IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visti gli articoli 51 e 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l'art. 1, comma 328, ai sensi del quale: «e' autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte»; Visto il comma 329 della citata legge n. 208 del 2015, secondo cui l'assunzione del personale e' autorizzata in deroga all'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonche' ai limiti di cui all'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ivi incluse le procedure di mobilita' ivi previste; Visto il medesimo comma 329 della legge n. 208 del 2015, ai sensi del quale il personale viene assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 26 maggio 1970, n. 381; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto l'accordo tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per beni e le attivita' culturali, sottoscritto in data 20 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1; Visto il decreto-legge 31 maggio 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 6 agosto 2015, recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, di istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), composta dai rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e del Ministro dell'interno; Visto l'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla riserva di posti per i volontari delle FF.AA.; Considerato che, ai sensi del comma 329 della citata legge n. 208 del 2015, l'emanazione dei bandi di concorso «resta comunque subordinata, ove necessario per escludere situazioni di eccedenza nell'ambito di ciascuno dei profili professionali di cui al comma 328 in relazione alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per profili della dotazione organica dell'area III di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 6 agosto 2015»; Rilevata la necessita' di definire una procedura di selezione che garantisca il reclutamento di unita' di personale qualificate, valorizzando altresi' i percorsi formativi specifici nelle diverse discipline attinenti il patrimonio culturale; Considerato che, ai sensi del comma 330 della citata legge n. 208 del 2015, «Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 328 e 329 e' autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei commi 328 e 329 e i relativi oneri»; Sentite le organizzazioni sindacali in data 24 marzo 2016; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Il presente decreto disciplina la procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento complessivo di n. 500 unita' di personale di ruolo da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (di seguito «Ministero»), ai sensi dell'art. 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. I profili professionali interessati dalla procedura di selezione di cui al precedente comma sono: funzionario antropologo, funzionario archeologo, funzionario architetto, funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario demoetnoantropologo, funzionario per la promozione e comunicazione, funzionario restauratore, funzionario storico dell'arte. 3. Per ciascuno dei profili professionali di cui al precedente comma sara' pubblicato entro il 10 maggio 2016, sul sito istituzionale del Ministero, il bando di concorso contenente l'indicazione del numero di posti a concorso e la loro distribuzione per regioni. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 4. Per lo svolgimento della procedura, ciascun bando di concorso fissa, ai sensi dell'art. 4, comma 3-septies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, un contributo di ammissione per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro, da corrispondere, a pena di esclusione, prima della presentazione della domanda. 5. L'Amministrazione puo' avvalersi, per la procedura selettiva pubblica, della Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM di cui alle premesse, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici di cui al successivo art. 5. A tal fine, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione da Formez PA. 6. La procedura si conclude entro il 31 dicembre 2016. Ciascuna commissione puo' chiedere all'Amministrazione, ove risultasse necessario per motivate ed imprescindibili esigenze legate ai propri lavori, una proroga di detto termine per un periodo non superiore a 60 giorni.