LA COMMISSIONE 
 
  Nel procedimento pos. n. 2399/15, premesso che: 
    l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n.  146  del  1990,  e
successive  modificazioni,  individua,   tra   i   servizi   pubblici
essenziali da garantire in caso di sciopero, la tutela del patrimonio
artistico,  con  particolare  riguardo  ai  servizi   di   protezione
ambientale e di vigilanza sui beni culturali; 
    l'art. 2, comma 2, lettera a), dell'Accordo nazionale sulle norme
di  garanzia  dei  servizi  pubblici  essenziali  per   il   Comparto
Ministeri, dell'8 marzo 2005, valutato idoneo dalla  Commissione  con
delibera n. 05/178, del 13 aprile  2005  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 96, del 27 aprile 2005), prevede, tra l'altro,  che,  in
caso di sciopero, debba essere garantita la custodia  del  patrimonio
artistico, archeologico e monumentale; 
    l'art. 4, comma  5,  di  tale  Accordo  individua  i  periodi  di
franchigia durante i quali non  possono  essere  effettuati  scioperi
coinvolgenti  i  servizi  di  fruizione  del  patrimonio   artistico,
archeologico e monumentale; 
    il decreto-legge n. 146 del 20 settembre  2015,  recante  "Misure
urgenti per la fruizione del patrimonio  storico  e  artistico  della
Nazione", convertito  nella  legge  n.  182  del  12  novembre  2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre  2015,  ha
modificato l'art. 1, comma 2, lettera a),  della  legge  n.  146  del
1990, e successive modificazioni, prevedendo, tra i servizi  pubblici
essenziali da garantire in caso di  sciopero,  oltre  ai  servizi  di
protezione ambientale  e  di  vigilanza  sui  beni  culturali,  anche
l'apertura al pubblico regolamentata di  musei  e  altri  istituti  e
luoghi della cultura indicati dall'art. 101, comma 3, del Codice  dei
beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004; 
    a seguito dell'entrata in  vigore  della  legge  n.  182  del  12
novembre 2015, l'ARAN, delegazione trattante di  parte  pubblica,  ha
convocato,  per  il  giorno  23  novembre  2015,  le   Organizzazioni
sindacali maggiormente  rappresentative  del  Comparto,  per  l'avvio
della trattativa diretta all'integrazione  dell'Accordo  vigente  nel
settore, a seguito delle modifiche apportate dalla  citata  legge  di
conversione; 
    con nota del 24  novembre  2015,  l'ARAN  ha  rappresentato  alla
Commissione che, nel corso del predetto incontro,  le  Organizzazioni
sindacali  hanno  ritenuto  insussistenti  le   condizioni   per   la
prosecuzione  delle  trattative  dirette   all'individuazione   delle
prestazioni indispensabili e delle altre misure di  cui  all'art.  2,
comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
    la Commissione di garanzia, rilevata la sostanziale distanza  tra
le parti sociali, ha adottato, con delibera n. 16/01, dell'11 gennaio
2016, una Proposta di  Regolamentazione  provvisoria  in  materia  di
prestazioni indispensabili, ex art. 13, comma 1,  lettera  a),  della
legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei  beni
culturali di appartenenza statale; 
    in data 12 febbraio 2016, presso la  sede  della  Commissione  di
garanzia, si e' tenuta un'audizione con i rappresentanti dell'ARAN  e
delle Organizzazioni  sindacali  rappresentative  del  Comparto,  nel
corso della  quale  tutte  le  parti  sociali  hanno  manifestato  la
volonta'  di  riprendere  le  trattative   dirette   all'integrazione
dell'Accordo vigente nel Comparto dei ministeri; 
    con l'Accordo nazionale del 23 febbraio 2016, siglato da tutte le
Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto,  ad  eccezione
di UGL FEDERAZIONE INTESA e USB Pubblico Impiego, le parti firmatarie
hanno integrato l'Accordo nazionale per il Comparto ministeri, dell'8
marzo 2005, dando attuazione alle disposizioni contenute nella  legge
12 novembre 2015, n. 182, di conversione del decreto legge n. 146 del
20 settembre 2015, che ha modificato l'art. 1, comma 2,  lettera  a),
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
    con  nota  del  24  febbraio  2016,  l'ARAN  ha  trasmesso   alla
Commissione di  garanzia  il  testo  del  predetto  Accordo,  per  la
prescritta valutazione di idoneita'; 
    in data 29 febbraio 2016, la Commissione ha trasmesso il testo di
tale Accordo alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui
alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo
parere; 
    entro il termine del 7 marzo 2016, fissato dalla  Commissione  ai
sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990,
e successive modificazioni, non e' pervenuto alcun  parere  da  parte
delle Associazioni degli utenti e dei consumatori; 
  Considerato che: 
    1) l'Accordo di integrazione del 23 febbraio 2016, allegato  alla
presente delibera, quale  parte  integrante  e  sostanziale,  risulta
sottoscritto dall'ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, e da
una larga maggioranza delle Organizzazioni sindacali  rappresentative
del Comparto; 
    2) il testo dell'Accordo integra il  vigente  Accordo  collettivo
nazionale, dell'8 marzo 2005 in materia  di  norme  di  garanzia  dei
servizi  pubblici  essenziali  e   in   materia   di   procedure   di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero  per  il  Comparto
Ministeri, in attuazione della legge n.  146  del  1990,  cosi'  come
modificata dal decreto legge n. 146 del 20  settembre  2015,  recante
"Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico  e  artistico
della Nazione", convertito con modifiche nella legge n.  182  del  12
novembre 2015; 
    3) il predetto Accordo prevede, tra i servizi pubblici essenziali
da garantire in caso di sciopero,  oltre  ai  servizi  di  protezione
ambientale e di vigilanza sui beni  culturali,  anche  l'apertura  al
pubblico regolamentata di musei  e  altri  istituti  e  luoghi  della
cultura  indicati  dall'art.  101,  comma  3,  del  Codice  dei  beni
culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004; 
    4) l'Accordo individua le prestazioni indispensabili da garantire
in caso di sciopero, prevedendo la tutela, la vigilanza e la custodia
dei beni culturali, nonche' la pubblica fruizione di  musei  e  altri
istituti e luoghi della cultura indicati nell'art. 101, comma 3,  del
codice dei beni culturali, nella misura non inferiore  al  50%  degli
spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi  degli  elementi
caratterizzanti; 
    5) l'Accordo demanda la stipulazione dei relativi  Protocolli  di
attuazione alla successiva contrattazione decentrata; 
    6) l'Accordo consente alle parti  di  ricorrere  ad  un  criterio
alternativo di garanzia del servizio, dettato da specifiche  esigenze
dell'utenza o  oggettiva  compromissione  del  diritto  di  sciopero,
consistente nell'individuazione, mediante Protocollo d'Intesa, di una
fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario  di  apertura
al pubblico dei musei  e  altri  istituti  e  luoghi  della  cultura,
coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza; 
    7)   l'Accordo   disciplina   puntualmente   le   modalita'    di
individuazione  dei  contingenti  di  personale  da  impiegare  nelle
prestazioni indispensabili in caso di sciopero; 
    8) in caso di sciopero riguardante i servizi di fruizione di beni
culturali,  vengono  previsti  periodi  di  franchigia  adeguati   ad
assicurare un adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di
sciopero e la vigilanza, fruizione e valorizzazione di musei e  altri
istituti e luoghi della cultura; 
 
                              Rilevato 
 
  che l'Accordo nazionale di integrazione del  23  febbraio  2016  e'
idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del  diritto  di
sciopero   con   il   godimento    dei    diritti    della    persona
costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni; 
 
                               Revoca 
 
  la  Proposta  di  Regolamentazione  provvisoria   in   materia   di
prestazioni indispensabili, ex art. 13, comma 1,  lettera  a),  della
legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei  beni
culturali di appartenenza statale, adottata con  delibera  n.  16/01,
dell'11 gennaio 2016; 
 
                            Valuta idoneo 
 
  ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146  del
1990,  e  successive   modificazioni,   l'Accordo   di   integrazione
dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali del Comparto Ministeri,  sottoscritto  in
data 23 febbraio 2016, da ARAN e  dalle  Segreterie  nazionali  delle
Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL  PA,  CONFSAL  UNSA  e
FILP; 
 
                              Dispone: 
 
  la trasmissione della presente delibera all'ARAN e alle  Segreterie
nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL  FP,  UIL  PA,
CONFSAL UNSA, FILP, FEDERAZIONE UGL INTESA e  USB  Pubblico  Impiego,
nonche' ai Presidenti delle Camere, al Presidente del  Consiglio  dei
ministri e al Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
turismo; 
  Dispone  inoltre  la  pubblicazione  del  citato  Accordo  e  della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche'  l'inserimento  degli  stessi   sul   sito   internet   della
Commissione di garanzia. 
    Roma, 14 marzo 2016 
 
                                                Il Presidente: Alesse