IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
emanato  con  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e
successive modificazioni, e in particolare: 
    l'articolo 112, comma 1, ai sensi del quale i confidi,  anche  di
secondo grado, sono  iscritti  in  un  elenco  tenuto  dall'Organismo
previsto dall'articolo 112-bis; 
    l'articolo 112-bis, comma 1, primo periodo, che ha  istituito  un
Organismo, avente personalita'  giuridica  di  diritto  privato,  con
autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente  per  la
gestione dell'elenco dei confidi; 
    l'articolo 112-bis,  comma  8,  in  base  al  quale  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina: 
      a) la struttura, i  poteri  e  le  modalita'  di  funzionamento
dell'Organismo necessari a garantirne funzionalita' ed efficienza; 
      b) i requisiti,  ivi  compresi  quelli  di  professionalita'  e
onorabilita', dei componenti degli organi  di  gestione  e  controllo
dell'Organismo; 
  Visto il decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.141  e  successive
modificazioni e, in particolare: 
    l'articolo 10, comma  3,  ai  sensi  del  quale,  ai  fini  della
costituzione dell'Organismo, i primi  componenti  sono  nominati  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia; 
    l'articolo 10, comma 8-ter, ai sensi del quale l'Organismo di cui
all'articolo 112-bis, del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385,  si  intende  costituito  alla  data  di  avvio  della  gestione
dell'elenco; 
    l'articolo 10, comma 8-quater, ai sensi  del  quale  la  data  di
avvio  della  gestione  dell'elenco  tenuto  dall'Organismo  previsto
dall'articolo 112-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, e' comunicata alla Banca d'Italia e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica; 
  Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che disciplina l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota prot. 25/UCL/2051 del 13 gennaio 2015,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400  e  il
nulla osta all'ulteriore corso  del  provvedimento  rilasciato  dalla
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  con  nota  n.  1618  del  24
febbraio 2015; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente regolamento si intendono per: 
    a) "t.u.b.": il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
    b) "Organismo": l'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi
istituito dall'articolo 112-bis, comma 1, t.u.b.; 
    c) "organi": l'Organo di gestione, l'Organo di controllo  e,  ove
previsto dallo Statuto, il Direttore generale dell'Organismo; 
    d) "confidi": i consorzi con attivita' esterna, nonche' quelli di
garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti,  le  societa'
cooperative, le societa' consortili  per  azioni,  a  responsabilita'
limitata  o  cooperative  che  svolgono   l'attivita'   di   garanzia
collettiva dei fidi; 
    e) "confidi di secondo grado": i consorzi con attivita'  esterna,
nonche'  quelli  di  garanzia  collettiva   dei   fidi   tra   liberi
professionisti, le societa' cooperative, le societa'  consortili  per
azioni, a responsabilita'  limitata  o  cooperative,  costituiti  dai
confidi ed eventualmente da imprese consorziate  o  socie  di  questi
ultimi o da altre  imprese,  che  svolgono  l'attivita'  di  garanzia
collettiva dei fidi a favore dei  confidi  e  delle  imprese  a  essi
aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi; 
    f) "attivita' di garanzia collettiva dei  fidi":  l'utilizzazione
di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese  consorziate
o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie
volte a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993,  n.  230,
          S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1  e  2
          dell'articolo 112 del citato decreto legislativo n. 385 del
          1993: 
              "Art. 112. Altri soggetti  operanti  nell'attivita'  di
          concessione di finanziamenti 
              1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti  in
          un  elenco  tenuto  dall'Organismo  previsto  dall'articolo
          112-bis ed  esercitano  in  via  esclusiva  l'attivita'  di
          garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi  o
          strumentali, nel rispetto delle  disposizioni  dettate  dal
          Ministro dell'economia e delle finanze e delle  riserve  di
          attivita' previste dalla legge. 
              1-bis. (Omissis). 
              2.  L'iscrizione  e'  subordinata  al  ricorrere  delle
          condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o  fondo
          consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e  di  assetto
          proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche'  al  possesso
          da parte di  coloro  che  detengono  partecipazioni  e  dei
          soggetti  che   svolgono   funzioni   di   amministrazione,
          direzione  e  controllo  dei  requisiti   di   onorabilita'
          stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera  a),
          e 26,  comma  3,  lettera  a).  La  sede  legale  e  quella
          amministrativa devono essere situate nel  territorio  della
          Repubblica. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  112-bis  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 112-bis. Organismo per la tenuta dell'elenco  dei
          confidi 
              1.  E'  istituito  un  Organismo,  avente  personalita'
          giuridica di diritto privato, con autonomia  organizzativa,
          statutaria  e  finanziaria  competente  per   la   gestione
          dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1.  Il  Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze   approva   lo   Statuto
          dell'Organismo,  sentita  la  Banca  d'Italia,   e   nomina
          altresi'   un   proprio   rappresentante   nell'organo   di
          controllo. 
              2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per  la
          gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi  a
          carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille
          delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le  altre
          somme  dovute  per  l'iscrizione  nell'elenco;  vigila  sul
          rispetto, da parte degli  iscritti,  della  disciplina  cui
          sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma  2.
          Nell'esercizio  di  tali  attivita'  puo'  avvalersi  delle
          Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle
          Organizzazioni nazionali di impresa. 
              3. Per lo svolgimento dei propri  compiti,  l'Organismo
          puo' chiedere agli iscritti  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini, e puo' effettuare ispezioni. 
              4.   L'Organismo   puo'   disporre   la   cancellazione
          dall'elenco: 
              a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; 
              b) qualora risultino gravi violazioni normative; 
              c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del
          comma 2; 
              d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi  per  un
          periodo di tempo non inferiore a un anno. 
