IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la direttiva 2008/98/CE, relativa ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, la Parte Quarta; 
  Visto l'articolo 188-bis, comma 4-bis, del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  che  dispone  che  «Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  si  procede
periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel
rispetto  della  disciplina  comunitaria,  alla   semplificazione   e
all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilita'  dei
rifiuti,  anche  alla  luce   delle   proposte   delle   associazioni
rappresentative  degli  utenti,   ovvero   delle   risultanze   delle
rilevazioni  di  soddisfazione  dell'utenza;  le  semplificazioni   e
l'ottimizzazione  sono  adottate  previa  verifica  tecnica  e  della
congruita' dei relativi costi  da  parte  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale»; 
  Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2008,
n. 210; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,   recante
provvedimenti  anticrisi,  nonche'   proroga   di   termini   e,   in
particolare, l'articolo 14-bis; 
  Visto il decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205,  recante
disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai  rifiuti  e
che abroga alcune direttive; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52,  recante  «Regolamento
recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e dell'articolo  14-bis  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102»; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche  amministrazioni»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in  particolare,
l'articolo 11, che disciplina la semplificazione e  razionalizzazione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  24  aprile  2014  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale,  Serie  generale,  n.  99  del  30  aprile  2014,  recante
«Disciplina delle modalita' di applicazione a regime del  SISTRI  del
trasporto  intermodale  nonche'  specificazione  delle  categorie  di
soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e  3  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  Visto l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la  tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica  e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
n. 116, ai sensi del quale: «Entro sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti
e' semplificato, ai sensi dell'articolo  188-bis,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in  via  prioritaria,  con
l'applicazione   dell'interoperabilita'   e   la   sostituzione   dei
dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, 15  gennaio  2015  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale,  n.  48  del  27  febbraio  2015,
recante «Interconnessione SISTRI con il Corpo forestale dello Stato»; 
  Considerato quanto emerso dalle consultazioni delle associazioni di
categoria interessate effettuate nell'ambito del  Tavolo  tecnico  di
monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni,
con legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Considerati gli esiti delle interlocuzioni stabilite con  l'Agenzia
per  l'Italia  digitale  relative  alle  verifiche  tecniche  e  alla
congruita' dei costi afferenti alla semplificazione ed ottimizzazione
del sistema SISTRI,  alla  stregua  di  quanto  disposto  dal  citato
articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152; 
  Acquisiti gli assensi del Ministero dello sviluppo economico e  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  resi  in  data  17
dicembre 2015; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 5 novembre  2015
e del 14 gennaio 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota n. 0002742/GAB del 4 febbraio 2016; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
integrate con le seguenti: 
    a)  «associazioni  imprenditoriali  rappresentative   sul   piano
nazionale»: le  associazioni  imprenditoriali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale; 
    b) «delegato»: il soggetto che,  nell'ambito  dell'organizzazione
aziendale, e' eventualmente delegato dall'ente o impresa all'utilizzo
del sistema; 
    c) «dipendenti»:  il  numero  di  addetti,  ossia  delle  persone
occupate  a  qualsiasi  titolo   nell'unita'   locale   dell'ente   o
dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente, a
tempo pieno, a tempo parziale, anche se  temporaneamente  assente.  I
lavoratori  stagionali  sono  considerati  come  frazioni  di  unita'
lavorative  annue  con  riferimento  alle   giornate   effettivamente
retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero  superiore  o
inferiore piu' vicino; 
    d) «dispositivo»: il dispositivo  elettronico  per  l'accesso  in
sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il  dispositivo  da
installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente  la  funzione
di  monitorare  il  percorso  effettuato  dal  veicolo   durante   il
trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonche' il  dispositivo
USB per l'interoperabilita' di cui all'articolo 18; 
    e) «operatore»: il  soggetto  obbligato  ad  aderire  al  SISTRI,
nonche' il soggetto che aderisce al SISTRI su base volontaria; 
    f) «SISTRI»: il sistema di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    g) «titolare del dispositivo»:  ciascun  operatore  obbligato  ad
aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria; 
    h) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica  cui  e'
attribuita la firma elettronica del dispositivo USB e, ove  presente,
del dispositivo USB per l'interoperabilita'; 
    i) «unita' locale»: qualsiasi  sede,  impianto  o  insieme  delle
unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una  o
piu' attivita' che determinano la produzione di rifiuti da cui deriva
l'obbligo o la facolta' di adesione al SISTRI; 
    l)  «unita'  operativa»:  reparto,   impianto   o   stabilimento,
all'interno di una unita'  locale,  dalla  quale  sono  autonomamente
originati rifiuti. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  La  direttiva  2008/98/CE  del  22   novembre   2008
          (relativa ai rifiuti e  che  abroga  alcune  direttive)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          22.11.2008, n. L 312/3. 
