IL DIRETTORE 
                     dell'Agenzia delle entrate 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli affari di giustizia 
                    del Ministero della giustizia 
 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'art. 15, comma 2, il quale prevede, tra l'altro, che
gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica  amministrazione  e
dai privati con  strumenti  informatici  o  telematici,  i  contratti
stipulati nelle medesime  forme,  nonche'  la  loro  archiviazione  e
trasmissione con strumenti informatici, sono  validi  e  rilevanti  a
tutti gli effetti di legge; 
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e successive
modificazioni,  ed  in  particolare  gli  articoli  3-bis,  3-ter   e
3-sexies, riguardanti l'utilizzazione di  procedure  telematiche  per
gli adempimenti in  materia  di  registrazione  di  atti  relativi  a
diritti  sugli  immobili,  di   trascrizione,   di   iscrizione,   di
annotazione nei registri immobiliari nonche' di voltura catastale; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  concernente
«Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art.  11  della
legge 15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive  modificazioni  e,  in
particolare, l'art. 64, concernente ulteriori  funzioni  dell'Agenzia
delle entrate; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e  successive
modificazioni, il quale ha dettato disposizioni  per  la  progressiva
estensione delle procedure telematiche  di  cui  all'art.  3-bis  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  463  a  tutti  i  soggetti,
nonche' a tutti gli atti; 
  Visto l'art. 23-quater del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  che
ha disposto, con decorrenza dal 1°  dicembre  2012,  l'incorporazione
dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il provvedimento  6  dicembre  2006,  emanato  dal  Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  e  dal   Direttore   dell'Agenzia   del
territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 12 dicembre  2006,  n.  288,  riguardante  l'estensione
delle  procedure  telematiche  per  gli  adempimenti  in  materia  di
registrazione, trascrizione, iscrizione,  annotazione  e  voltura  ad
ulteriori tipologie di atti e soggetti; 
  Visto il  provvedimento  30  aprile  2008,  emanato  dal  Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  e  dal   Direttore   dell'Agenzia   del
territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 10 maggio 2008,  n.  109,  recante  approvazione  delle
nuove  specifiche  tecniche  per  gli  adempimenti  in   materia   di
registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura; 
  Visto il provvedimento 17  novembre  2009,  emanato  dal  Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  e  dal   Direttore   dell'Agenzia   del
territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 30 novembre  2009,  n.  279,  concernente  l'estensione
delle  procedure  telematiche  di  cui  all'art.  3-bis  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 ad altri pubblici ufficiali; 
  Visto il provvedimento 18  dicembre  2009,  emanato  dal  Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  e  dal   Direttore   dell'Agenzia   del
territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 12 gennaio 2010, n. 8, concernente  l'estensione  delle
procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 463 agli agenti della riscossione; 
  Visto il provvedimento 21  dicembre  2010,  emanato  dal  Direttore
dell'Agenzia del territorio di concerto  con  il  Direttore  generale
della Giustizia civile del Dipartimento per gli affari  di  giustizia
del Ministero della giustizia, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
del 28 dicembre 2010, n. 302, con  il  quale  e'  stato  attivato,  a
titolo sperimentale, il regime transitorio  di  facoltativita'  della
trasmissione  per  via  telematica  del  titolo  da   presentare   al
conservatore dei registri  immobiliari  nell'ambito  delle  procedure
telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 463; 
  Visto il  provvedimento  20  luglio  2012,  emanato  dal  Direttore
dell'Agenzia del territorio di concerto  con  il  Direttore  generale
della Giustizia civile del Dipartimento per gli affari  di  giustizia
del Ministero della giustizia, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
del 26 luglio 2012, n. 173, con il quale  il  regime  transitorio  di
facoltativita' della trasmissione per via telematica  del  titolo  da
presentare al conservatore dei registri immobiliari e' stato  esteso,
per i notai, a tutto il territorio nazionale; 
  Visto  il  provvedimento  10  marzo  2014,  emanato  dal  Direttore
dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Capo  del  Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2014, n. 65, con  il  quale  il
regime transitorio di facoltativita'  della  trasmissione  telematica
del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari  e'
stato esteso ad altri soggetti; 
  Considerata  l'esigenza  di  aggiornare  le   specifiche   tecniche
approvate con il  provvedimento  30  aprile  2008  e  richiamate  dal
provvedimento 21 dicembre 2010, anche per consentire l'inserimento di
nuove codifiche di atti soggetti a pubblicita' immobiliare; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
                         Specifiche tecniche 
 
  1. Sono approvate le specifiche tecniche di cui all'Allegato  1  al
presente provvedimento, da utilizzare per gli adempimenti in  materia
di registrazione, trascrizione, iscrizione,  annotazione  e  voltura,
nonche' per la trasmissione telematica dei titoli  da  presentare  al
conservatore dei registri immobiliari. 
  2.A decorrere dal 1° ottobre 2016, per la  trasmissione  telematica
relativa agli adempimenti e ai titoli  di  cui  al  comma  1,  devono
essere  utilizzate  le  specifiche  tecniche  allegate  al   presente
provvedimento. 
  3. A decorrere dal 31 marzo  2016,  possono  essere  utilizzate  le
specifiche tecniche  allegate  al  presente  provvedimento  o  quelle
allegate al provvedimento 30 aprile 2008. 
  4. Restano ferme le specifiche tecniche di cui all'Allegato  2  del
provvedimento 21 dicembre 2010, come sostituito dall'allegato tecnico
al  provvedimento  20  luglio  2012,  concernenti  le  modalita'   di
attestazione delle funzioni di conservatore.