IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ed IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, ed in particolare l'art. 3, comma 1; Visto il regolamento (UE) della Commissione 10 maggio 2011, n. 445; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, recante: «Attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2013, n. 60; Vista la norma UNI EN ISO/IEC 17065, che ha sostituito la norma UNI EN ISO/IEC 45011; Ritenuto, pertanto, che si rende necessario chiarire gli obblighi degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri ferroviari merci con riguardo all'accreditamento dei loro sistemi di qualita', riferito a qualunque norma tecnica; Vista la nota prot. n. 0000605 del 13 gennaio 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha espresso il formale assenso all'adozione del presente decreto; Vista la nota prot. 3-8906 del 26 settembre 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio legislativo finanze - ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, restando impregiudicate le valutazioni dell'Ufficio legislativo economia; Vista la nota prot. ACG/75/INFRA/11732 del 3 ottobre 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio legislativo economia - ha comunicato, acquisite anche le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di non avere osservazioni da formulare; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2012 1. All'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) garantire che il sistema per la gestione della qualita' sia conforme alla norme UNI EN ISO/IEC 45011 e successive modificazioni ed integrazioni».