              - La Parte Quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n.  96,
          reca: «Norme in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  e  di
          bonifica dei siti inquinati». 
              - Si riporta il testo dell'art. 188-bis,  comma  4-bis,
          del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art.  188-bis  (Controllo  della  tracciabilita'   dei
          rifiuti). - (Omissis). - 4-bis. Con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si
          procede   periodicamente,   sulla   base    dell'evoluzione
          tecnologica  e  comunque  nel  rispetto  della   disciplina
          comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione  del
          sistema di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti,
          anche  alla  luce   delle   proposte   delle   associazioni
          rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle
          rilevazioni    di     soddisfazione     dell'utenza;     le
          semplificazioni e  l'ottimizzazione  sono  adottate  previa
          verifica tecnica e della congruita' dei relativi  costi  da
          parte    dell'Agenzia    per    l'Italia    Digitale.    Le
          semplificazioni  e  l'ottimizzazione  sono  finalizzate  ad
          assicurare  un'efficace  tracciabilita'  dei  rifiuti  e  a
          ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio'  non
          intralci  la  corretta  tracciabilita'  dei   rifiuti   ne'
          comporti un aumento  di  rischio  ambientale  o  sanitario,
          anche mediante integrazioni con altri sistemi che  trattano
          dati di logistica e mobilita' delle merci e  delle  persone
          ed innovazioni di processo che consentano la  delega  della
          gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente
          accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare sulla base dei requisiti  tecnologici
          ed organizzativi individuati  con  il  decreto  di  cui  al
          presente  comma,  e   ad   assicurare   la   modifica,   la
          sostituzione o  l'evoluzione  degli  apparati  tecnologici,
          anche con riferimento  ai  dispositivi  periferici  per  la
          misura e certificazione dei dati. Al fine  della  riduzione
          dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli
          utenti, il concessionario del sistema informativo, o  altro
          soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          previo  parere  del  Garante  per  la  privacy,  a  rendere
          disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito  della
          integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore  di
          altri enti  pubblici  o  societa'  interamente  a  capitale
          pubblico,  opportunamente  elaborata  in  conformita'  alle
          regole tecniche  recate  dai  regolamenti  attuativi  della
          direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          anche al fine di fornire servizi  aggiuntivi  agli  utenti,
          senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono  comunque
          assicurate  la  sicurezza  e  l'integrita'  dei   dati   di
          tracciabilita'. Con il decreto di  cui  al  presente  comma
          sono, altresi',  rideterminati  i  contributi  da  porre  a
          carico degli utenti in relazione alla riduzione  dei  costi
          conseguita,   con   decorrenza    dall'esercizio    fiscale
          successivo  a  quello  di   emanazione   del   decreto,   o
          determinate le remunerazioni dei  fornitori  delle  singole
          componenti dei servizi. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  1116,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2007),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              «Art. 1. (Omissis). - 1116. Per l'anno 2007  una  quota
          non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse  del  Fondo
          unico  investimenti  per  la  difesa  del  suolo  e  tutela
          ambientale del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  iscritte  a  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n.  426,
          e' riservata in sede di riparto alla  realizzazione  di  un
          sistema integrato per il controllo e la tracciabilita'  dei
          rifiuti,  in  funzione  della  sicurezza  nazionale  ed  in
          rapporto all'esigenza  di  prevenzione  e  repressione  dei
          gravi  fenomeni  di  criminalita'  organizzata  nell'ambito
          dello smaltimento illecito dei rifiuti. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  2-bis  del
          decreto-legge   6   novembre   2008,   n.   172,    (Misure
          straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza  nel  settore
          dello  smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione  Campania,
          nonche' misure urgenti di  tutela  ambientale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  del  6  novembre  2008,  n.  260,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          2008, n. 210: 
              «Art.   2.   (Rimozione   di    cumuli    di    rifiuti
          indifferenziati e pericolosi ed impianti  di  gestione  dei
          rifiuti). - (Omissis). 2-bis. Il Sottosegretario  di  Stato
          di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.  123,  in
          collaborazione con l'Agenzia regionale  per  la  protezione
          ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, avvia un progetto pilota per  garantire  la  piena
          tracciabilita' dei  rifiuti,  al  fine  di  ottimizzare  la
          gestione integrata dei rifiuti stessi. 
