IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.
1306/2013, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.
1308/2013, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti  (CEE)  n.
922/72,  (CEE)  234/79,  (CE)  n.  1037/2001  e  (CE)  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/1366, della Commissione,
dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento  (UE)  n.  1308/2013,
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli  aiuti
nel settore dell'apicoltura; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/1368,  della
Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   alle
Comunita' europee e per  l'adeguamento  della  norma  nazionale  alle
direttive comunitarie, in particolare  l'art.  5  che  istituisce  un
Fondo di rotazione; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,  e  successive
modificazioni, concernente la soppressione di  AIMA  e  l'istituzione
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma
dell'art. 11 della legge n.  59,  del  15  marzo  1997  e  successive
modifiche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  recante
disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale
e semplificazione amministrativa in agricoltura nonche' le successive
modifiche apportate dal  decreto  legislativo  n.  101/2005,  recante
ulteriori   disposizioni   per   la   modernizzazione   dei   settori
dell'agricoltura e delle foreste; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  179,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele; 
  Vista  la  legge  24  dicembre  2004,  n.  313,  sulla   disciplina
dell'apicoltura; 
  Visto  il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  sulla
regolazione dei mercati alimentari, a norma  dell'art.  1,  comma  2,
lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto, del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  del  4  dicembre  2009,  recante
disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dell'11
agosto 2014, recante l'approvazione  del  manuale  operativo  per  la
gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art.  5
del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009; 
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 3 febbraio 2016, n. 387, che definisce i criteri  e  le
modalita'  di  concessione,  controllo,  sospensione  e  revoca   del
riconoscimento  delle  organizzazioni  di  produttori  per  tutti   i
prodotti indicati al comma 2 dell'art.  1  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013  ad  eccezione  dei  prodotti  ortofrutticoli   freschi   e
trasformati e dei prodotti del settore dell'olio  di  oliva  e  delle
olive da  tavola,  al  fine  di  assicurare  sufficiente  uniformita'
operativa sul territorio nazionale; 
  Considerato che il mutato quadro  normativo  di  riferimento  rende
necessaria  l'adozione  di  un   nuovo   decreto   ministeriale   per
l'attuazione  dei  regolamenti  comunitari  sul  miglioramento  della
produzione  e  commercializzazione  dei  prodotti  dell'apicoltura  e
l'abrogazione del decreto ministeriale 23 gennaio 2006; 
  Considerato che  le  azioni  previste  dal  menzionato  regolamento
dell'UE n. 1308/2013 sono cofinanziate in parti  uguali  dalla  UE  e
dagli Stati membri e che, pertanto, e' opportuno rendere  accessibili
tali finanziamenti a tutti gli interessati; 
  Considerata  l'importanza  del  settore   in   termini   ambientali
soprattutto nelle zone marginali  e  l'opportunita'  di  pervenire  a
standard di qualita' piu' elevati, si rende  necessario  attivare  un
comitato  di  indirizzo  e  monitoraggio,  anche  alla   luce   delle
difficolta' che il settore attraversa a  causa  delle  recenti  crisi
sanitarie; 
  Ritenuto di dover stabilire criteri uniformi per  la  gestione  dei
programmi  tesi  a  favorire  l'attuazione  delle  azioni  dirette  a
migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti apistici; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
nell'adunanza del 3 marzo 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Programma nazionale triennale 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
seguito denominato «Ministero»,  predispone  il  Programma  nazionale
triennale, di seguito denominato «Programma»,  di  cui  all'art.  55,
paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo
e del Consiglio. 
  2. Il Programma di cui  al  comma  1  usufruisce  di  finanziamenti
pubblici, per il  50%  a  carico  del  FEAGA,  secondo  le  modalita'
stabilite dall'art. 4 del regolamento delegato (UE)  2015/1366  della
Commissione e per il restante 50%, a carico del Fondo di rotazione di
cui alla legge 16 aprile 1987,  n.  183,  conformemente  al  disposto
dell'art. 55, paragrafo 2, del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio.