LA COMMISSIONE 
 
  Nel procedimento pos. n. 2400/15, premesso che: 
  l'art. 1, comma 2, lettera a), della  legge  n.  146  del  1990,  e
successive  modificazioni,  individua,   tra   i   servizi   pubblici
essenziali da garantire in caso di sciopero, la tutela del patrimonio
artistico,  con  particolare  riguardo  ai  servizi   di   protezione
ambientale e di vigilanza sui beni culturali; 
  l'art. 2, comma 1, lettera i), dell'Accordo collettivo nazionale in
materia di norme di garanzia del funzionamento dei  servizi  pubblici
essenziali  nell'ambito  del  comparto  Regioni-Autonomie  Locali   -
Personale non dirigenziale, valutato  idoneo  dalla  Commissione  con
delibera n. 02/181, del 25 settembre 2002, annovera,  tra  i  servizi
pubblici essenziali, i servizi culturali; 
  l'art. 2, comma 2, par. 13), del citato  Accordo  prevede  che,  in
caso  di  sciopero,  debba  essere  garantita  l'ordinaria  tutela  e
vigilanza dei beni culturali di proprieta' dell'Amministrazione; 
  l'art.  5  del   suddetto   Accordo   disciplina   i   criteri   di
individuazione  del  contingente  di  personale  da  esonerare  dallo
sciopero, al fine  di  garantire  la  continuita'  delle  prestazioni
indispensabili; 
  l'art.  6,  comma  5,  di  tale  Accordo  individua  i  periodi  di
franchigia durante i quali non possono  essere  effettuati  scioperi,
anche nei servizi culturali; 
  il decreto-legge n. 146 del  20  settembre  2015,  recante  «Misure
urgenti per la fruizione del patrimonio  storico  e  artistico  della
Nazione», convertito  nella  legge  n.  182  del  12  novembre  2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre  2015,  ha
modificato l'art. 1, comma 2, lettera a),  della  legge  n.  146  del
1990, e successive modificazioni, prevedendo, tra i servizi  pubblici
essenziali da garantire in caso di  sciopero,  oltre  ai  servizi  di
protezione ambientale  e  di  vigilanza  sui  beni  culturali,  anche
l'apertura al pubblico regolamentata di  musei  e  altri  istituti  e
luoghi della cultura indicati dall'art. 101, comma 3, del Codice  dei
beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004; 
  a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione n.  182
del  12  novembre  2015,  l'ARAN,  delegazione  trattante  di   parte
pubblica,  ha  convocato,  per  il  giorno  23  novembre   2015,   le
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  del  Comparto,
per l'avvio della trattativa  diretta  all'integrazione  dell'Accordo
vigente nel settore, a seguito delle modifiche apportate dalla citata
legge di conversione; 
  con nota  del  24  novembre  2015,  l'ARAN  ha  rappresentato  alla
Commissione che, nel corso del predetto incontro,  le  Organizzazioni
sindacali  hanno  ritenuto  insussistenti  le   condizioni   per   la
prosecuzione  delle  trattative  dirette   all'individuazione   delle
prestazioni indispensabili e delle altre misure di  cui  all'art.  2,
comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
  la Commissione di garanzia, rilevata la sostanziale distanza tra le
parti sociali, ha adottato, con delibera n.  16/02,  dell'11  gennaio
2016, una Proposta di  Regolamentazione  provvisoria  in  materia  di
prestazioni indispensabili, ex art. 13, comma 1,  lettera  a),  della
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,  nel  settore  dei
beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei  quali
lo Stato abbia trasferito la disponibilita'; 
  in data 23 febbraio 2016, le Organizzazioni sindacali  maggiormente
rappresentative del Comparto Ministeri e  l'ARAN  hanno  sottoscritto
l'Accordo di integrazione  dell'Accordo  nazionale  per  il  Comparto
Ministeri, dell'8 marzo  2005,  dando  attuazione  alle  disposizioni
contenute nella legge di conversione 12 novembre 2015, n. 182; 
  con nota del 29 febbraio 2016, la Commissione ha invitato l'ARAN  e
le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto  Regioni  ed
Autonomie  Locali  a  manifestare  la   propria   disponibilita'   al
raggiungimento, in tempi brevi, di un  analogo  Accordo  quanto  piu'
ampiamente  condiviso,  per  il  settore  dei   beni   culturali   di
appartenenza regionale o territoriale, o dei  quali  lo  Stato  abbia
trasferito la disponibilita'; 
  con l'Accordo nazionale dell'8 marzo  2016,  siglato  da  tutte  le
Organizzazioni  sindacali  rappresentative  del  Comparto,  le  parti
firmatarie  hanno  integrato  l'Accordo  nazionale  per  il  Comparto
Regioni ed Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, dando  attuazione
alle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 2015, n. 182,  di
conversione del decreto-legge n. 146 del 20 settembre  2015,  che  ha
modificato l'art. 1, comma 2, lettera a),  della  legge  n.  146  del
1990, e successive modificazioni; 
  con nota del 9 marzo 2016, l'ARAN ha trasmesso alla Commissione  di
garanzia il testo del predetto Accordo, per la prescritta valutazione
di idoneita'; 
  in data 14 marzo 2016, la Commissione ha trasmesso il testo di tale
Accordo alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla
legge n. 281 del 30 luglio  1998,  per  l'acquisizione  del  relativo
parere; 
  entro il termine del 21 marzo 2016, fissato  dalla  Commissione  ai
sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990,
e successive modificazioni, non e' pervenuto alcun  parere  da  parte
delle Associazioni degli utenti e dei consumatori; 
  Considerato che: 
  1) l'Accordo di  integrazione  dell'8  marzo  2016,  allegato  alla
presente delibera, quale  parte  integrante  e  sostanziale,  risulta
sottoscritto dall'ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, e da
tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto; 
  2) il testo dell'Accordo  integra  il  vigente  Accordo  collettivo
nazionale, del 19 settembre 2002, in materia di norme di garanzia del
funzionamento  dei  servizi  pubblici  essenziali   nell'ambito   del
Comparto Regioni ed Autonomie Locali - Personale non dirigenziale, in
attuazione della legge n. 146 del 1990,  cosi'  come  modificata  dal
decreto-legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante  «Misure  urgenti
per la fruizione del patrimonio storico e artistico  della  Nazione»,
convertito con modifiche nella legge n. 182 del 12 novembre 2015; 
  3) il predetto Accordo prevede, tra i servizi  pubblici  essenziali
da garantire in caso di sciopero, la  vigilanza  sui  beni  culturali
nonche'  l'apertura  al  pubblico  regolamentata  di  musei  e  altri
istituti e luoghi della cultura indicati dall'art. 101, comma 3,  del
Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004; 
  4) l'Accordo individua le prestazioni indispensabili  da  garantire
in caso di sciopero, prevedendo la tutela, custodia e  vigilanza  dei
beni culturali, nonche'  la  pubblica  fruizione  di  musei  e  altri
istituti e luoghi della cultura indicati nell'art. 101, comma 3,  del
codice dei beni culturali, nella misura non inferiore  al  50%  degli
spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi  degli  elementi
caratterizzanti; 
  5) l'Accordo demanda la stipulazione  dei  relativi  Protocolli  di
attuazione alla successiva contrattazione decentrata; 
  6) l'Accordo consente  alle  parti  di  ricorrere  ad  un  criterio
alternativo di garanzia del servizio, dettato da specifiche  esigenze
dell'utenza o  oggettiva  compromissione  del  diritto  di  sciopero,
consistente nell'individuazione, mediante Protocollo d'Intesa, di una
fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario  di  apertura
al pubblico dei musei  e  altri  istituti  e  luoghi  della  cultura,
coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza; 
  7) l'Accordo disciplina puntualmente le modalita' di individuazione
dei  contingenti  di  personale  da   impiegare   nelle   prestazioni
indispensabili in caso di sciopero; 
  8) l'Accordo prevede, limitatamente ai servizi di fruizione di beni
culturali, specifici periodi di franchigia adeguati ad assicurare  un
adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e la
vigilanza, fruizione e valorizzazione di musei  e  altri  istituti  e
luoghi della cultura; 
 