              (Omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   14-bis   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2009, n. 150,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «Art. 14-bis. (Finanziamento del sistema informatico di
          controllo della tracciabilita' dei  rifiuti).  -  1.  Entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          uno o piu' decreti adottati in attuazione delle  previsioni
          contenute nell'art. 1, comma 1116, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e ai sensi dell'art. 189,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  introdotto
          dall'art. 2, comma 24, del decreto legislativo  16  gennaio
          2008, n. 4, nonche' ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis,  del
          decreto-legge 6 novembre  2008,  n.  172,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  dicembre  2008,  n.  210,  e
          relativi  all'istituzione  di  un  sistema  informatico  di
          controllo della  tracciabilita'  dei  rifiuti,  di  cui  al
          predetto art. 189 del decreto legislativo n. 152 del  2006,
          definisce, anche in modo differenziato  in  relazione  alle
          caratteristiche  dimensionali  e   alle   tipologie   delle
          attivita' svolte, eventualmente prevedendo la  trasmissione
          dei dati attraverso modalita'  operative  semplificate,  in
          particolare i tempi e le modalita' di  attivazione  nonche'
          la data di operativita' del  sistema,  le  informazioni  da
          fornire, le modalita' di fornitura e di  aggiornamento  dei
          dati, le modalita' di interconnessione e  interoperabilita'
          con altri sistemi informativi, le modalita' di elaborazione
          dei  dati,  le  modalita'  con  le  quali  le  informazioni
          contenute nel sistema informatico dovranno essere  detenute
          e messe a disposizione delle autorita' di controllo che  ne
          facciano richiesta, le misure idonee  per  il  monitoraggio
          del sistema e  per  la  partecipazione  dei  rappresentanti
          delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche
          attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio
          dello Stato, nonche' l'entita' dei contributi  da  porre  a
          carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto art. 189
          del decreto legislativo n. 152 del 2006 a  copertura  degli
          oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento  del
          sistema, da versare all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          per  essere   riassegnati,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato
          di previsione del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare.  Il  Governo,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, con uno  o
          piu' regolamenti, ai sensi dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          opera  la  ricognizione  delle  disposizioni,  ivi  incluse
          quelle contenute nel decreto legislativo n. 152  del  2006,
          le quali,  a  decorrere  dalla  data  di  operativita'  del
          sistema informatico, come definita dai decreti  di  cui  al
          periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di  quanto
          stabilito dal presente articolo. 
              Art. 2. (Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati
          e pericolosi  ed  impianti  di  gestione  dei  rifiuti).  -
          (Omissis). 2-bis. Il Sottosegretario di  Stato  di  cui  al
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.  123,  in
          collaborazione con l'Agenzia regionale  per  la  protezione
          ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, avvia un progetto pilota per  garantire  la  piena
          tracciabilita' dei  rifiuti,  al  fine  di  ottimizzare  la
          gestione integrata dei rifiuti stessi.». 
              - Il  decreto  legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205
          (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  del  19  novembre  2008
          relativa ai rifiuti e  che  abroga  alcune  direttive),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10  dicembre  2010,
          n. 288, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare  del  18  febbraio  2011,  n.  52
          (Regolamento recante istituzione del sistema  di  controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti, ai  sensi  dell'art.  189
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  dell'art.
          14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2011,  n.
          95, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11,  del  decreto-legge
          31 agosto  2013,  n.  101,  (Disposizioni  urgenti  per  il
          perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione   nelle
          pubbliche  amministrazioni),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 31  agosto  2013,  n.  204,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: 
              «Art.  11.  (Semplificazione  e  razionalizzazione  del
          sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e  in
          materia di energia). - 1.  I  commi  1,  2  e  3  dell'art.
          188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
          sostituiti dai seguenti: 
              "1. Sono tenuti ad  aderire  al  sistema  di  controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all'art.
