IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il  Regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Visto le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  Regolamento
(CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze
dei consumatori che,  chiedendo  qualita'  e  prodotti  tradizionali,
determinano  una  domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con
caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo  quelle
connesse all'origine geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999; 
  Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed  in
particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio
delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG
possono   ricevere,   mediante   provvedimento   di   riconoscimento,
l'incarico corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 97
del 27  aprile  2000,  recanti  «disposizioni  generali  relative  ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei  consorzi  di   tutela   delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche  protette  (IGP)»  e  «individuazione  dei   criteri   di
rappresentanza negli organi sociali  dei  consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999; 
  Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del  12
giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti  del  12  aprile
2000; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  Regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  112  del  16  maggio
2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  112  del  16  maggio
2005 - recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto  del
12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi  ai  requisiti
di rappresentativita' per il riconoscimento dei  consorzi  di  tutela
delle DOP e delle IGP; 
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  191  del  18  agosto
2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del  1°  luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea  L.
163  del  2  luglio  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata   la
denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»; 
  Vista l'istanza presentata in data 11 febbraio 2015  dal  Consorzio
prosciutto di Carpegna con sede legale in Carpegna (PU), P.zza  Conti
n.  18,  intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento  dello  stesso   ad
esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15,  della  citata
legge n. 526/1999; 
  Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei
soggetti appartenenti alla categoria «imprese di  lavorazione»  nella
filiera «preparazione di carni» individuata all'art.  4,  lettera  f)
del medesimo decreto, rappresentano almeno  i  2/3  della  produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo  di
riferimento.  Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle
dichiarazioni  presentate   dal   Consorzio   richiedente   e   delle
attestazioni rilasciate dall'organismo  di  controllo  privato  INEQ,
autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla  denominazione
di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio prosciutto di Carpegna, al fine di consentirgli l'esercizio
delle attivita' sopra richiamate e specificatamente indicate all'art.
14, comma 15, della legge n. 526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio prosciutto di Carpegna  e'  riconosciuto  ai  sensi
dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526,  ed  e'
incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla
DOP «Prosciutto di Carpegna» registrata con Regolamento (CE) n.  1263
della Commissione del  1°  luglio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Comunita' Europea L. 163 del 2 luglio 1996.