IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78),  nella  sua  versione
aggiornata; 
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78,  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; 
  Visto il Codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato  Codice  STCW),  adottato
con  la  risoluzione  2   della   conferenza   dei   Paesi   aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  71,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/35/UE,  che  modifica  la  direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente
di mare», il quale abroga il decreto legislativo 7  luglio  2011,  n.
136 («Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i  requisiti
minimi di formazione per la gente di mare»); 
  Visto la direttiva 2012/35/CE che modifica la direttiva 2008/106/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; 
  Visto il decreto ministeriale del 15  febbraio  2006  e  successive
modifiche e  integrazioni  in  ambito  di  prestazioni  di  attivita'
nell'ambito delle comunicazioni eseguite per conto terzi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158 «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   17   luglio   2014,   recante
l'individuazione degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale
del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  che   attribuisce   alla
Direzione  generale   pianificazione   e   gestione   dello   spettro
radioelettrico alla Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica,  di  radiodiffusione  e  postali  nonche'   all'Istituto
superiore delle comunicazioni e tecnologie dell'informazione, compiti
di regolamentazione, standardizzazione ed  abilitazione  all'utilizzo
degli apparati integrati nel sistema mondiale di soccorso e sicurezza
in mare; 
  Considerando che il combinato disposto  degli  articoli  4  e  7  e
dall'allegato I, capo IV del  decreto  legislativo  12  maggio  2015,
recante «L'attuazione della direttiva  2012/35/UE,  che  modifica  la
direttiva 2008/106/CE», concernente i requisiti minimi di  formazione
per la gente di  mare,  prevede  che  la  formazione  dei  lavoratori
marittimi sia demandata ad una specifica attivita' formativa  oggetto
di corsi tenuti da istituti,  enti  e  societa'  ritenuti  idonei  ed
autorizzati con provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico,
e che, al medesimo fine, il Ministero dello sviluppo economico  debba
disciplinarne i programmi e le procedure; 
  Ritenuto necessario dare piena attuazione a quanto  previsto  dalla
regola IV/2 dell'annesso  alla  Convenzione  STCW,  relativamente  ai
requisiti  minimi  obbligatori  per  l'abilitazione   del   personale
marittimo destinato a svolgere le funzioni di  radioperatore  addetto
ai servizi GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
    a) DGPGSR: Direzione generale  pianificazione  e  gestione  dello
spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico; 
    b) ISCTI: Istituto superiore  delle  comunicazioni  e  tecnologie
dell'informazione del Ministero dello sviluppo economico; 
    c)  DGSCERP:  Direzione   generale   servizi   di   comunicazione
elettronica e postale del Ministero dello sviluppo economico; 
    d)  corso  di  formazione:  corso  che  fornisce  le   conoscenze
necessarie per assolvere alle competenze riportate  nella  colonna  1
della tabella A-IV/2 del codice STCW; 
    e) commissione tecnica di idoneita': commissione che  esprime  il
parere ai fini del rilascio del provvedimento  di  riconoscimento  di
idoneita'.