              5. Fermo restando le disposizioni di cui al  precedente
          comma, l'Organismo, puo' imporre agli iscritti  il  divieto
          di intraprendere nuove operazioni o disporre  la  riduzione
          delle attivita' per violazioni di disposizioni  legislative
          o amministrative che ne regolano l'attivita'. 
              6. La  Banca  d'Italia  vigila  sull'Organismo  secondo
          modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri  di
          proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
          con  la  finalita'  di   verificare   l'adeguatezza   delle
          procedure   interne   adottate   dall'Organismo   per    lo
          svolgimento della propria attivita'. 
              7.  Su  proposta  della  Banca  d'Italia,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
          gestione e di controllo  dell'Organismo  qualora  risultino
          gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero   gravi
          violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
          statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La  Banca
          d'Italia   provvede   agli   adempimenti   necessari   alla
          ricostituzione  degli  organi  di  gestione   e   controllo
          dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa,  se
          necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La
          Banca d'Italia puo' disporre la rimozione  di  uno  o  piu'
          componenti degli organi di gestione e controllo in caso  di
          grave inosservanza  dei  doveri  ad  essi  assegnati  dalla
          legge, dallo statuto o  dalle  disposizioni  di  vigilanza,
          nonche' dei provvedimenti specifici e di  altre  istruzioni
          impartite  dalla  Banca  d'Italia,  ovvero   in   caso   di
          comprovata inadeguatezza, accertata dalla  Banca  d'Italia,
          all'esercizio delle funzioni cui sono preposti. 
              8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, disciplina: 
              a)  la  struttura,  i  poteri   e   le   modalita'   di
          funzionamento   dell'Organismo   necessari   a   garantirne
          funzionalita' ed efficienza; 
              b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita'
          e onorabilita', dei componenti degli organi di  gestione  e
          controllo dell'Organismo. 
              8-bis. Le Autorita' di  vigilanza  e  l'Organismo,  nel
          rispetto  delle  proprie  competenze,   collaborano   anche
          mediante  lo  scambio  di   informazioni   necessarie   per
          l'espletamento delle rispettive funzioni e  in  particolare
          per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso
          conferiti nei confronti dei soggetti iscritti  nell'elenco.
          La  trasmissione  di  informazioni  all'Organismo  per   le
          suddette finalita' non costituisce violazione  del  segreto
          d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza.". 
              -  Il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141
          (Attuazione  della   direttiva   2008/48/CE   relativa   ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo  n.
          385 del  1993)  in  merito  alla  disciplina  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi) e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  10  del
          citato decreto legislativo n. 141 del 2010: 
              "Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37  del
          decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  per   le
          attivita' diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
          gli intermediari finanziari e i confidi che, alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo,
          risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo
          106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107  o  nella
          sezione di cui  all'articolo  155,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigenti  alla  data
          del  4  settembre  2010,  nonche'  le  societa'  fiduciarie
          previste  dall'articolo   199,   comma   2,   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo possono continuare  a  operare
          per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli
          adempimenti indicati al comma 3. 
              2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e
          comunque fino al completamento degli adempimenti di cui  al
          comma 4, la  Banca  d'Italia  continua  a  tenere  l'elenco
          generale, l'elenco speciale e le sezioni separate  previste
          dalle disposizioni del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010;  fino
          al completamento degli  adempimenti  indicati  al  comma  3
          possono  essere  iscritti  nuovi  soggetti,  ai  quali   si
          applicano i commi 1, 4 e 8. 
              3. L'iscrizione  nell'albo  e  negli  elenchi  previsti
          dalla disciplina introdotta con il presente Titolo  III  e'
          subordinata  all'emanazione  delle  disposizioni  attuative
          nonche', per l'elenco previsto all'articolo 112,  comma  1,
          del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  alla
          costituzione   del   relativo   Organismo;   le   Autorita'
          competenti  provvedono  all'emanazione  delle  disposizioni
          attuative e alla nomina dei  componenti  dell'Organismo  di
          cui  all'articolo  112-bis  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385, al piu' tardi  entro  il  31  marzo
          2013. Ai fini della costituzione  dell'Organismo,  i  primi
          componenti  sono  nominati   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia. L'Organismo  provvede  all'approvazione  del  suo
          statuto,  alla  definizione  dell'aliquota  contributiva  a
          carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al
          suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo  le
          disposizioni  di   cui   all'articolo   112   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del
          30 settembre 2013. Decorso  tale  termine,  l'Organismo  e'
          regolato  secondo  le  disposizioni  dell'articolo  112-bis
          vigente. 
