IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell' art. 16,
comma 4 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 27 novembre 2014, recante: «Articolazione degli  uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo»; 
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive  modificazioni,
recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il  riordino
degli organismi  operanti  presso  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo del 10 febbraio 2014  concernente  la  rideterminazione
del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso  la
Direzione generale per il cinema  e  la  Direzione  generale  per  lo
spettacolo dai vivo e il loro funzionamento  ai  sensi  dell'art.  13
del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,
recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione  e  il
rilancio dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  siano  rideterminati   i   criteri   per
l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei
contributi allo spettacolo dal vivo; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  1°  luglio  2014,  recante:   «Nuovi   criteri   per
l'erogazione e modalita' per la  liquidazione  e  l'anticipazione  di
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per  lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 5  novembre  2014,  concernente  modifiche  al  decreto
ministeriale 1°  luglio  2014,  con  riguardo  al  ruolo  svolto  nel
panorama culturale e artistico italiano ed europeo  della  Fondazione
Piccolo Teatro di Milano; 
  Ritenuta l'opportunita' di  apportare  ulteriori  modificazioni  al
decreto ministeriale 1° luglio 2014; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  28,  nella  seduta  del  20
gennaio 2016. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche al decreto ministeriale 1 luglio 2014 
 
  1. All'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole «almeno sessanta giorni prima della data
di scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «in tempo utile». 
    b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Il programma  annuale
e' presentato entro il termine perentorio  del  31  gennaio  di  ogni
annualita'  del  triennio»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Il
programma annuale e' presentato entro il termine perentorio stabilito
annualmente con decreto del Direttore generale». 
  2. All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9 le parole: «Per il solo anno 2015,» sono soppresse; 
    b) al comma 10, dopo la parola: «deficit», e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: "Il deficit di  ciascuna  annualita'  esposto  a
preventivo, a partire dal  secondo  anno  di  ciascun  triennio,  non
potra' comunque superare  il  valore  del  deficit  della  annualita'
precedente, esposto in preventivo, maggiorato del 20%.». 
  3. All'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «solo  per  la  prima
annualita' del triennio» sono soppresse; 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «per  il  primo  anno»
sono sostituite dalle seguenti: «per il medesimo anno»; 
    c) al comma 3, lettera d) le parole  «una  autodichiarazione,  ai
sensi dell'art. 47 del citato decreto n.  445  del  2000,  attestante
l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come  definiti
dall'art. 1, comma 4, del presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «una dichiarazione mediante la quale il soggetto si impegna
a pagare i costi di progetto ammissibili, come definiti dall'art.  1,
comma 4, del presente decreto, entro  il  termine  del  30  settembre
dell'anno successivo  a  quello  per  il  quale  si  e'  ottenuto  il
contributo»; 
    d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma 8-bis: «Ai  fini
della liquidazione del saldo il soggetto e' tenuto a presentare entro
il 30 settembre dell'anno successivo a quello  per  il  quale  si  e'
ottenuto il contributo, una autodichiarazione ai sensi  dell'art.  47
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,
attestante l'avvenuto pagamento dei  costi  di  progetto  ammissibili
come definiti dall'art. 1, comma 4, del presente decreto». 
  4. All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera d), la parola: «due» e'  sostituita  dalla
seguente: «quattro». Dopo la parola: «coproduzione» sono aggiunte  le
seguenti:  «e  della  attribuzione  dei  relativi  bordero'   tra   i
coproduttori». 
  5. All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera c), la parola: «cinquanta»  e'  sostituita
dalla seguente: «quaranta»; 
    b) al comma 2, lettera h), la parola: «venti» e' sostituita dalla
seguente: «trenta»; 
    c) al comma 2  lettera  h),  dopo  la  parola  «appartenenza»  si
aggiunge «con esclusione delle recite all'estero»; 
    d) al comma 2, lettera i) le parole: «il venti»  sono  sostituite
con le parole «il trenta»; 
    e) al comma 2, lettera i) le parole: «e siano effettuate solo con
altri teatri nazionali e teatri  di  rilevante  interesse  culturale»
sono soppresse. 
  6. All'art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera c), la parola: «cinquanta»  e'  sostituita
dalla seguente: «quaranta»; 
    b) al comma 2, lettera h) la  parola:  «quaranta»  e'  sostituita
dalla seguente: «cinquanta». 
    c) al comma 2, lettera h) dopo la parola «appartenenza»  inserire
la seguente frase «con esclusione delle recite all'estero»; 
    d) al comma 3, si aggiunge: «Per i  teatri  di  cui  al  presente
comma, al fine del raggiungimento  dei  limiti  minimi  previsti,  si
tiene conto  anche  delle  rappresentazioni  coprodotte  od  ospitate
presso i teatri degli Stati ove la lingua della minoranza  e'  lingua
ufficiale. 
  7. All'art. 39 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3,  le  parole:  «dalle  Commissioni  consultive  per
materia, riunite in apposita seduta plenaria», sono sostituite  dalle
seguenti: «dai Presidenti delle Commissioni consultive competenti per
materia e da un componente  tra  quelli  designati  dalla  Conferenza
Unificata, individuato dalle stesse commissioni». 
  8. All'art. 44 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, primo periodo, le  parole:  «e  non  oltre  il  31
gennaio di ogni anno», dopo la parola «entro», sono sostituite  dalle
seguenti: «il termine perentorio stabilito  annualmente  con  decreto
del Direttore generale»  e,  nel  secondo  periodo,  le  parole:  «da
formalizzare entro il 31 gennaio di tale anno», sono sostituite dalle
seguenti: «da formalizzare  entro  il  termine  perentorio  stabilito
annualmente con decreto del Direttore generale». 
  9. All'art. 50 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il primo periodo, le parole: «Per  il  solo  2015»
sono sostituite dalle seguenti:  «Per  le  annualita'  2015,  2016  e
2017»;