                              Rilevato 
 
che l'Accordo nazionale di integrazione dell'8 marzo 2016 e' idoneo a
garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto  di  sciopero
con  il  godimento  dei  diritti  della  persona   costituzionalmente
tutelati,  di  cui  alla  legge  n.  146  del  1990,   e   successive
modificazioni; 
 
                               Revoca 
 
la Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di prestazioni
indispensabili, ex art. 13, comma 1, lettera a), della legge  n.  146
del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei beni  culturali
di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato  abbia
trasferito la disponibilita', adottata con delibera n. 16/02, dell'11
gennaio 2016; 
 
                            Valuta idoneo 
 
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  n.  146  del
1990,  e  successive   modificazioni,   l'Accordo   di   integrazione
dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali del Comparto Regioni ed Autonomie  Locali
- Personale non dirigenziale, sottoscritto in data 8 marzo  2016,  da
ARAN e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni  sindacali  FP
CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali; 
 
                               Dispone 
 
la trasmissione della presente delibera all'ARAN  e  alle  Segreterie
nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL  e
CSA Regioni Autonomie Locali, nonche' ai Presidenti delle Camere,  al
Presidente del Consiglio dei ministri e all'ANCI; 
 
                               Dispone 
 
inoltre la pubblicazione del citato Accordo e della presente delibera
nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   nonche'
l'inserimento degli stessi sul sito  Internet  della  Commissione  di
garanzia. 
    Roma, 21 marzo 2016 
 
                                                Il Presidente: Alesse