IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
"Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali,  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; 
  Visto, in particolare, l'art. 21, comma 4, del decreto  legislativo
n. 148 del 2015, il quale dispone che «In  deroga  agli  articoli  4,
comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa  di  50  milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018,  puo'  essere
autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove
e sei  mesi  e  previo  accordo  stipulato  in  sede  governativa  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  un  ulteriore  intervento  di
integrazione salariale straordinaria qualora all'esito del  programma
di crisi aziendale di cui al comma  3,  l'impresa  cessi  l'attivita'
produttiva e  sussistano  concrete  prospettive  di  rapida  cessione
dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. A  tal
fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'art.
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'
incrementato dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa
gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi
al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare   entro   60   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i  criteri
per l'applicazione del presente comma»; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Considerato che l'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n.  148
del 2015 e' finalizzato ad agevolare la gestione delle  crisi  e  dei
processi di riorganizzazione aziendale  attraverso  la  conservazione
del  patrimonio  delle   competenze   professionali   acquisite   dai
lavoratori, cosi'  da  evitare  rilevanti  ricadute  occupazionali  e
favorire lo sviluppo economico territoriale; 
  Considerato, altresi', che ai sensi  dell'art.  21,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015 qualora all'esito di un programma
di  crisi  aziendale  l'impresa  cessi  l'attivita'  e  si  ravvisino
prospettive  di  cessione  dell'impresa  sia  opportuno  favorire  la
salvaguardia dei livelli occupazionali dell'impresa medesima; 
  Ritenuta la necessita' di individuare i criteri per autorizzare  un
ulteriore intervento di integrazione salariale per un limite  massimo
di dodici mesi nell'anno 2016, nove mesi nell'anno 2017  e  sei  mesi
nell'anno 2018, in deroga ai termini di cui all'art. 4,  comma  1,  e
all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015;   
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il trattamento  di  integrazione  salariale  straordinaria  puo'
essere prorogato,  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015 e  in  deroga  all'art.  4,  comma  1,  e
all'art. 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo,  sino  ad  un
limite massimo complessivo  di  dodici  mesi  per  le  cessazioni  di
attivita' intervenute nell'anno 2016, di nove mesi per le  cessazioni
di attivita' intervenute nell'anno 2017 e  di  sei  mesi  per  quelle
intervenute nell'anno 2018, secondo i criteri definiti  dal  presente
decreto.