IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della Finanza locale 
 
  Visto  l'art.  161,  comma  1,  del   testo   unico   della   legge
sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti  locali
redigono apposite certificazioni sui principali dati del bilancio  di
previsione e del rendiconto della gestione; 
  Visto il comma 2  del  medesimo  articolo,  in  base  al  quale  le
modalita'  delle  certificazioni  sono  stabilite  con  decreto   del
Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani (A.N.C.I.)  e  dell'Unione  delle  Province  d'Italia
(U.P.I.); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante  disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42 e successive modifiche», come integrato e modificato  dal  decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  15,  del  citato
decreto legislativo n. 118, gli enti territoriali in  sperimentazione
nel 2014 adottano, dall' esercizio finanziario 2015, i  nuovi  schemi
di bilancio, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui affiancano  nel  2015,
con funzione conoscitiva, gli schemi  di  bilancio  e  di  rendiconto
vigenti nel 2014; mentre, ai sensi del comma 12 del  richiamato  art.
11, i restanti enti adottano gli schemi di bilancio e  di  rendiconto
vigenti  nel  2014,  che  conservano  valore  a  tutti  gli   effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai  quali
affiancano i nuovi, cui e' attribuita funzione conoscitiva; 
  Visti i nuovi schemi  di  bilancio  pubblicati  sul  sito  internet
«Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali»; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  fissare  modalita'  e   termini   di
compilazione e presentazione del certificato relativo  al  rendiconto
della gestione dell'anno 2015; 
  Valutata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni  contabili
anche da parte degli enti  locali  della  Regione  Friuli  -  Venezia
Giulia, della Regione Valle d'Aosta  e  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano; 
  Vista la proposta con la quale la Regione  Valle  d'Aosta  -  nella
quale vige una diversa disciplina contabile - ha indicato le  sezioni
(quadri) del certificato, che gli enti della stessa  regione  possono
essere  chiamati  a  compilare,   compatibilmente   al   sistema   di
registrazioni contabili adottato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  18  febbraio  2013,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  6  marzo   2013,
concernente i parametri obiettivi ai fini  dell'individuazione  degli
enti  in  condizione  strutturalmente  deficitaria  per  il  triennio
2013-2015, il cui triennio di applicazione decorre dall'anno 2013 con
riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di
bilancio, prevista ordinariamente per legge,  dei  quali  la  tabella
contenente i parametri costituisce allegato; 
  Valutato che, conseguentemente, i citati  parametri  hanno  trovato
applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della
gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di  previsione
dell'esercizio finanziario 2014; 
  Considerato,  tuttavia,  che,  per  effetto  del  disposto  di  cui
all'art. 242, comma 2, del citato testo unico, gli enti locali,  fino
alla  fissazione  dei  nuovi  parametri,  applicano  quelli   vigenti
nell'anno precedente; 
  Ravvisata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica
certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento, in
modo  da  consentire,  tra  l'altro,  all'Istat  di  effettuare  alle
scadenze previste, le  analisi  e  le  elaborazioni  su  alcuni  dati
finanziari  che  sono  annualmente  richieste  in  applicazione   del
Regolamento (CE) n. 479 del 25 maggio 2009; 
  Considerato che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli  enti
locali,  consente,  peraltro,  di  dare  completa  applicazione  alle
disposizioni di cui all'art. 27 del decreto legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, concernenti la riduzione dell'utilizzo della carta; 
  Ritenuto, altresi', che l'atto da adottare nella forma del presente
decreto consiste nell'approvazione di un modello di certificato i cui
contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
  Sentite l'Associazione Nazionale dei  Comuni  Italiani  e  l'Unione
delle  Province  d'Italia,  che  hanno  espresso  parere   favorevole
sull'articolazione ed il contenuto del certificato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Approvazione  modelli  di  certificazione,   soggetti   tenuti   agli
              adempimenti e termini per la trasmissione 
 
  1. Sono approvati i modelli di  certificato  del  rendiconto  della
gestione 2015, allegati al presente decreto,  che  gli  enti  locali,
sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 31 maggio 2016. 
  2. I comuni e le comunita' montane della Regione Valle d'Aosta sono
tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le  sezioni  (quadri)
del certificato di cui all'Allegato tecnico. 
  3. Gli enti locali sono tenuti a compilare e trasmettere, oltre che
la certificazione del rendiconto della gestione previsto  dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996,  n.  194,  anche  la
certificazione relativa  ai  nuovi  sistemi  contabili  prevista  dal
citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come  integrato  e
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, riportate in allegato al
presente decreto. 
  4. Gli enti appartenenti alle Regioni a  statuto  speciale  e  alle
Province autonome di Trento e Bolzano, che non  hanno  applicato  nel
2015 le disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  n.  118/2011,
devono compilare soltanto la certificazione prevista dal decreto  del
Presidente della 194/1996.