              4. Per assicurare  un  passaggio  ordinato  alla  nuova
          disciplina introdotta con il presente titolo III: 
              a)  entro  il  termine  indicato  al   comma   1,   gli
          intermediari finanziari che alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto legislativo esercitano  nei  confronti
          del pubblico l'attivita' di  assunzione  di  partecipazioni
          ivi compresi quelli di cui all'articolo 155, comma  2,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  abrogato  ai
          sensi dell'articolo 8 del presente decreto,  chiedono  alla
          Banca d'Italia la cancellazione dagli  elenchi  di  cui  al
          comma 1, attestando di non esercitare  attivita'  riservate
          ai sensi di legge; 
              b)  entro  tre  mesi  dall'entrata  in   vigore   delle
          disposizioni  attuative  del  presente  Titolo   III,   gli
          intermediari iscritti nell'elenco di cui  all'articolo  107
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente
          alla data del 4 settembre 2010 o  inclusi  nella  vigilanza
          consolidata bancaria, che alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto legislativo esercitano l'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti   sotto   qualsiasi   forma,
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione  all'albo  di  cui  all'articolo  106   del
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dal presente  decreto.  L'istanza  e'  corredata
          della sola  documentazione  attestante  il  rispetto  delle
          previsioni di cui all'articolo 107, comma  1,  lettere  c),
          d), e) ed f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, come modificato dal presente decreto legislativo; 
              c) almeno sei mesi prima  della  scadenza  del  termine
          indicato al comma 1, gli intermediari iscritti  nell'elenco
          di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigenti
          alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita' di
          intermediazione in cambi, chiedono alla Banca  d'Italia  la
          cancellazione dagli elenchi, attestando di  non  esercitare
          attivita' riservate ai sensi di  legge.  Agli  intermediari
          iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di
          cui all'articolo 107 del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre  2010,  che
          esercitano attivita' di intermediazione in cambi rimane  in
          ogni caso preclusa l'attivita'  rientrante  nell'ambito  di
          applicazione  dell'articolo  1,  comma   4,   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto; 
              d) almeno tre mesi prima  della  scadenza  del  termine
          indicato  al  comma  1,  le  societa'  fiduciarie  previste
          all'articolo 199,  comma  2,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione alla  sezione  separata  dell'albo  di  cui
          all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385 come modificato dal presente  decreto.  In  pendenza
          dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare  ad
          operare anche oltre il termine previsto dal comma 1; 
              e) almeno tre mesi prima  della  scadenza  del  termine
          indicato al  comma  1,  gli  altri  soggetti  ivi  indicati
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione all'albo di cui  all'articolo  106,  ovvero
          istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 o
          nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco  di  cui
          all'articolo  112,  comma  1  del  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto. In pendenza dell'istanza di  autorizzazione,  essi
          possono  continuare  ad  operare  anche  oltre  il  termine
          previsto dal comma 1. 
              5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui
          al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti  ivi  indicati
          deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano
          il proprio oggetto sociale, eliminando  il  riferimento  ad
          attivita' riservate ai sensi  di  legge.  Per  le  societa'
          fiduciarie di  cui  al  comma  4  il  mancato  accoglimento
          dell'istanza comporta la decadenza  dell'autorizzazione  di
          cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 
              6. Decorsi i termini  stabiliti,  i  soggetti  che  non
          abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione  o
          cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b),  c)  ed
          e)  deliberano  la  liquidazione  della   societa'   ovvero
          modificano  il  proprio  oggetto  sociale,  eliminando   il
          riferimento ad attivita' riservate ai sensi  di  legge.  Le
          societa' fiduciarie di cui  al  comma  4  che  non  abbiano
          presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano
          le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione  nella
          speciale sezione dell'albo  di  cui  all'articolo  106  del
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato  dal  presente  decreto.  In  mancanza,   decade
          l'autorizzazione di  cui  all'articolo  2  della  legge  23
          novembre 1939, n. 1966. 
              7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo  sono  soppressi  gli  elenchi  previsti  dagli
          articoli 113 e 155, comma  5  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del  4  settembre
          2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano  ai
          cambiavalute gli articoli 11 e 115  T.u.l.p.s.  e  relative
          disposizioni di attuazione. 
              8.  Fino  alla  data  di  entrata   di   vigore   delle
          disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e,  per
          i soggetti di cui ai commi 1 e  2,  fino  al  completamento
          degli  adempimenti  di  cui  al  comma  4,  continuano   ad
          applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli  I  e  II  del
          presente  decreto  legislativo,  le   norme   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite
          dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni
          di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133,
          139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli  articoli
          113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad
          applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi  1  e
          2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9,
          comma 4, all'albo previsto dall'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  deve  intendersi,
          fino alla scadenza del periodo indicato al comma  1,  primo
          periodo, anche all'elenco previsto  dall'articolo  107  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  previgente.
          L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999,  n.  130,
          continua ad applicarsi fino alla data di entrata in  vigore
          delle disposizioni  delle  Autorita'  creditizie  volte  ad
          assicurare la continuita' delle  segnalazioni  relative  ai
          crediti cartolarizzati; le Autorita'  vi  provvedono  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto.   Ai   soggetti   cessionari   di   cui
          all'articolo 7-bis della legge  30  aprile  1999,  n.  130,
          l'articolo 3, comma 3, della  medesima  legge  continua  ad
          applicarsi fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni attuative indicate all'articolo  9,  comma  3,
          del presente decreto. 
              8-bis. Fino  alla  data  di  entrata  di  vigore  delle
          disposizioni  di  attuazione  del  presente   Titolo   III,
          l'articolo 106 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
          n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad
          applicarsi,  ad  eccezione  del  comma   7,   limitatamente
          all'attivita'  di  concessione   di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione
          di cui all'articolo 106, comma 3, del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico
          l'attivita' di rilascio di garanzie  quando  il  garante  e
          l'obbligato garantito facciano parte del  medesimo  gruppo.
          Per  gruppo  si  intendono  le  societa'   controllanti   e
          controllate ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile
          nonche' le societa' controllate dalla stessa controllante. 
              8-ter. L'Organismo  di  cui  all'articolo  112-bis  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  si  intende
          costituito, ai sensi e per gli effetti  delle  disposizioni
          del presente decreto, alla data  di  avvio  della  gestione
          dell'elenco. 
              8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi
          da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis  e
          113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e'
          comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
              9.   A   decorrere   dall'entrata   in   vigore   delle
          disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le
          disposizioni  legislative  che   fanno   riferimento   agli
          intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui  agli
          articoli 106 o 107 del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, vigenti alla data del 4  settembre  2010,  si
          intendono riferite agli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo di cui all'articolo 106 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto. Le disposizioni legislative che fanno  riferimento
          ai confidi iscritti nella sezione separata  dell'elenco  di
          cui all'articolo 106 del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, vigente alla data del 4  settembre  2010,  si
          intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto
          dall'articolo 112,  comma  1  del  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto; quelle che fanno riferimento ai  confidi  iscritti
          nell'elenco  previsto   dall'articolo   107   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente  alla  data
          del 4 settembre 2010,  si  intendono  riferite  ai  confidi
          iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente  decreto.   Ai   soggetti   abilitati   ai   sensi
          dell'articolo 111  del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, come  modificato  dal  presente  decreto,  si
          applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 
              10. Gli obblighi comunicativi di  cui  all'articolo  7,
          sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,  permangono  nei
          confronti  dei  soggetti  che,   esclusi   dagli   obblighi
          dell'articolo 106, del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993,  n.  385,  esercitano  in  via  prevalente,  non  nei
          confronti  del  pubblico,  le  attivita'  di  assunzione  e
          gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti
          sotto qualsiasi forma,  di  prestiti  obbligazionari  e  di
          rilascio  di  garanzie.  L'esercizio  in   via   prevalente
          sussiste, quando, in base ai  dati  dei  bilanci  approvati
          relativi  agli  ultimi  due  esercizi   chiusi,   ricorrono
          entrambi i seguenti presupposti: 
              a) l'ammontare complessivo degli  elementi  dell'attivo
          di natura finanziaria  di  cui  alle  anzidette  attivita',
          unitariamente considerate, inclusi gli impegni  ad  erogare
          fondi e le garanzie rilasciate, sia  superiore  al  50  per
          cento del  totale  dell'attivo  patrimoniale,  inclusi  gli
          impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; 
              b) l'ammontare complessivo dei  ricavi  prodotti  dagli
          elementi dell'attivo di cui alla  lettera  a),  dei  ricavi
          derivanti da operazioni  di  intermediazione  su  valute  e
          delle commissioni attive percepite  sulla  prestazione  dei
          servizi di pagamento sia superiore  al  50  per  cento  dei
          proventi complessivi. 
              10-bis.  La  Banca  d'Italia  pubblica   l'elenco   dei
          soggetti, operanti alla data  dell'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, che  continuano  a  svolgere  la  propria
          attivita'  ai  sensi  dell'articolo  112,  comma  7,   come
          modificato dal presente decreto.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici): 
              "Art.  13.  (Disciplina  dell'attivita'   di   garanzia
          collettiva dei fidi) 
              1. Ai fini  del  presente  decreto  si  intendono  per:
          "confidi", i consorzi con attivita' esterna nonche'  quelli
          di garanzia collettiva dei fidi tra liberi  professionisti,
          le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni,
          a responsabilita'  limitata  o  cooperative,  che  svolgono
          l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per "attivita'
          di  garanzia  collettiva  dei  fidi",  l'utilizzazione   di
          risorse provenienti in  tutto  o  in  parte  dalle  imprese
          consorziate o  socie  per  la  prestazione  mutualistica  e
          imprenditoriale  di   garanzie   volte   a   favorirne   il
          finanziamento da parte delle banche e degli altri  soggetti
          operanti nel settore finanziario; per "confidi  di  secondo
          grado", i consorzi con attivita' esterna nonche' quelli  di
          garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti,  le
          societa' cooperative, le societa' consortili per azioni,  a
          responsabilita'  limitata  o  cooperative,  costituiti  dai
          confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie  di
          questi ultimi o da altre  imprese;  per  "piccole  e  medie
          imprese", le  imprese  che  soddisfano  i  requisiti  della
          disciplina comunitaria in  materia  di  aiuti  di  Stato  a
          favore  delle  piccole  e  medie  imprese  determinati  dai
          relativi decreti del Ministro delle attivita' produttive  e
          del Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali;  per
          "testo unico bancario", il decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, e successive  modificazioni  e  integrazioni;
          per "elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo  107
          del testo unico bancario; per "riforma delle societa'",  il
          decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 
              2. I confidi, salvo  quanto  stabilito  dal  comma  32,
          svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia  collettiva
          dei fidi e i servizi a essa  connessi  o  strumentali,  nel
          rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge. 
              3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva
          dei fidi  possono  essere  prestate  garanzie  personali  e
          reali,  stipulati   contratti   volti   a   realizzare   il
          trasferimento del rischio, nonche' utilizzati  in  funzione
          di garanzia  depositi  indisponibili  costituiti  presso  i
          finanziatori delle imprese consorziate o socie. 
              4. I confidi  di  secondo  grado  svolgono  l'attivita'
          indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
          essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
          ultimi. 
              5. L'uso nella denominazione o  in  qualsivoglia  segno
          distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
          "confidi", "consorzio, cooperativa, societa' consortile  di
          garanzia collettiva dei fidi"  ovvero  di  altre  parole  o
          locuzioni idonee a trarre in inganno  sulla  legittimazione
          allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva  dei
          fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi. 
              6. Chiunque contravviene al disposto  del  comma  5  e'
          punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133,
          comma 3, del testo unico bancario. 
              7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          dell'articolo 145 del medesimo testo unico. 
              8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
          industriali,  commerciali,  turistiche  e  di  servizi,  da
          imprese  artigiane  e   agricole,   come   definite   dalla
          disciplina comunitaria, nonche' da liberi professionisti. 
              9. Ai confidi  possono  partecipare  anche  imprese  di
          maggiori  dimensioni  rientranti  nei  limiti  dimensionali
          determinati dalla Unione europea ai fini  degli  interventi
          agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI)  a
          favore   delle   piccole   e   medie    imprese,    purche'
          complessivamente non rappresentino piu' di un  sesto  della
          totalita' delle imprese consorziate o socie. 
              10. Gli  enti  pubblici  e  privati  e  le  imprese  di
          maggiori dimensioni che non possono far parte  dei  confidi
          ai  sensi  del  comma  9  possono  sostenerne   l'attivita'
          attraverso contributi e garanzie non finalizzati a  singole
          operazioni; essi  non  divengono  consorziati  o  soci  ne'
          fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
          possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
          modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina  della
          maggioranza  dei  componenti  di   ciascun   organo   resti
          riservata all'assemblea. 
              11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di  secondo
          grado. 
              12. Il fondo consortile o il  capitale  sociale  di  un
          confidi non puo' essere inferiore a 100  mila  euro,  fermo
          restando per  le  societa'  consortili  l'ammontare  minimo
          previsto dal codice civile per la societa' per azioni. 
              13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa  non
          puo' essere superiore al 20 per cento del fondo  consortile
          o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro. 
              14. Il patrimonio netto dei  confidi,  comprensivo  dei
          fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
          mila  euro.  Dell'ammontare  minimo  del  patrimonio  netto
          almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
          dei  soci  o  da  avanzi   di   gestione.   Al   fine   del
          raggiungimento di  tale  ammontare  minimo  si  considerano
          anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti  di
          conto economico per far  fronte  a  previsioni  di  rischio
          sulle garanzie prestate. 
              15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
          d'esercizio, risulta che il patrimonio netto  e'  diminuito
          per oltre un terzo al di sotto  del  minimo  stabilito  dal
          comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli
          opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la
          diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta  a  meno
          di un terzo di tale  minimo,  l'assemblea  che  approva  il
          bilancio deve deliberare l'aumento del fondo  consortile  o
          del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne
          prevede l'obbligo per i consorziati  o  i  soci,  di  nuovi
          contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da
          ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
          deliberare lo scioglimento del confidi. 
              16. Se, per la perdita di  oltre  un  terzo  del  fondo
          consortile o del capitale sociale, questo si riduce  al  di
          sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
          devono senza indugio convocare l'assemblea  per  deliberare
          la riduzione del fondo o del capitale  e  il  contemporaneo
          aumento del medesimo a una  cifra  non  inferiore  a  detto
          minimo, o  lo  scioglimento  del  confidi.  Per  i  confidi
          costituiti  come  societa'  consortili  per  azioni   o   a
          responsabilita' limitata restano applicabili  le  ulteriori
          disposizioni  del  codice  civile  vigenti  in  materia  di
          riduzione del capitale per perdite. 
              17. Ai  confidi  costituiti  sotto  forma  di  societa'
          cooperativa non si applicano il primo e  il  secondo  comma
          dell'articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla
          riforma delle societa'. 
              18.  I  confidi  non  possono  distribuire  avanzi   di
          gestione di  ogni  genere  e  sotto  qualsiasi  forma  alle
          imprese  consorziate  o   socie,   neppure   in   caso   di
          scioglimento  del  consorzio,  della  cooperativa  o  della
          societa'  consortile,   ovvero   di   recesso,   decadenza,
          esclusione o morte del consorziato o del socio. 
              19. Ai  confidi  costituiti  sotto  forma  di  societa'
          cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo
          2545-quater del  codice  civile  introdotto  dalla  riforma
          delle societa' e gli  articoli  11  e  20  della  legge  31
          gennaio 1992, n.  59.  L'obbligo  di  devoluzione  previsto
          dall'articolo 2514, comma primo,  lettera  d),  del  codice
          civile, come modificato dalla riforma  delle  societa',  si
          intende riferito al Fondo di  garanzia  interconsortile  al
          quale il confidi aderisca  o,  in  mancanza,  ai  Fondi  di
          garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28. 
              20. I confidi che riuniscono complessivamente non  meno
          di   15   mila   imprese   e   garantiscono   finanziamenti
          complessivamente  non  inferiori  a  500  milioni  di  euro
          possono  istituire,  anche  tramite  le  loro  associazioni
          nazionali   di   rappresentanza,    fondi    di    garanzia
          interconsortile    destinati    alla     prestazione     di
          controgaranzie e cogaranzie ai confidi. 
              20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma  20
          i  confidi  che  riuniscono  cooperative  e  loro  consorzi
          debbono associare  complessivamente  non  meno  di  5  mila
          imprese  e  garantire  finanziamenti  complessivamente  non
          inferiori a 300 milioni di euro. 
              21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
          societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
          il  cui  oggetto  sociale  preveda  in  via  esclusiva   lo
          svolgimento  di  tale  attivita',  ovvero  dalle   societa'
          finanziarie  costituite  ai  sensi  dell'articolo  24   del
          decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  114.  In  deroga
          all'articolo 2602 del codice civile le societa'  consortili
          possono essere costituite anche dalle associazioni  di  cui
          al comma 20. 
              22.  I  confidi  aderenti  ad  un  fondo  di   garanzia
          interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro  un
          mese  dall'approvazione   del   bilancio,   un   contributo
          obbligatorio  pari  allo  0,5  per  mille  delle   garanzie
          concesse nell'anno a fronte di finanziamenti  erogati.  Gli
          statuti  dei  fondi  di  garanzia  interconsortili  possono
          prevedere un contributo piu' elevato. 
              23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
          interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5
          per mille delle garanzie concesse  nell'anno  a  fronte  di
          finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel  comma
          22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme  a
          tale titolo versate fanno parte delle entrate del  bilancio
          dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di  detti
          versamenti e' annualmente assegnata al fondo di garanzia di
          cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662.  I  confidi,  operanti  nel  settore
          agricolo, la cui base associativa e' per almeno il  50  per
          cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo
          2135 del codice civile, versano annualmente la  quota  alla
          Sezione speciale del Fondo interbancario  di  garanzia,  di
          cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975,  n.  153,  e
          successive modificazioni. 
              23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e  23  hanno
          effetto a decorrere dall'anno 2004. 
