IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto  legislativo  n.  123
del  1998,   che   prevede,   in   particolare,   che   il   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto,
in conformita' con le disposizioni  dell'Unione  europea,  indichi  e
aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e
rivalutazione; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2016
con il quale, tenuto conto della natura  gestionale  dell'adempimento
predetto, il Direttore generale per gli incentivi  alle  imprese  del
Ministero dello sviluppo economico e' stato delegato alla  firma  del
decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123; 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/0
(G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008)  relativa  alla  revisione  del
metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione,  con
la quale sono state altresi' sostituite le  precedenti  comunicazioni
relative  al  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di  riferimento   e
attualizzazione; 
  Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento
e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato
dalla Commissione europea 100 punti base; 
  Considerato che la Commissione europea rende pubblico  il  predetto
tasso         base         su         Internet         all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html; 
  Considerato che la citata comunicazione della  Commissione  europea
2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso  e'  effettuato  su
base annua e che, per  tener  conto  di  variazioni  significative  e
improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso
medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di piu' del 15%
dal tasso valido in quel momento; 
  Considerato che il predetto tasso base e'  stato  aggiornato  dalla
Commissione europea, con decorrenza 1° aprile 2016, nella misura pari
al 0,03%; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 1° aprile 2016, il tasso  da  applicare  per  le
operazioni  di  attualizzazione  e  rivalutazione   ai   fini   della
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle  imprese
e' pari al 1,03 %. 
    Roma, 17 marzo 2016 
 
                                       Il direttore generale: Sappino