.lgs. n.  61/2010  per  le  DOC  "Abruzzo",  "Cerasuolo  d'Abruzzo",
"Montepulciano d'Abruzzo", "Trebbiano d'Abruzzo" e "Villamagna"; 
  Ritenuto   altresi'   necessario    procedere    al    conferimento
dell'incarico al Consorzio di tutela vini  d'Abruzzo  a  svolgere  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma
1 e 4, del d.lgs. n. 61/2010 per le IGP "Colline Pescaresi", "Colline
Teatine", "Colline Frentane", "Colli del Sangro", "Terre  Aquilane  o
Terre de L'Aquila" e "Terre di Chieti"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 4 giugno 2012 n. 12810 al  Consorzio  di  tutela
vini d'Abruzzo, con sede  legale  in  Ortona  (CH),  Corso  Matteotti
Palazzo  Corvo,  a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n.
61/2010 per le DOC "Abruzzo", "Cerasuolo  d'Abruzzo",  "Montepulciano
d'Abruzzo", "Trebbiano d'Abruzzo" e "Villamagna". 
  2. E'  conferito  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del presente  decreto,  al  Consorzio  di  tutela  vini
d'Abruzzo, con sede legale in Ortona (CH),  Corso  Matteotti  Palazzo
Corvo, l'incarico a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,  promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi  di  cui  all'art.   17,   comma   1   e   4,   del decreto
legislativo 61/2010  per  le  IGP   "Colline   Pescaresi",   "Colline
Teatine", "Colline Frentane", "Colli del Sangro", "Terre  Aquilane  o
Terre de L'Aquila" e "Terre di Chieti".