LA BANCA D'ITALIA  
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione  dei  principi
contabili  internazionali  (IAS/IFRS)  e  i  successivi   regolamenti
adottati dalla Commissione europea  in  attuazione  dell'art.  6  del
medesimo regolamento; 
  Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2015,
n. 136, che dispone che gli intermediari, come definiti  all'art.  1,
comma 1, lettera e) dello stesso decreto  legislativo,  si  attengono
alle disposizioni che la Banca  d'Italia  adotta  relativamente  alle
forme tecniche, su  base  individuale  e  su  base  consolidata,  dei
bilanci e delle situazioni dei conti destinate al  pubblico,  nonche'
alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni  dei
conti; 
  Visto l'art. 43, comma 5, del decreto legislativo 18  agosto  2015,
n. 136, secondo il quale: nel caso di societa'  finanziarie  iscritte
nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB le disposizioni della  Banca
d'Italia sono adottate d'intesa con la CONSOB; nel caso  di  societa'
di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) e
di societa' di gestione del risparmio di cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera o) del decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  le
istruzioni della Banca d'Italia sono adottate sentita la Consob; 
  Vista la lettera del 9 dicembre 2015 con  la  quale  la  Consob  ha
comunicato il proprio parere favorevole; 
 
                                Emana 
 
le allegate «Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti
degli intermediari finanziari, degli  istituti  di  pagamento,  degli
istituti  di  moneta  elettronica,  delle  SGR  e  delle   SIM»   che
sostituiscono, con modifiche, le istruzioni allegate  al  regolamento
del 14 febbraio 2006 «Istruzioni per la redazione dei  bilanci  degli
Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli Istituti
di  moneta  elettronica  (IMEL),  delle  Societa'  di  gestione   del
risparmio (SGR) e delle Societa' di intermediazione mobiliare  (SIM)»
- ridenominato dal regolamento del 13 marzo 2012 «Istruzioni  per  la
redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari  finanziari
ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli  IMEL,  delle
SGR e delle SIM» - come modificate dai regolamenti del 13 marzo 2012,
del 21 gennaio 2014 e del 22 dicembre 2014. 
  Le istruzioni allegate si applicano a partire dal bilancio relativo
all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015; fanno  eccezione
le informazioni sulla  dinamica  delle  rettifiche  di  valore  delle
esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (Tabelle A.5 bis e C.3
bis dell'Allegato A - Nota integrativa - Parte D), che decorrono  dal
bilancio riferito all'esercizio chiuso o  in  corso  al  31  dicembre
2016. 
  Nel bilancio  relativo  all'esercizio  chiuso  o  in  corso  al  31
dicembre 2015, gli intermediari finanziari iscritti alla data del  31
dicembre 2015 nell'Elenco  Speciale  di  cui  all'art.  107  del  TUB
possono redigere, in luogo della Sezione 4.2  «I  fondi  propri  e  i
coefficienti di vigilanza» della  nota  integrativa  dell'Allegato  A
delle istruzioni allegate al presente provvedimento, la  Sezione  4.2
«Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza» della nota  integrativa
dell'Allegato A delle istruzioni allegate  al  provvedimento  del  22
dicembre 2014. 
  Con  riferimento  alle  informazioni  di  nota  integrativa   sulla
«qualita'   del   credito»,   l'informativa   comparativa    riferita
all'esercizio T-1 puo' non essere fornita per i bilanci chiusi  o  in
corso al 31 dicembre 2015. E' rimessa alla responsabile autonomia dei
competenti organi  aziendali  fornire  eventuali  utili  informazioni
sull'esercizio T-1 in calce alle pertinenti tabelle. 
      Roma, 15 dicembre 2015 
 
                                Il Vice Direttore Generale: Signorini