IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1-ter  del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,  n.  291,
che prevede l'istituzione del Fondo  speciale  per  il  sostegno  del
reddito e dell'occupazione e della riconversione  e  riqualificazione
professionale del personale del settore del trasporto aereo; 
  Visto l'art. 3, comma 44,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,
abrogato dall'art. 46, comma 1, lettera q), del  decreto  legislativo
14  settembre  2015,  n.  148,  che  prevedeva  l'adeguamento   della
disciplina del Fondo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge  n.  249
del 2004 alle disposizioni della legge n. 92 del  2012,  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di  accordi
collettivi e contratti collettivi, anche  intersettoriali,  stipulati
dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a  livello
nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.
145, recante «Disposizioni  urgenti  per  EXPO  2015,  per  i  lavori
pubblici ed in materia di trasporto aereo»; 
  Visto l'art. 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148  del  2015
il quale stabilisce che la disciplina del Fondo di cui all'art. 1-ter
del decreto-legge n. 249 del 2004 e' adeguata alle  disposizioni  del
decreto legislativo n. 148 del 2015  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base  di  accordi  collettivi  e
contratti  collettivi,   anche   intersettoriali,   stipulati   dalle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; 
  Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo  n.  148  del
2015 che disciplinano il funzionamento dei fondi di  solidarieta'  e,
in particolare,  l'art.  26,  commi  9  e  10,  che  stabiliscono  le
finalita' dei fondi istituiti in relazione a settori di  attivita'  e
classi di ampiezza dei  datori  di  lavoro  che  gia'  rientrano  nei
settori coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  29
ottobre 2015, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del  28
dicembre 2015,  recante  «Definizione  della  misura  dell'incremento
dell'addizionale  comunale  sui  diritti  di  imbarco  da   destinare
all'INPS»; 
  Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato  in  data  27  giugno
2013 tra ASSAEREO, ASSAEROPORTI e FILT CGIL, FIT CISL,  UILTRASPORTI,
UGL TRASPORTI, ANPAC, ANPAV, AVIA, con cui, in  attuazione  dell'art.
3, comma 44, della legge n.  92  del  2012,  e'  stato  convenuto  di
adeguare  la  disciplina  del  Fondo  di  cui  all'art.   1-ter   del
decreto-legge n. 249 del 2004 alle previsioni dell'art. 3 della legge
n. 92 del 2012; 
  Visto il verbale  integrativo  dell'accordo  del  27  giugno  2013,
stipulato in data 8 agosto 2014 tra  ASSAEREO,  ASSAEROPORTI  e  FILT
CGIL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, ANPAC, ANPAV, AVIA, con  il  quale
le parti confermano la volonta' di adeguare la disciplina  del  Fondo
nonche' le finalita', le prestazioni  e  le  fonti  di  finanziamento
previste nell'accordo del 27 giugno 2013, e aggiungono la  previsione
di  un'ulteriore  prestazione   integrativa,   nella   durata,   alle
prestazioni di mobilita' e di ASpI; 
  Visto il verbale  integrativo  dell'accordo  del  27  giugno  2013,
stipulato in data 11 novembre 2014, tra ASSAEREO, ASSAEROPORTI e FILT
CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, ANPAC, ANPAV,  AVIA  con
il quale e' stata stabilita al 1° gennaio 2016 la data di  decorrenza
dell'adeguamento del Fondo; 
  Visto il verbale integrativo al verbale di accordo dell'11 novembre
2014, stipulato in data 14 luglio 2015, tra ASSAEREO, ASSAEROPORTI  e
FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO, ANPAC, ANPAV; 
  Visto il  verbale  integrativo  all'accordo  del  14  luglio  2015,
stipulato in data 27 luglio 2015, tra ASSAEREO, ASSAEROPORTI  e  FILT
CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO, ANPAC, ANPAV,  con
il  quale  le  parti,  nel  comune  impegno   volto   ad   assicurare
effettivita' agli accordi e ai verbali sottoscritti, hanno  convenuto
che la prestazione integrativa pari nel massimo a due  anni  rispetto
all'ammortizzatore  di  riferimento  (mobilita',  ASPI/NASPI)  per  i
lavoratori che hanno richiesto le prestazioni ASpI/NASpI e  mobilita'
a partire dal 1° luglio  2014  e  che  hanno  esaurito  la  fruizione
dell'ammortizzatore  sociale  entro  il  31   dicembre   2015   sara'
deliberata dal Fondo di solidarieta' per  il  settore  del  trasporto
aereo e del sistema aeroportuale; 
  Visto il verbale di riunione del  14  ottobre  2015  nel  quale  le
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema  aeroportuale
hanno confermato di adeguare il Fondo alle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi dell'art. 40  comma  9,
del medesimo  decreto  legislativo  e  la  relativa  nota  a  verbale
sottoscritta dalle medesime organizzazioni in pari data; 
  Ritenuto, pertanto, di adeguare la  disciplina  la  disciplina  del
Fondo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge n. 249  del  2004  alle
disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015 sulla base degli
accordi del 27 giugno 2013,  dell'8  agosto  2014,  dell'11  novembre
2014, del 14 luglio 2015, del 27 luglio 2015 e del 14 ottobre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Adeguamento del fondo 
 
  1. Il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione
e della riconversione e riqualificazione professionale del  personale
del  settore  del  trasporto  aereo  di  cui   all'art.   1-ter   del
decreto-legge, n. 249 del 2004  e'  adeguato  alle  previsioni  degli
articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e  assume
la  denominazione  di  Fondo  di  solidarieta'  per  il  settore  del
trasporto aereo e del sistema  aeroportuale,  di  seguito  denominato
Fondo. 
  2. Il  Fondo  non  ha  personalita'  giuridica  e  costituisce  una
gestione dell'INPS. Il Fondo acquisisce tutto il patrimonio, assume i
diritti e gli obblighi e subentra  in  tutti  i  rapporti  giuridici,
anche processuali, facenti capo al Fondo speciale per il sostegno del
reddito e dell'occupazione e della riconversione  e  riqualificazione
professionale del personale del settore del trasporto aereo.