IL MINISTRO DEI BENI 
              E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visti gli articoli 51 e  97  della  Costituzione  della  Repubblica
italiana sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso
pubblico; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare,  l'art.
1, comma 328, ai sensi del  quale:  «e'  autorizzata  l'assunzione  a
tempo indeterminato presso il Ministero dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare, nel rispetto
della  dotazione  organica  di  cui  alla  tabella  B   allegata   al
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III  area  del  personale  non
dirigenziale, posizione economica F1, nei  profili  professionali  di
antropologo,  archeologo,  architetto,   archivista,   bibliotecario,
demoetnoantropologo,  promozione  e  comunicazione,  restauratore   e
storico dell'arte»; 
  Visto il comma 329 della citata legge n. 208 del 2015, secondo  cui
l'assunzione del personale e' autorizzata in deroga all'art. 1, comma
425,  della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190,   e   successive
modificazioni, all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, e successive modificazioni, nonche' ai limiti di cui all'art.
66  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, ivi incluse le procedure di mobilita' ivi previste; 
  Visto il medesimo comma 329 della legge n. 208 del 2015,  ai  sensi
del quale il personale  viene  assunto  a  seguito  di  procedure  di
selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, e successive modificazioni, recante «Regolamento  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174,   e   successive   modificazioni,   recante
«Regolamento recante norme sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati
membri  dell'Unione  europea   ai   posti   di   lavoro   presso   le
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 26 maggio 1970, n. 381; 
  Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  ottobre  2000,
n. 333; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  e  successive
modificazioni, recante «Codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e
donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
  Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni  dei
titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto l'accordo tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali
concernente l'individuazione dei profili professionali del  Ministero
per beni e le attivita' culturali, sottoscritto in data  20  dicembre
2010 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da
2 a 10 dell'art. 1; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2015,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 6 agosto 2015, recante  «Ripartizione  delle  dotazioni
organiche del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  23  gennaio  2016,  recante  «Riorganizzazione   del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi
dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  25  luglio   1994,   di
istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione  del
Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
composta  dai  rappresentanti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  del  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, e del Ministro dell'interno; 
  Visto l'art. 1014 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
relativo alla riserva di posti per i volontari delle FF.AA.; 
  Considerato che, ai sensi del comma 329 della citata legge  n.  208
del  2015,  l'emanazione  dei  bandi  di  concorso  «resta   comunque
subordinata, ove necessario per  escludere  situazioni  di  eccedenza
nell'ambito di ciascuno dei profili professionali di cui al comma 328
in relazione alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione  della
ripartizione per profili della dotazione organica  dell'area  III  di
cui al decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del turismo 6 agosto 2015»; 
  Rilevata la necessita' di definire una procedura di  selezione  che
garantisca  il  reclutamento  di  unita'  di  personale  qualificate,
valorizzando altresi' i percorsi formativi  specifici  nelle  diverse
discipline attinenti il patrimonio culturale; 
  Considerato che, ai sensi del comma 330 della citata legge  n.  208
del 2015, «Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 328  e
329 e' autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui  a
decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi dei commi  328  e  329  e  i  relativi
oneri»; 
  Sentite le organizzazioni sindacali in data 24 marzo 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  la  procedura  di  selezione
pubblica per titoli ed esami per il reclutamento  complessivo  di  n.
500 unita' di personale di ruolo da inquadrare  nella  III  area  del
personale non dirigenziale, posizione economica F1, del Ministero dei
beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo   (di   seguito
«Ministero»), ai sensi dell'art. 1, comma 328 e seguenti, della legge
28 dicembre 2015, n. 208. 
  2. I profili professionali interessati dalla procedura di selezione
di cui al precedente comma sono: funzionario antropologo, funzionario
archeologo,   funzionario   architetto,    funzionario    archivista,
funzionario    bibliotecario,    funzionario     demoetnoantropologo,
funzionario  per   la   promozione   e   comunicazione,   funzionario
restauratore, funzionario storico dell'arte. 
  3. Per ciascuno dei profili  professionali  di  cui  al  precedente
comma  sara'  pubblicato  entro  il  10   maggio   2016,   sul   sito
istituzionale  del  Ministero,  il  bando  di   concorso   contenente
l'indicazione del numero di posti a concorso e la loro  distribuzione
per regioni. Di tale pubblicazione sara' dato avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
  4. Per lo svolgimento della procedura, ciascun  bando  di  concorso
fissa, ai sensi dell'art. 4, comma 3-septies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  nella  legge  30
ottobre 2013,  n.  125,  un  contributo  di  ammissione  per  ciascun
candidato in misura non superiore a 10 euro, da corrispondere, a pena
di esclusione, prima della presentazione della domanda. 
  5. L'Amministrazione puo' avvalersi,  per  la  procedura  selettiva
pubblica, della Commissione per l'attuazione del  progetto  RIPAM  di
cui  alle  premesse,  fatte  comunque  salve  le   competenze   delle
Commissioni esaminatrici di cui al successivo art. 5. A tal fine,  la
Commissione RIPAM si avvale di  personale  messo  a  disposizione  da
Formez PA. 
  6. La procedura si conclude entro il  31  dicembre  2016.  Ciascuna
commissione  puo'  chiedere   all'Amministrazione,   ove   risultasse
necessario per motivate ed imprescindibili esigenze legate ai  propri
lavori, una proroga di detto termine per un periodo non  superiore  a
60 giorni.