IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto inoltre l'art. 1, comma 5, del predetto decreto-legge  n.  85
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,
n. 121, che dispone il trasferimento  delle  funzioni  del  Ministero
dell'universita'  e  della   ricerca,   con   le   inerenti   risorse
finanziarie,   strumentali   e    di    personale,    al    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni,
recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i  ricercatori
universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari» e, in particolare, l'art. 1,  comma  9,  che
disciplina la chiamata diretta di studiosi da parte delle universita'
per la copertura di posti di professore ordinario e  associato  e  di
ricercatore; 
  Vista, in particolare, la legge 30 dicembre 2010, n.  240,  recante
«Norme in materia di organizzazione delle universita',  di  personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per  incentivare
la  qualita'  e  l'efficienza  del  sistema  universitario»   e,   in
particolare, l'art. 29, comma 7, che, modificando il predetto art. 1,
comma 9, della  legge  n.  230  del  2005,  attribuisce  al  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  il  potere  di
identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del  sistema
universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale,
i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione
europea o dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, i cui  vincitori  possono  essere  destinatari  di  chiamata
diretta da parte delle universita'  per  la  copertura  di  posti  di
professore ordinario e associato e di ricercatore; 
  Visto l'art. 58, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  che
ha modificato il medesimo art. 1, comma 9, della  legge  n.  230  del
2005, stabilendo che non e' richiesto il parere della commissione nel
caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei
predetti programmi di  ricerca  di  alta  qualificazione,  effettuate
entro tre anni dalla vincita del programma; 
  Visto, inoltre, l'art. 29, comma 1, della citata legge n.  240  del
2010, ai sensi del quale, a decorrere dall'entrata  in  vigore  della
stessa, possono essere avviate esclusivamente le procedure,  previste
dal Titolo III della medesima legge, per la  copertura  di  posti  di
professore  ordinario  e  associato  e   di   ricercatore   a   tempo
determinato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, recante «Riordinamento  della  docenza  universitaria,  relativa
fascia  di  formazione  nonche'   sperimentazione   organizzativa   e
didattica» e successive modificazioni; 
  Vista la legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  recante  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» e, in particolare l'art. 5, comma 9; 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2013 (n.  1060),  recante
il «Programma per il reclutamento di giovani ricercatori  «Rita  Levi
Montalcini»; 
  Visto l'art. 1, commi 870, 871, 872 e 874, della legge 27  dicembre
2006, n. 296, concernete  le  «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato», istitutivo, nello  stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica  e
tecnologica (FIRST); 
  Visto il decreto direttoriale 23 gennaio 2014 (n. 197), recante  il
«Bando relativo al programma SIR (Scientific  Independence  of  young
Researchers) 2014»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di
ricerca e innovazione  (2014-2020)  -  Orizzonte  2020  e  abroga  la
decisione n. 1982/2006/CE; 
  Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
nell'adunanza del 1° luglio 2015; 
  Acquisito il  parere  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario e  della  ricerca  n.  8  dell'8  luglio  2015,
approvato nella riunione del Consiglio direttivo del 24 giugno 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 1° luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
3 novembre 2011, n. 256, che identifica i  programmi  di  ricerca  di
alta qualificazione di cui al citato art. 1, comma 9, della legge  n.
230 del 2005, e successive modifiche e, in particolare, l'art. 5,  ai
sensi del quale ogni due anni il Ministero  provvede  alla  revisione
del decreto; 
  Considerata  l'opportunita'  di  aggiornare  il  predetto   decreto
ministeriale  1°  luglio  2011,   anche   al   fine   di   assicurare
un'applicazione  di  tale  disposizione   coerente   con   la   ratio
dell'istituto della chiamata diretta,  tenendo  conto  dei  programmi
che, avendo una durata almeno triennale, non si  siano  conclusi,  al
momento della proposta di chiamata diretta, da piu' di tre anni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto identifica i programmi di  ricerca  di  alta
qualificazione, finanziati dall'Unione europea (UE) o  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  (MIUR),  i  cui
vincitori possono essere  destinatari  di  chiamata  diretta  per  la
copertura di posti di professore di ruolo di I e di II  fascia  e  di
ricercatore a tempo determinato da parte delle universita'  ai  sensi
dell'art. 1, comma  9,  della  legge  4  novembre  2005,  n.  230,  e
successive modificazioni.