IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
  Visto in  particolare  l'articolo  64,  comma  1,  che  prevede  il
subordinato pagamento di diritti di  ammissione  agli  esami  per  il
conseguimento delle patenti nautiche commisurati al  costo  sostenuto
dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure; 
  Visto l'articolo 64, comma 2, che prevede un decreto  del  Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  stabilire  annualmente
l'ammontare dei predetti diritti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 marzo 2012; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10 settembre 2014; 
  Vista la nota della  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle
autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  e  il   trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne 22 gennaio 2016, n. 2054; 
  Considerato che non sono stati rilevati dall'amministrazione  costi
aggiuntivi per la gestione delle procedure relative agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche; 
  Ritenuto pertanto di non dover  variare  l'ammontare  dei  predetti
diritti di ammissione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Determinazione delle tariffe 
 
  1. L'ammissione agli  esami  per  il  conseguimento  delle  patenti
nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto di ammissione pari
a euro 20,00 per le categorie A e C, al pagamento di un diritto  pari
a euro 60,00 per la categoria B.