              24. Ai fini delle  imposte  sui  redditi  i  contributi
          versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche'  gli  eventuali
          contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai  fondi
          di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia  di  cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla  formazione  del
          reddito delle societa' che  gestiscono  tali  fondi;  detti
          contributi e le somme versate ai sensi del  comma  23  sono
          ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli  altri
          soggetti eroganti nell'esercizio di competenza. 
              25. 
              26. 
              27. 
              28. 
              29. L'esercizio dell'attivita'  bancaria  in  forma  di
          societa'  cooperativa   a   responsabilita'   limitata   e'
          consentito, ai  sensi  dell'articolo  28  del  testo  unico
          bancario,  anche  alle  banche  che,  in  base  al  proprio
          statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
          collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione  di
          tali banche contiene le  espressioni  "confidi",  "garanzia
          collettiva dei fidi" o entrambe. 
              30. Alle banche di cui al comma  29  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi  da
          5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e  negli  articoli
          da 33 a 37 del testo unico bancario. 
              31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative  dei
          commi   29   e   30,   tenuto   conto   delle    specifiche
          caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29. 
              32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo  il
          comma 4, sono inseriti i seguenti: 
              "4-bis. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Banca d'Italia, determina i  criteri  oggettivi,
          riferibili al volume di attivita' finanziaria  e  ai  mezzi
          patrimoniali, in base ai quali sono individuati  i  confidi
          che  sono  tenuti  a  chiedere   l'iscrizione   nell'elenco
          speciale previsto  dall'articolo  107.  La  Banca  d'Italia
          stabilisce, con  proprio  provvedimento,  gli  elementi  da
          prendere in considerazione per il  calcolo  del  volume  di
          attivita'  finanziaria  e  dei  mezzi   patrimoniali.   Per
          l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
          una delle  forme  societarie  previste  dall'articolo  106,
          comma 3. 
              4-ter.  I   confidi   iscritti   nell'elenco   speciale
          esercitano  in  via  prevalente  l'attivita'  di   garanzia
          collettiva dei fidi. 
              4-quater.  I  confidi  iscritti  nell'elenco   speciale
          possono  svolgere,  prevalentemente  nei  confronti   delle
          imprese consorziate o socie, le seguenti attivita': 
              a)     prestazione     di     garanzie     a     favore
          dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato,  al   fine
          dell'esecuzione  dei  rimborsi  di  imposte  alle   imprese
          consorziate o socie; 
              b) gestione, ai sensi dell'articolo  47,  comma  2,  di
          fondi pubblici di agevolazione; 
              c) stipula, ai sensi  dell'articolo  47,  comma  3,  di
          contratti con le banche assegnatarie di fondi  pubblici  di
          garanzia  per  disciplinare  i  rapporti  con  le   imprese
          consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 
              4-quinquies. I confidi  iscritti  nell'elenco  speciale
          possono svolgere  in  via  residuale,  nei  limiti  massimi
          stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
          intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. 
              4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco  speciale  si
          applicano gli articoli 107, commi 2, 3,  4  e  4-bis,  108,
          109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la  cancellazione
          dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni  di
          norme di legge o delle disposizioni emanate  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo; si  applica  l'articolo  111,
          commi 3 e 4.". 
              33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31
          e 32 possono, anche in  occasione  delle  trasformazioni  e
          delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42  e  43,
          imputare al fondo consortile o al capitale sociale i  fondi
          rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali  costituiti
          da contributi dello Stato, delle regioni e  di  altri  enti
          pubblici senza che cio' comporti violazione dei vincoli  di
          destinazione  eventualmente  sussistenti,  che  permangono,
          salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla
          relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale.
          Le azioni o quote  corrispondenti  costituiscono  azioni  o
          quote  proprie  delle  banche   o   dei   confidi   e   non
          attribuiscono alcun diritto patrimoniale  o  amministrativo
          ne'  sono  computate  nel  capitale  sociale  o  nel  fondo
          consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la
          costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. 
              34.  Le  modificazioni  del  contratto   di   consorzio
          riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati  devono
          essere iscritte soltanto una volta l'anno entro  centoventi
          giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso  il
          deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data  di
          approvazione del bilancio. 
              35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
          bilancio d'esercizio con  l'osservanza  delle  disposizioni
          relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
          approva il bilancio entro centoventi giorni dalla  chiusura
          dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
          copia  del  bilancio,  corredata  dalla   relazione   sulla
          gestione,  dalla  relazione  del  collegio  sindacale,   se
          costituito, e dal verbale  di  approvazione  dell'assemblea
          deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
          l'ufficio del registro delle imprese. 
              36. Oltre  i  libri  e  le  altre  scritture  contabili
          prescritti tra quelli la  cui  tenuta  e'  obbligatoria  il
          consorzio deve tenere: 
              a) il libro dei consorziati, nel  quale  devono  essere
          indicati la  ragione  o  denominazione  sociale  ovvero  il
          cognome e il nome dei consorziati  e  le  variazioni  nelle
          persone di questi; 
              b)  il  libro  delle  adunanze  e  delle  deliberazioni
          dell'assemblea, in cui devono  essere  trascritti  anche  i
          verbali eventualmente redatti per atto pubblico; 
              c)  il  libro  delle  adunanze  e  delle  deliberazioni
          dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; 
              d) il libro delle adunanze e  delle  deliberazioni  del
          collegio sindacale, se questo esiste.  I  primi  tre  libri
          devono essere tenuti  a  cura  degli  amministratori  e  il
          quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto
          di esaminare i libri indicati nel  presente  comma  e,  per
          quelli  indicati  nelle  lettere  a)  e  b),  di  ottenerne
          estratti a proprie spese. Il libro indicato  nella  lettera
          a) del presente comma puo' altresi'  essere  esaminato  dai
          creditori che intendano far valere la responsabilita' verso
          i terzi dei  singoli  consorziati  ai  sensi  dell'articolo
          2615, secondo comma del codice civile e deve essere,  prima
          che sia messo in uso,  numerato  progressivamente  in  ogni
          pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio  del  registro
          delle imprese o da un notaio. 
              37. L'articolo 155, comma 4, del testo  unico  bancario
          e' sostituito dal seguente: 
              "4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
          un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106,
          comma  1.  L'iscrizione  nella  sezione   non   abilita   a
          effettuare le altre operazioni riservate agli  intermediari
          finanziari iscritti  nel  citato  elenco.  A  essi  non  si
          applica il titolo V del presente decreto legislativo". 
              38. I confidi possono  trasformarsi  in  uno  dei  tipi
          associativi indicati nel presente articolo e  nelle  banche
          di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano  costituiti
          sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente
          o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi. 
              39. I  confidi  possono  altresi'  fondersi  con  altri
          confidi   comunque   costituiti.   Alle   fusioni   possono
          partecipare  anche  societa',   associazioni,   anche   non
          riconosciute, fondazioni e  consorzi  diversi  dai  confidi
          purche' il consorzio  o  la  societa'  incorporante  o  che
          risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui  al
          comma 29. 
              40.  Alla  fusione  si  applicano  in  ogni   caso   le
          disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo  X,  sezione
          II, del codice civile; a far  data  dal  1°  gennaio  2004,
          qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e
          il progetto di fusione prevedano per i  consorziati  eguali
          diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
          quote di partecipazione,  non  e'  necessario  redigere  la
          relazione degli esperti prevista dall'articolo  2501-sexies
          del codice civile,  come  modificato  dalla  riforma  delle
          societa'. Il progetto di fusione determina il  rapporto  di
          cambio sulla  base  del  valore  nominale  delle  quote  di
          partecipazione,  secondo  un   criterio   di   attribuzione
          proporzionale. 
              41. Anche in deroga a quanto  previsto  dagli  articoli
          2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice  civile,
          introdotti dalla riforma delle societa',  le  deliberazioni
          assembleari necessarie per le trasformazioni e  le  fusioni
          previste dai commi  38,  39  e  40  sono  adottate  con  le
          maggioranze previste dallo  statuto  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea straordinaria. 
              42. Le trasformazioni e le fusioni previste  dai  commi
          38, 39, 40  e  41  non  comportano  in  alcun  caso  per  i
          contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
          vincoli di destinazione eventualmente sussistenti. 
              43. Le societa' cooperative le quali divengono  confidi
          sotto un diverso tipo associativo a seguito  di  fusione  o
          che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono  soggette
          all'obbligo  di  devoluzione  del   patrimonio   ai   fondi
          mutualistici  per  la  promozione  e  lo   sviluppo   della
          cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5,  della  legge
          31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto  del
          confidi  risultante  dalla  trasformazione  o  fusione  sia
          previsto  l'obbligo  di  devoluzione  del   patrimonio   ai
          predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
          fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi
          dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29. 
              44. I confidi fruiscono di tutti  i  benefici  previsti
          dalla legislazione vigente a favore dei  consorzi  e  delle
          cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi;  i   requisiti
          soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con  il
          rispetto di quelli previsti dal presente articolo. 
              45. Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  i  confidi,
          comunque costituiti, si considerano enti commerciali. 
              46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve  e
          nei fondi  costituenti  il  patrimonio  netto  dei  confidi
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi  diversi
          dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento  del
          fondo  consortile  o  del  capitale  sociale.  Il   reddito
          d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto
          del conto economico  le  eventuali  variazioni  in  aumento
          conseguenti  all'applicazione  dei  criteri  indicati   nel
          titolo I, capo VI, e nel titolo  II,  capo  II,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni. 
              47. Ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive i confidi, comunque costituiti,  determinano  in
          ogni caso il  valore  della  produzione  netta  secondo  le
          modalita' contenute nell'articolo 10, comma 1, del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,   e   successive
          modificazioni. 
              48. Ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto  non  si
          considera effettuata nell'esercizio di imprese  l'attivita'
          di garanzia collettiva dei fidi. 
              49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
          capitale sociale dei  confidi,  comunque  costituiti,  e  i
          contributi a questi versati costituiscono  per  le  imprese
          consorziate   o   socie   oneri   contributivi   ai   sensi
          dell'articolo 64, comma 4, del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni. Tale  disposizione  si  applica  anche  alle
          imprese e agli enti di cui al comma 10,  per  un  ammontare
          complessivo deducibile non superiore al  2  per  cento  del
          reddito  d'impresa  dichiarato;  e'  salva  ogni  eventuale
          ulteriore deduzione prevista dalla legge. 
              50.   Ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,   le
          trasformazioni e le fusioni effettuate  tra  i  confidi  ai
          sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo  in
          nessun  caso  a  recupero  di  tassazione  dei   fondi   in
          sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato  la
          trasformazione o partecipato alla fusione. 
              51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
          misura fissa. 
              52. I confidi gia' costituiti alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
          da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai  commi
          12,  13,  14,  15,  16  e  17,   salva   fino   ad   allora
          l'applicazione delle  restanti  disposizioni  del  presente
          articolo; anche decorso tale termine  i  confidi  in  forma
          cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite
          minimo della quota di partecipazione determinato  ai  sensi
          del comma 13. 
              53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque  anni
          successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga
          per gli aiuti a finalita' regionale,  di  cui  all'articolo
          87, paragrafo 3, lettera a),  del  trattato  CE,  la  parte
          dell'ammontare minimo del patrimonio  netto  costituito  da
          apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di  gestione
          deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in  deroga
          a quanto previsto dal comma 14. 