          188-bis, comma  2,  lettera  a),  gli  enti  e  le  imprese
          produttori iniziali di rifiuti speciali  pericolosi  e  gli
          enti o le imprese  che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti
          speciali  pericolosi  a  titolo  professionale  compresi  i
          vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o  che
          effettuano    operazioni    di    trattamento,    recupero,
          smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti  urbani
          e speciali  pericolosi,  inclusi  i  nuovi  produttori  che
          trattano o  producono  rifiuti  pericolosi.  Sono  altresi'
          tenuti  ad  aderire  al  SISTRI,  in  caso   di   trasporto
          intermodale, i soggetti ai quali sono  affidati  i  rifiuti
          speciali pericolosi in attesa della presa in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  navale  o  ferroviaria   o
          dell'impresa che effettua il  successivo  trasporto.  Entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, con uno o piu' decreti del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il  Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono  definite  le
          modalita' di applicazione a regime del SISTRI al  trasporto
          intermodale. 
              2.  Possono  aderire  al  sistema  di  controllo  della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis,  comma  2,  lettera  a),  su  base  volontaria   i
          produttori, i gestori e gli intermediari e  i  commercianti
          dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. 
              3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
          dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di
          soggetti di cui al comma 1 e sono individuate,  nell'ambito
          degli enti o imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei
          rifiuti,  ulteriori  categorie  di  soggetti   a   cui   e'
          necessario  estendere  il  sistema  di  tracciabilita'  dei
          rifiuti di cui all'art. 188-bis.". 
              2.  Per  gli  enti  o  le  imprese  che  raccolgono   o
          trasportano   rifiuti   speciali   pericolosi   a    titolo
          professionale compresi  i  vettori  esteri  che  effettuano
          trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o
          trasporti transfrontalieri in partenza  dal  territorio,  o
          che  effettuano  operazioni   di   trattamento,   recupero,
          smaltimento,  commercio  e   intermediazione   di   rifiuti
          speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine
          iniziale di  operativita'  del  SISTRI  e'  fissato  al  1°
          ottobre 2013. 
              3. Per i produttori  iniziali  di  rifiuti  pericolosi,
          nonche' per i comuni e le imprese di trasporto dei  rifiuti
          urbani del territorio della  regione  Campania  di  cui  al
          comma 4 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo  n.  152
          del 2006, il termine iniziale di operativita' e' fissato al
          3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8. 
              3-bis. Fino al 31 dicembre 2016 al fine  di  consentire
          la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e
          scarico e dei  formulari  di  accompagnamento  dei  rifiuti
          trasportati    nonche'    l'applicazione    delle     altre
          semplificazioni  e   le   opportune   modifiche   normative
          continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
          cui  agli  articoli  188,  189,  190  e  193  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  nel  testo  previgente
          alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre
          2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni.  Durante  detto
          periodo,  le  sanzioni  relative  al  SISTRI  di  cui  agli
          articoli 260-bis, commi da 3 a 9,  e  260-ter  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, non si applicano. Le  sanzioni  relative  al
          SISTRI di cui all'art. 260-bis, commi 1 e  2,  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015.
          Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente
          e della tutela del territorio  e  del  mare  provvede  alla
          modifica  e   all'integrazione   della   disciplina   degli
          adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi  al  SISTRI,
          anche al fine di assicurare  il  coordinamento  con  l'art.
          188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
          modificato dal comma 1 del presente articolo.  Fino  al  31
          dicembre 2016 e comunque non oltre il  collaudo  con  esito
          positivo della piena  operativita'  del  nuovo  sistema  di
          tracciabilita' individuato a mezzo di procedura ad evidenza
          pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato  il
          26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis,  commi
          1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  sono
          ridotte del 50 per cento. 
              4. Entro il 3 marzo 2014 e'  adottato  il  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  previsto  dall'art.   188-ter,   comma   3,   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, come modificato  dal  presente
          articolo, al fine di individuare, nell'ambito degli enti  o
          imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti,  di  cui
          agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori
          categorie di soggetti a  cui  e'  necessario  estendere  il
          sistema di  tracciabilita'  dei  rifiuti  di  cui  all'art.
          188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
              5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4  possono
          comunque  utilizzare  il  SISTRI  su  base   volontaria   a
          decorrere dal 1° ottobre 2013. 
              6. Sono abrogati: 
              a) il comma 5 dell'art. 188-ter del decreto legislativo
          n. 152 del 2006; 
              b) l'art. 1 del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare del 20  marzo  2013,
          recante  "Termini  di  riavvio  progressivo  del   SISTRI",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  92  del  19  aprile
          2013. 
