IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78),  nella  sua  versione
aggiornata, e sua esecuzione; 
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; 
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato  con
la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    Paesi    aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato; 
  Viste le Risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle  Parti  alla  Convenzione  Internazionale  sugli  standards  di
addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW'78) dal 21  al
25 giugno 2010; 
  Vista la regola VI/3 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione  A-VI/3  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti   minimi   obbligatori   per    l'addestramento    relativo
all'antincendio avanzato per il personale marittimo; 
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  "Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la  gente  di  mare"
con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5; 
  Visto decreto dirigenziale 8 marzo 2007  relativo  alla  "Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo"; 
  Visto    il decreto    ministeriale 4    aprile    1987    relativo
all'istituzione del  corso  antincendio  di  base  ed  avanzato  come
modificato dal decreto dirigenziale 07 agosto 2001; 
  Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per  la  vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.
n. 7772 del 16/3/2016. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce le modalita' di aggiornamento  del
corso di addestramento antincendio  avanzato  di  cui  al  decreto  4
aprile 1987 e successive modifiche ed  integrazioni,  in  conformita'
alla regola VI/3 dell'annesso della Convenzione STCW'  78  nella  sua
versione aggiornata ed alla sezione A-VI/3 del relativo codice.