IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 66, comma 1, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289
(Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera  e  di
distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del  sistema
agricolo  e  agroalimentare  e   il   rafforzamento   dei   distretti
agroalimentari nelle aree sottoutilizzate; 
  Visto l'art. 66, comma 2, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289
(Legge finanziaria 2003) che stabilisce che i criteri, le modalita' e
le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono
definiti  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole   e
forestali, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in  particolare,  l'art.  1
recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a  tutto
il territorio nazionale; 
  Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, e in particolare, l'art. 10-ter, comma 1; 
  Visti il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in  materia  di
orientamento e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  il  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia  di
soggetti  e  attivita',  integrita'   aziendale   e   semplificazione
amministrativa in agricoltura e  il  decreto  legislativo  27  maggio
2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per  la  modernizzazione
dei settori dell'agricoltura e delle foreste; 
  Visto il comma 4-ter dell'art.  3  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997,  n.  59»  ed  in  particolare,  l'art.  5,
rubricato «Procedura valutativa»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L  187  e,  in
particolare, gli articoli 17, 19 e 41; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  nel  settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n.
1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193  e,  in
particolare, l'art. 31; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n.  1698/2005  del  Consiglio,  pubblicato
nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004 n. 311 e, in particolare,  i  commi
da 354  a  361  dell'art.  1,  relativi  all'istituzione,  presso  la
gestione separata di Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.,  del  Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in  ricerca,
finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti  agevolati
sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un  piano  di  rientro
pluriennale; 
  Vista la delibera del CIPE del 15  luglio  2005,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, adottata ai sensi  del
comma 356 dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004, con  la  quale,
tra l'altro, e' stata fissata la misura minima del tasso di interesse
da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del  piano
di rientro,  nonche'  approvata  la  convenzione-tipo  che  regola  i
rapporti tra la  CDP  S.p.A.  e  il  sistema  bancario,  nella  quale
risultano definiti  i  compiti  e  le  responsabilita'  dei  soggetti
firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore; 
  Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi  del  richiamato  art.
66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289  il  decreto  del
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  per  la
definizione dei  criteri,  delle  modalita'  e  delle  procedure  per
l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 17 dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a)  «Accordo  di  filiera»:  l'accordo  sottoscritto  dai   diversi
soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in
un ambito  territoriale  multiregionale  che  individua  il  Soggetto
proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma,  i  tempi
di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci  dei  Soggetti
beneficiari; 
  b) «Accordo  di  distretto»:  l'accordo  sottoscritto  dai  diversi
soggetti operanti nel territorio  del  distretto,  che  individua  il
Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il  Programma,
i tempi di realizzazione, i risultati e gli  obblighi  reciproci  dei
Soggetti beneficiari; 
  c) «Banca finanziatrice»: la banca  italiana  o  la  succursale  di
banca estera comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13
del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia», aderente alla convenzione  da  sottoscriversi
tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti
dalla concessione dei Finanziamenti; 
  d) «Banca autorizzata»: la Banca finanziatrice indicata  come  tale
dal Soggetto proponente in sede di domanda per l'accesso al Contratto
di Filiera o al Contratto  di  Distretto  e  individuata  fra  quelle
iscritte nell'apposito elenco  gestito  dal  Ministero  e,  pertanto,
autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti  dalla  convenzione
tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la  Banca  autorizzata  deve
comunque  coincidere  con  una  delle  Banche   finanziatrici   dello
specifico Contratto di filiera o Contratto di distretto; 
  e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.; 
  f) «Commercializzazione di  prodotti  agricoli»:  la  detenzione  o
l'esposizione di un Prodotto agricolo allo scopo di vendere,  mettere
in vendita, consegnare o immettere sul  mercato  in  qualsiasi  altro
modo detto  prodotto,  esclusa  la  prima  vendita  da  parte  di  un
produttore primario a  rivenditori  o  imprese  di  trasformazione  e
qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale  prima  vendita;
la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e'
considerata  commercializzazione  se  avviene  in   locali   separati
riservati a tale scopo; 
  g) «Contratto di filiera»:  il  contratto  tra  il  Ministero  e  i
Soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un  Accordo  di  filiera,
finalizzato alla realizzazione di un Programma integrato a  carattere
interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo  dalla
produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti  della  filiera
in un ambito territoriale multiregionale; 
  h) «Contratto di distretto»: il contratto  tra  il  Ministero  e  i
Soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accordo di distretto,
e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di
cui all'art. 13 del decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,
finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a rafforzare  lo
sviluppo economico e sociale dei distretti stessi; 
  i) «Contratto di rete»: il  contratto  di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  j) «Contributo in conto capitale»: il contributo a  fondo  perduto,
calcolato  in  percentuale  delle  spese  ammissibili,  erogato   dal
Ministero e/o dalle regioni e province autonome; 
  k) «Filiera agroalimentare»: l'insieme delle fasi di produzione, di
trasformazione,  di  commercializzazione  e  di   distribuzione   dei
prodotti agricoli ed agroalimentari; 
  l) «Filiera agroenergetica»: l'insieme delle fasi di produzione, di
trasformazione  e  di  commercializzazione  di  biomasse  di  origine
agricola e di prodotti energetici; 
  m) «Finanziamento»: l'insieme del  Finanziamento  agevolato  e  del
Finanziamento bancario; 
  n)  «Finanziamento  agevolato»:  il  finanziamento  a   medio-lungo
termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al  Soggetto
beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione; 
  o) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine
concesso dalla Banca finanziatrice al Soggetto  beneficiario  per  le
spese oggetto della domanda di agevolazione; 
  p) «FRI»: il Fondo rotativo per il  sostegno  alle  imprese  e  gli
investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge  30
dicembre 2004, n. 311; 
  q) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
  r) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano  i  criteri  di
cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all'allegato  I
del regolamento (UE) n. 651/2014; 
  s) «Prodotto agricolo»: i prodotti  elencati  nell'allegato  I  del
Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura
elencati nell'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.  1379/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  t) «Progetto»: il programma  di  interventi  proposto  dal  singolo
Soggetto beneficiario aderente ad un  Accordo  di  filiera  o  ad  un
Accordo di distretto; 
  u) «Programma»: l'insieme dei Progetti proposti dai soggetti  della
filiera aderenti  ad  un  Accordo  di  filiera  o  dai  soggetti  del
distretto aderenti ad un Accordo di distretto; 
  v) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero in attuazione del
presente decreto; 
  w) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive  nel  settore
della   produzione   primaria,   della   trasformazione    e    della
commercializzazione di prodotti agricoli; 
  x) «Soggetto beneficiario»:  l'impresa  ammessa  alle  agevolazioni
previste da ciascun Provvedimento; 
  y) «Soggetti della filiera»: le imprese che concorrono direttamente
alla produzione, raccolta, trasformazione  e  commercializzazione  di
prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le  imprese  che
forniscono servizi e mezzi di produzione; 
  z) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto  da  questo
incaricato, ai sensi dell'art.  10-ter  del  decreto-legge  14  marzo
2005, n. 35 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti; 
  aa) «Soggetto proponente»: il soggetto,  individuato  dai  Soggetti
beneficiari, che assume il  ruolo  di  referente  nei  confronti  del
Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonche' la rappresentanza
dei Soggetti beneficiari  per  tutti  i  rapporti  con  il  Ministero
medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle  attivita'  di  erogazione
delle agevolazioni; 
  bb) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di
un Prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto  ottenuto  resta
pur sempre un Prodotto agricolo,  eccezion  fatta  per  le  attivita'
realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto
animale o vegetale alla prima vendita.