              54. I soggetti di cui al comma 10,  che  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo
          consortile o al capitale  sociale  dei  confidi,  anche  di
          secondo grado, possono mantenere  la  loro  partecipazione,
          fermo  restando  il  divieto  di  fruizione  dell'attivita'
          sociale. 
              55. I confidi che alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto gestiscono fondi pubblici di  agevolazione
          possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque  anni
          dalla stessa data. Fino a tale termine  i  confidi  possono
          prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
          dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
          alle imprese consorziate o socie. I contributi  erogati  da
          regioni o da altri enti  pubblici  per  la  costituzione  e
          l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi  per
          lo svolgimento della propria attivita'  istituzionale,  non
          ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo  47  del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La
          gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei
          tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari
          puo' essere svolta, in connessione all'operativita' tipica,
          dai soggetti iscritti nella  sezione  di  cui  all'articolo
          155, comma 4, del citato testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo   n.   385   del   1993,   nei   limiti   della
          strumentalita' all'oggetto sociale tipico a condizione che: 
              a) il  contributo  a  valere  sul  fondo  pubblico  sia
          erogato esclusivamente a favore di  imprese  consorziate  o
          socie ed  in  connessione  a  finanziamenti  garantiti  dal
          medesimo confidi; 
              b)  il  confidi  svolga  unicamente  la   funzione   di
          mandatario all'incasso e al pagamento per  conto  dell'ente
          pubblico erogatore,  che  permane  titolare  esclusivo  dei
          fondi,  limitandosi  ad  accertare   la   sussistenza   dei
          requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione. 
              56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
          criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente
          articolo non comportano violazioni delle  disposizioni  del
          codice civile o di altre leggi in materia di bilancio,  ne'
          danno luogo a rettifiche fiscali. 
              57.  I  confidi  che  hanno  un  volume  di   attivita'
          finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di  euro
          o    mezzi    patrimoniali    pari    o     superiori     a
          duemilioniseicentomila euro possono, entro  il  termine  di
          diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto,  chiedere  l'iscrizione  provvisoria   nell'elenco
          speciale di cui all'articolo 107 del testo unico  bancario.
          La Banca d'Italia procede  all'iscrizione  previa  verifica
          della  sussistenza  degli  altri  requisiti  di  iscrizione
          previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario.
          Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi  si  adeguano  ai
          requisiti minimi per l'iscrizione  previsti  ai  sensi  del
          comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede
          alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non
          si sono adeguati. I confidi iscritti  nell'elenco  speciale
          ai  sensi  del  presente  comma,  oltre  all'attivita'   di
          garanzia   collettiva   dei   fidi,    possono    svolgere,
          esclusivamente nei confronti delle  imprese  consorziate  o
          socie, le sole attivita' indicate nell'articolo 155,  comma
          4-quater, del testo  unico  bancario.  Resta  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo
          unico bancario. 
              58. Il secondo comma dell'articolo 17  della  legge  19
          marzo 1983, n. 72, e' abrogato. 
              59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991,  n.  317,
          e' abrogato. 
              60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo
          15 dicembre  1997,  n.  446,  sono  soppresse  le  seguenti
          parole: ", e in  ogni  caso  per  i  consorzi  di  garanzia
          collettiva fidi di primo e secondo grado, anche  costituiti
          sotto forma di societa' cooperativa o consortile,  previsti
          dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n.  317,
          iscritti   nell'apposita   sezione   dell'elenco   previsto
          dall'articolo 106  del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385". 
              61. Nell'articolo 15, comma  1,  della  legge  7  marzo
          1996,  n.  108,  le  parole:  "consorzi  o  cooperative  di
          garanzia collettiva fidi  denominati  "Confidi",  istituiti
          dalle associazioni di  categoria  imprenditoriali  e  dagli
          ordini  professionali"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          "confidi, di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  30
          settembre 2003, n. 269". 
              61-bis. La garanzia della Sezione  speciale  del  Fondo
          interbancario di  garanzia,  istituita  con  l'articolo  21
          della  legge  9  maggio  1975,   n.   153,   e   successive
          modificazioni, puo' essere  concessa  alle  banche  e  agli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui  all'107  del  testo  unico  bancario,  a   fronte   di
          finanziamenti a imprenditori agricoli di  cui  all'articolo
          2135  del  codice  civile,  ivi   comprese   la   locazione
          finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza,
          al capitale delle imprese  agricole  medesime,  assunte  da
          banche, da altri intermediari finanziari o da fondi  chiusi
          di  investimento  mobiliari.  La  garanzia  della   Sezione
          speciale del Fondo interbancario  di  garanzia  e'  estesa,
          nella  forma  di  controgaranzia,  a  quella  prestata  dai
          confidi operanti  nel  settore  agricolo,  che  hanno  come
          consorziati o soci almeno il 50 per cento  di  imprenditori
          agricoli   ed   agli   intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco generale di cui all'articolo 106  del  medesimo
          testo unico.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole  e  forestali,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono stabiliti i  criteri
          e le modalita' per  la  concessione  delle  garanzie  della
          Sezione speciale e la gestione delle sue  risorse,  nonche'
          le eventuali riserve  di  fondi  a  favore  di  determinati
          settori o tipologie di operazioni. 
              61-ter. 
              61-quater. Le caratteristiche delle  garanzie  dirette,
          controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta  dal
          Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  b),  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, al  fine  di  adeguarne  la
          natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la
          disciplina dei requisiti minimi di capitale per le  banche,
          sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          17  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
          n. 385 e' citato nelle note alle Premesse. 
              -  Il  comma  1  dell'articolo  112-bis   del   decreto
          legislativo n. 385 del  1993  e'  citato  nelle  Note  alle
          premesse.