IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visti gli articoli 1, comma 3,  e  21,  comma  1,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247; 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 25
giugno 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 2 dicembre 2015; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento,  per  «legge»  si  intende  la
legge 31 dicembre 2012, n. 247.  Per  CNF  si  intende  il  Consiglio
nazionale forense di cui al titolo III, capo III, della legge. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e  21,
          comma 1, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247  (Nuova
          disciplina dell'ordinamento della professione forense): 
              «Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). -  1.-2.
          (Omissis). 
              3. All'attuazione  della  presente  legge  si  provvede
          mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data
          della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio
          nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
          di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
          forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta
          giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine
          territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
          da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come
          maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei
          regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato
          di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
          disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,
          ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente
          comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
          sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti. 
              4.-6. (Omissis).». 
              «Art.   21    (Esercizio    professionale    effettivo,
          continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi,
          degli elenchi e dei registri; obbligo  di  iscrizione  alla
          previdenza forense). -  1.  La  permanenza  dell'iscrizione
          all'albo e' subordinata all'esercizio della professione  in
          modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente,  salve
          le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di
          esercizio  professionale.  Le  modalita'  di   accertamento
          dell'esercizio   effettivo,   continuativo,   abituale    e
          prevalente della professione, le eccezioni consentite e  le
          modalita'  per  la  reiscrizione  sono   disciplinate   con
          regolamento  adottato  ai  sensi  dell'art.  1  e  con   le
          modalita' nello stesso stabilite, con  esclusione  di  ogni
          riferimento al reddito professionale. 
              2.-10. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4.-4-ter. (Omissis).».