IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
                           di concerto con 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
23, che disciplinano l'imposta municipale propria; 
  Visto l'articolo 13 del decreto legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  che  dispone
l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria; 
  Visto l'articolo 9, comma 6, del citato decreto legislativo  n.  23
del 2011, il  quale  prevede  che  sono  approvati  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze i modelli per il versamento; 
  Visto l'articolo 13, comma 12 del decreto legge n. 201 del 2011, il
quale dispone che il versamento dell'imposta municipale  propria,  in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonche', a
decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito  bollettino  postale
al quale si applicano le disposizioni di cui al citato  articolo  17,
in quanto compatibili; 
  Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2012, di approvazione
del modello di bollettino di conto corrente  postale  concernente  il
versamento dell'imposta municipale propria; 
  Visto il comma 722 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, il  quale,  a  decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  detta  la
procedura  per  il  riversamento  al  comune  competente   di   somme
erroneamente versate a un comune incompetente; 
  Visto il comma 723 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013,  il
quale, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e  seguenti,
disciplina le regolazioni in sede di Fondo di  solidarieta'  comunale
di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre
2012, n. 228, per i comuni delle regioni a statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della Regione Sardegna e in  sede  di  attuazione
del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011,  per
i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dall'applicazione
delle disposizioni di cui al precedente comma 722; 
  Visto il comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013,  il
quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui  il  contribuente  abbia  effettuato   un   versamento   relativo
all'imposta municipale propria di importo superiore a quello  dovuto,
l'istanza  di  rimborso  va  presentata  al  comune  che,   all'esito
dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di  propria
spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero dell'interno l'importo totale, la  quota  rimborsata  o  da
rimborsare a  proprio  carico  nonche'  l'eventuale  quota  a  carico
dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68  delle
istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di  cui  al  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  163  del  16
luglio 2007.  Ai  fini  della  regolazione  dei  rapporti  finanziari
Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725; 
  Visto il comma 725 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013,  il
quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui sia stata versata allo Stato,  a  titolo  di  imposta  municipale
propria,  una  somma  spettante   al   comune,   questo,   anche   su
comunicazione    del    contribuente,    da'    notizia    dell'esito
dell'istruttoria al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  al
Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a
valere  sullo  stanziamento  di  apposito  capitolo  anche  di  nuova
istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli  anni
di  imposta  2013  e  successivi,  le   predette   regolazioni   sono
effettuate, per i comuni delle regioni  a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della Regione  Sardegna,  in  sede  di  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380,  lettera  b),
della  legge  n.  228  del  2012  e,  per  i  comuni  delle   Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
  Visto il comma 726 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013,  il
quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a  titolo  di
imposta municipale propria, di spettanza del comune,  e  abbia  anche
regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune  con
successivo versamento, ai fini del rimborso  della  maggiore  imposta
pagata si applica quanto previsto dal comma 724; 
  Visto il comma 727 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013,  il
quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui sia stata versata al  comune,  a  titolo  di  imposta  municipale
propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta  al
comune stesso una comunicazione nell'ipotesi  in  cui  non  vi  siano
somme   da   restituire.   L'ente   locale   impositore,    all'esito
dell'istruttoria, determina l'ammontare del  tributo  spettante  allo
Stato e ne dispone il  riversamento  all'erario.  Limitatamente  alle
somme concernenti gli anni di imposta 2013 e  successivi,  il  comune
da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia  e
delle finanze e al Ministero dell'interno al  fine  delle  successive
regolazioni, per i comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della Regione  Sardegna,  in  sede  di  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380,  lettera  b),
della  legge  n.  228  del  2012  e,  per  i  comuni  delle   Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
  Visto l'articolo 1, comma 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n.  16,
convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che  le
procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge n.
147 del 2013, si applicano a tutti i tributi locali e che con decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza  Stato   citta'   ed
autonomie locali,  sono  stabilite  le  modalita'  applicative  delle
predette disposizioni; 
  Visto l'articolo 68 delle  istruzioni  sul  servizio  di  tesoreria
dello Stato di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 29 maggio 2007, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007, il  quale  al  comma  2
dispone che al rimborso  delle  somme  erroneamente  o  indebitamente
versate all'erario provvede l'Amministrazione che  le  ha  acquisite,
con le modalita' previste per il pagamento delle spese dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Sentita la Conferenza Stato  citta'  ed  autonomie  locali  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 18 giugno 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno, 21  settembre  2015  attuativo
delle  disposizioni  riguardanti  le  procedure  di  riversamento   e
regolazione relative ai tributi locali previste dai citati  commi  da
722 a 727 della legge n. 147 del 2013; 
  Considerato che, per mero errore materiale, il predetto decreto non
contiene le integrazioni e le modifiche in considerazione delle quali
la Conferenza Stato citta' ed autonomie  locali  ha  espresso  parere
favorevole nella seduta del 18 giugno 2015; 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di procedere all'annullamento del
predetto decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro  dell'interno,  21  settembre  2015  e  alla
emanazione, in  sostituzione,  del  presente  decreto  sul  quale  la
Conferenza Stato  citta'  ed  autonomie  locali  ha  espresso  parere
favorevole nella seduta del 18 giugno 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Oggetto del provvedimento 
 
  1. Con il presente decreto sono individuate  le  modalita'  con  le
quali  si  eseguono  le  procedure  di   riversamento,   rimborso   e
regolazioni sulla spesa del bilancio statale di cui  all'articolo  1,
commi da 722 a 727 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  relative  a
tutti i tributi locali, dando prioritariamente  attuazione  a  quelle
concernenti l'imposta municipale propria di cui all'articolo  13  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, la maggiorazione standard del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi di  cui  all'articolo  14,  comma  13,  del
decreto legge n.  201  del  2011,  l'imposta  municipale  immobiliare
istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano con  legge  provinciale
23 aprile 2014, n. 3 e l'imposta immobiliare semplice istituita dalla
Provincia autonoma di Trento con la  legge  provinciale  30  dicembre
2014, n. 14.