IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                 ed 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43,  di  recepimento
della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza  delle  ferrovie
comunitarie, ed in particolare l'art. 3, comma 1; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione 10 maggio 2011, n. 445; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ed  il
Ministro  dello  sviluppo  economico  21  dicembre   2012,   recante:
«Attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto  legislativo  24  marzo
2011, n.  43,  per  l'adozione  di  un  sistema  provvisorio  per  la
certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di  carri
ferroviari adibiti al trasporto di merci», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 12 marzo 2013, n. 60; 
  Vista la norma UNI EN ISO/IEC 17065, che ha sostituito la norma UNI
EN ISO/IEC 45011; 
  Ritenuto, pertanto, che si rende necessario chiarire  gli  obblighi
degli organismi di certificazione  dei  soggetti  responsabili  della
manutenzione   dei    carri    ferroviari    merci    con    riguardo
all'accreditamento dei loro sistemi di qualita', riferito a qualunque
norma tecnica; 
  Vista la nota prot. n. 0000605 del 13 gennaio 2015, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico ha  espresso  il  formale  assenso
all'adozione del presente decreto; 
  Vista la nota prot. 3-8906 del 26 settembre 2014, con la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio legislativo finanze
- ha comunicato di non  avere  osservazioni  da  formulare,  restando
impregiudicate le valutazioni dell'Ufficio legislativo economia; 
  Vista la nota prot. ACG/75/INFRA/11732 del 3 ottobre 2014,  con  la
quale  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze -   Ufficio
legislativo economia - ha comunicato, acquisite anche le  valutazioni
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di non  avere
osservazioni da formulare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
                   dei trasporti 21 dicembre 2012 
 
  1.  All'art.  6,  comma  1,  del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico
21 dicembre 2012, la lettera g) e'  sostituita  dalla  seguente:  «g)
garantire che il sistema per la gestione della qualita' sia  conforme
alla norme  UNI  EN  ISO/IEC  45011  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni».