IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il regio decreto 21  dicembre  1933,  n.  1736  e  successive
modifiche e integrazioni («Legge assegni»); 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modifiche  e  integrazioni  recante  il  Codice  dell'amministrazione
digitale (CAD); 
  Visto l'art. 8, comma 7, lettera b)  del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito dalla legge  12  luglio  2011,  n.  106,  che
dispone modifiche  al  regio  decreto  21  dicembre  1933,  n.  1736,
prevedendo che: a) l'assegno  bancario  possa  essere  presentato  al
pagamento sia in forma cartacea che elettronica; b) il protesto o  la
constatazione  equivalente  possano  essere   effettuati   in   forma
elettronica   sull'assegno   presentato   al   pagamento   in   forma
elettronica;  c)  l'assegno  circolare  possa  essere  presentato  al
pagamento sia in forma cartacea che elettronica; 
  Visto l'art. 8, comma 7, lettera c) del  decreto-legge  sopracitato
che  prevede  che  le  copie   informatiche   di   assegni   cartacei
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali  da  cui  sono
tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla banca
negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale  e  nel
rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche emanate
rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze  e  dalla
Banca d'Italia; 
  Visto l'art. 8, comma 7, lettera e) del  decreto-legge  sopracitato
che prevede l'emanazione da parte della Banca d'Italia, entro 12 mesi
dall'emanazione del regolamento ministeriale, di regole tecniche  per
l'applicazione delle norme primarie e secondarie sopracitate; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  (DPCM)
del  22  febbraio  2013  recante  «Regole  tecniche  in  materia   di
generazione,  apposizione  e  verifica   delle   firme   elettroniche
avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli  20,  comma
3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b),  35,  comma  2,
36,  comma  2,  e  71,  comma  1,  del  Codice   dell'amministrazione
digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  (DPCM)
del 3 dicembre 2013 recante «Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3  e  5-bis,  23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44,  44-bis  e  71,  comma  1,  del  Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  3
ottobre 2014, n. 205, «Regolamento recante presentazione al pagamento
in forma elettronica degli assegni bancari e circolari»,  emanato  ai
sensi dell'art. 8, comma 7, lettera d) del decreto-legge  sopracitato
in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 7,  lettera
b) e c) del medesimo decreto-legge; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  (DPCM)
del  13  novembre  2014  recante  «Regole  tecniche  in  materia   di
formazione,  trasmissione,  copia,   duplicazione,   riproduzione   e
validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione
e   conservazione   dei   documenti   informatici   delle   pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,  23-ter,  40,
comma  1,  41,  e  71,  comma  1,  del  Codice   dell'amministrazione
digitale»; 
 
                               Adotta 
 
ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera e) del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  il
seguente Regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Nel presente regolamento (di  seguito  «Regolamento»),  si  intende
per: 
  a) «Allegato tecnico»: insieme delle indicazioni  tecnico-operative
che costituiscono parte integrante del Regolamento; 
  b) «emittente»: la banca, o altro soggetto abilitato, che ha emesso
l'assegno circolare per una somma disponibile presso la banca  stessa
al momento dell'emissione; nel Regolamento il  termine  emittente  e'
utilizzato anche con  riferimento  ai  vaglia  postali  e  ai  titoli
speciali della Banca d'Italia; 
  c) «immagine dell'assegno»: copia  per  immagine  dell'assegno,  su
supporto informatico - di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter) del
CAD - la cui conformita' all'originale  cartaceo  e'  assicurata  dal
negoziatore mediante  l'utilizzo  della  propria  firma  digitale  in
coerenza con quanto previsto dall'art. 66 della legge assegni; 
  d) «intermediari»: i soggetti di cui alle lettere b), e) e f); 
  e)  «negoziatore»:  la  banca,  o  altro  soggetto  abilitato  alla
negoziazione, a cui l'assegno e' girato per l'incasso; 
  f) «trattario»: la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui e'
detenuto il conto di traenza dell'assegno.