Art. 1 
 
  1. All'art. 1 della deliberazione  della  Camera  dei  deputati  17
novembre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole: «per la durata di un anno» sono sostituite  dalle
seguenti: «per la durata della XVII legislatura»; 
      2) le parole: «e di  identificazione,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, di identificazione ed espulsione»; 
      3) le parole: «nei centri di accoglienza (CDA), nei  centri  di
accoglienza  per  richiedenti  asilo   (CARA)   e   nei   centri   di
identificazione ed espulsione (CIE)» sono sostituite dalle  seguenti:
«e sulle risorse pubbliche impegnate»; 
    b) al comma 2: 
      1) alla lettera a), le parole: «nei CDA, nei CARA  e  nei  CIE»
sono sostituite dalle seguenti:  «nei  centri  di  accoglienza  e  di
trattenimento dei migranti»; 
      2) alla lettera b), le parole: «nei CDA, nei CARA  e  nei  CIE»
sono sostituite dalle seguenti:  «nei  centri  di  accoglienza  e  di
trattenimento dei migranti»; 
      3) alla lettera d), le parole: «nei CDA  e  nei  CARA  e»  sono
sostituite dalla seguente: «nonche'» e la parola: «CIE» e' sostituita
dalle seguenti: «centri di identificazione ed espulsione (CIE)»; 
      4) alla lettera  e),  le  parole:  «trattenute  all'interno  di
ciascun CIE e di quelle ospitate all'interno  di  ciascun  CDA  e  di
ciascun  CARA»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei  centri   di
accoglienza e di trattenimento dei migranti» e le parole: «altri CIE,
CDA  e  CARA»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «altri  centri  di
accoglienza e di trattenimento»; 
      5) alla lettera g), le parole: «dei CDA, dei CARA  e  dei  CIE»
sono sostituite dalle seguenti:  «dei  centri  di  accoglienza  e  di
trattenimento»; 
      6) alla lettera i), le parole: «nei CDA, nei CARA  e  nei  CIE»
sono sostituite dalle seguenti:  «nei  centri  di  accoglienza  e  di
trattenimento»; 
    c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. La Commissione, in relazione ai compiti di cui al comma
2: 
        a) accerta le modalita' di  svolgimento  della  procedura  di
identificazione  e  il  rispetto  delle  garanzie  di  accesso   alla
procedura  di  richiesta  di   protezione   internazionale,   nonche'
l'efficacia del sistema di  esame  e  valutazione  delle  domande  di
protezione internazionale, in relazione agli obblighi  di  protezione
umanitaria e alle  esigenze  di  sicurezza  del  territorio  e  della
popolazione nazionale; 
        b) verifica le  misure  adottate  in  tema  di  profilassi  e
assistenza sanitaria, a tutela della  salute  dei  migranti  e  della
popolazione residente; 
        c) valuta l'attuale sistema dei centri di accoglienza, sia in
relazione alla loro distribuzione nel territorio  nazionale,  sia  in
termini  comparativi  con  altri  possibili  modelli   organizzativi,
nonche' le procedure per  l'affidamento  degli  appalti  relativi  ai
servizi di gestione dei medesimi centri, con particolare riguardo  ai
requisiti  previsti  per  la  partecipazione  alla  procedura,   agli
strumenti di gestione contabile e  al  sistema  dei  controlli  sulla
gestione finanziaria e sulla qualita' del servizio, anche acquisendo,
con la collaborazione delle regioni e degli enti locali  interessati,
i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le  ricadute
di carattere sociale; 
        d)  svolge  una  specifica  indagine   sulle   modalita'   di
protezione dei  minori  stranieri  non  accompagnati  e  delle  altre
categorie di soggetti vulnerabili; 
        e) accerta il rispetto della normativa vigente riferita  alle
misure di trattenimento dei migranti nei CIE e  valuta  le  opportune
modifiche volte a rendere piu' efficienti il meccanismo di  rimpatrio
e l'esecuzione dei provvedimenti  di  allontanamento  dal  territorio
nazionale; 
        f) indaga sulla gestione e verifica l'entita'  delle  risorse
pubbliche e dei fondi dell'Unione europea destinati e  stanziati,  in
maniera distinta, per il sistema di accoglienza, di  trattenimento  e
di  rimpatrio  dei  migranti,  accertando   eventuali   irregolarita'
nell'uso delle risorse e nell'esercizio della funzione di controllo. 
      2-ter.  La   Commissione   acquisisce   dalle   amministrazioni
pubbliche e da agenzie  o  enti  non  governativi  dati  ed  evidenze
statistiche sul sistema di accoglienza e di identificazione, anche ai
fini della diffusione pubblica dei dati non coperti da  riservatezza,
con  le  modalita'  individuate  dall'ufficio  di  presidenza   della
Commissione medesima». 
  2. All'art. 2,  comma  5,  della  deliberazione  della  Camera  dei
deputati 17 novembre 2014 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Entro il 31 dicembre di  ogni  anno  la  Commissione  presenta  alla
Camera  una  relazione  sull'attivita'   svolta   e   sui   risultati
dell'inchiesta. Per l'attivita' svolta fino al  31  gennaio  2016  la
Commissione presenta alla Camera una relazione  entro  il  30  aprile
2016». 
  3. All'art. 5,  comma  5,  della  deliberazione  della  Camera  dei
deputati 17 novembre 2014, le parole: «nel limite massimo di  100.000
euro, di cui 10.000 euro per l'anno 2014 e  90.000  euro  per  l'anno
2015,» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di  90.000
euro annui». 
  4. Al titolo della  deliberazione  della  Camera  dei  deputati  17
novembre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole:  «e  di  identificazione,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, di identificazione ed espulsione»; 
    b)  le  parole:  «nei  centri  di  accoglienza,  nei  centri   di
accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione  ed
espulsione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e   sulle   risorse
pubbliche impegnate». 
      Roma, 23 marzo 2016 
 
                                              La Presidente: Boldrini