IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   "Misure
transitorie"; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59",  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
"Ripartizione   delle    competenze"    e    l'art.    119    recante
"Autorizzazioni"; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183" 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
"Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente "Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
"Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
"Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; 
  Visto il decreto ministeriale  15  settembre  2009  di  recepimento
della direttiva 2009/37/CE della  Commissione  del  23  aprile  2009,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la
sostanza attiva idrossido di rame; 
  Visto che l'approvazione della sostanza attiva  idrossido  di  rame
decade il 30 novembre 2016, come indicato nell'allegato al Reg.  (UE)
540/2011; 
  Visto in  particolare,  che  il  Reg.  (UE)  232/2015  che  proroga
approvazione sulla sostanza attiva  idrossido  di  rame  fino  al  31
gennaio 2018 
  Visto il decreto di autorizzazione all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del  prodotto  fitosanitario  COPPERLAND  n.  reg.  14870
riportato nell'allegato al presente decreto; 
  Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad  ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   del   prodotto
fitosanitario COPPERLAND n. reg.  14870  riportato  nell'allegato  al
presente  decreto,  sulla  base  del  dossier  COH  20   WG   Phoenix
(registration  report-RR)  relativo  al  prodotto  fitosanitario   di
riferimento KUPPER 20 WG ,  n.  reg.  16566  presentato  dall'impresa
Phoenix-DEL S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del
citato decreto legislativo  194/1995,  trasposti  nel  Reg.  (UE)  n.
545/2011 della Commissione; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  della   autorizzazione   del
prodotto fitosanitario  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dal decreto di recepimento, nei tempi e nelle forme da  esso
stabiliti ed in conformita' alle condizioni definite per le  sostanze
attive idrossido di rame; 
  Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft  registration
report-DRR)  messo  a  disposizione   degli   stati   membri,   della
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 e del richiedente,  dallo  Stato  membro  relatore
Italia in data 27 ottobre 2015; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati  dagli  Stati  membri  interessati,  dagli  esperti   della
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, a sensi dell'art. 36, comma  1,
del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Considerato che la  documentazione  presentata  dall'Impresa  sopra
indicata per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in
commercio del prodotto fitosanitario di riferimento KUPPER 20  WG  n.
reg. 16566 e' stata esaminata dallo stato membro relatore Italia  con
esito favorevole cosi come indicato nel dossier  COH  20  WG  Phoenix
(registration report-RR); 
  Vista la nota dell'Ufficio protocollo n° 47465 in data 23  dicembre
2015 con la quale e' stata richiesta all'Impresa  Phoenix-DEL  S.r.l.
titolare  del  dossier  la  documentazione  ed  i  dati   tecnico   -
scientifici aggiuntivi per il completamento dell'iter autorizzativo; 
  Vista la nota con la quale l'Impresa titolare  della  registrazione
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  dei  prodotti  fitosanitari  sotto
indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018 data di  scadenza
dell'approvazione della  sostanza  attiva  idrossido  di  rame  ,  il
prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier COH 20 WG Phoenix conforme ai requisiti di  cui  all'allegato
III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg.  (UE)
n. 545/2011 della Commissione; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio  1999  concernente  "Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta". 
 
                              Decreta: 
 
  E'  ri-registrato  fino  al  31  gennaio  2018,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  idrossido  di  rame,   il
prodotto fitosanitario  indicato  in  allegato  al  presente  decreto
registrato al numero, alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a  fianco
indicata, autorizzato con la nuova composizione e formulazione,  alle
condizioni  e  sulle  colture  indicate  nelle  rispettive  etichette
allegate al presente decreto, fissate in  applicazione  dei  principi
uniformi. 
  Sono autorizzate le modifiche  di  composizione  in  adeguamento  a
quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche indicate  per
ciascun prodotto fitosanitario  riportate  in  allegato  al  presente
decreto. 
  E'  approvate  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  La commercializzazione e l'impiego delle scorte  giacenti,  per  il
prodotto fitosanitario con classificazione  conforme  al  regolamento
(CE) n. 1272/2008 inserita nell'allegato sono consentite  secondo  le
seguenti modalita': 
  - 6 mesi, a decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
  - 12  mesi,  a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per
l'impiego da parte degli utilizzatori finali 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario, anche in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  La  succitata   impresa   Phoenix-DEL   S.r.l.   e'   tenuta   alla
presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi richiesti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
"Banca dati". 
    Roma, 27 aprile 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco