IL CAPO DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016); Visto il Codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni; Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni; Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli; Visti in particolare gli articoli 12 e 30 della citata direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti provvedimenti riguardanti la conformita' della produzione e l'immissione dei prodotti sul mercato; Vista la direttiva 2002/24/CE del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote; Visti in particolare gli articoli 10 e 12 della citata direttiva 2002/24/CE del Consiglio, recanti provvedimenti riguardanti la conformita' della produzione e l'immissione dei prodotti sul mercato; Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti attuata con decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172; Vista la decisione 2010/15/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti; Visto il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore; Considerato che la citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 655, dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce le disposizioni straordinarie per avviare una specifica campagna di verifica sulla effettivita' dei livelli di emissioni inquinanti dei veicoli, nonche' per incrementare le verifiche di conformita' su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica; Decreta: Art. 1 Finalita' ed oggetto 1. In applicazione di quanto disposto dal comma 655 dell'art. 1 della Legge di Stabilita' 2016, i veicoli nuovi di fabbrica e circolanti sul territorio nazionale sono oggetto di una campagna di verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti su strada. 2. In applicazione di quanto disposto dal medesimo comma della Legge di Stabilita' 2016, i veicoli, i componenti, i dispositivi ed i sistemi omologati sono oggetto di una campagna di verifiche tecniche straordinarie dei requisiti di omologazione. 3. Le verifiche di cui ai commi precedenti, sono disposte a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica ed integrano quanto gia' stabilito dall'art. 77 del Codice della strada.