              7. All'art. 188-bis del decreto legislativo n. 152  del
          2006, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
              "4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare si procede periodicamente,
          sulla  base  dell'evoluzione  tecnologica  e  comunque  nel
          rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione
          e  all'ottimizzazione  del  sistema  di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle  proposte
          delle associazioni  rappresentative  degli  utenti,  ovvero
          delle  risultanze  delle   rilevazioni   di   soddisfazione
          dell'utenza; le  semplificazioni  e  l'ottimizzazione  sono
          adottate previa verifica tecnica  e  della  congruita'  dei
          relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
          Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono  finalizzate  ad
          assicurare  un'efficace  tracciabilita'  dei  rifiuti  e  a
          ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio'  non
          intralci  la  corretta  tracciabilita'  dei   rifiuti   ne'
          comporti un aumento  di  rischio  ambientale  o  sanitario,
          anche mediante integrazioni con altri sistemi che  trattano
          dati di logistica e mobilita' delle merci e  delle  persone
          ed innovazioni di processo che consentano la  delega  della
          gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente
          accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare sulla base dei requisiti  tecnologici
          ed organizzativi individuati  con  il  decreto  di  cui  al
          presente  comma,  e   ad   assicurare   la   modifica,   la
          sostituzione o  l'evoluzione  degli  apparati  tecnologici,
          anche con riferimento  ai  dispositivi  periferici  per  la
          misura e certificazione dei dati. Al fine  della  riduzione
          dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli
          utenti, il concessionario del sistema informativo, o  altro
          soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          previo  parere  del  Garante  per  la  privacy,  a  rendere
          disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito  della
          integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore  di
          altri enti  pubblici  o  societa'  interamente  a  capitale
          pubblico,  opportunamente  elaborata  in  conformita'  alle
          regole tecniche  recate  dai  regolamenti  attuativi  della
          direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          anche al fine di fornire servizi  aggiuntivi  agli  utenti,
          senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono  comunque
          assicurate  la  sicurezza  e  l'integrita'  dei   dati   di
          tracciabilita'. Con il decreto di  cui  al  presente  comma
          sono, altresi',  rideterminati  i  contributi  da  porre  a
          carico degli utenti in relazione alla riduzione  dei  costi
          conseguita,   con   decorrenza    dall'esercizio    fiscale
          successivo  a  quello  di   emanazione   del   decreto,   o
          determinate le remunerazioni dei  fornitori  delle  singole
          componenti dei servizi.". 
              8. In sede di prima applicazione, alle  semplificazioni
          e all'ottimizzazione di cui al comma 7 si procede entro  il
          31 dicembre 2014; tale data puo' essere differita, per  non
          oltre sei mesi, con decreto del  Ministro  dell'Ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare  se  cio'  si  renda
          necessario al fine di rendere operative le  semplificazioni
          e  l'ottimizzazione  introdotte.  Sono   fatte   salve   le
          operazioni di collaudo, che hanno per oggetto  la  verifica
          di conformita' del SISTRI alle norme  e  finalita'  vigenti
          anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7,
          e che devono concludersi entro sessanta  giorni  lavorativi
          dalla data di costituzione della commissione di collaudo e,
          per  quanto  riguarda  l'operativita'  del  sistema,  entro
          sessanta giorni lavorativi dalla data di  inizio  di  detta
          operativita'. La commissione di collaudo si compone di  tre
          membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia  per
          l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori
          universitari di comprovata competenza ed  esperienza  sulle
          prestazioni oggetto del  collaudo.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede nell'ambito delle risorse di cui  all'art.  14-bis
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
              9. All'esito dell'approvazione  delle  semplificazioni,
          dell'ottimizzazione e delle operazioni di collaudo  di  cui
          al comma 8  e  in  considerazione  delle  modifiche  legali
          intervenute e anche tenendo  conto  dell'audit  di  cui  al
          comma 10, il contenuto e la durata del contratto con  Selex
          service   management   s.p.a.   e   il    relativo    piano
          economico-finanziario sono modificati in  coerenza  con  il
          comma 4-bis dell'art. 188-bis del  decreto  legislativo  n.
          152 del 2006, comunque nel limite delle  risorse  derivanti
          dai contributi di cui all'art. 14-bis del decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102, come  rideterminati  ai  sensi
          del predetto comma 4-bis. 
              9-bis. Il termine finale di  efficacia  del  contratto,
          come modificato ai sensi del comma 9, e'  stabilito  al  31
          dicembre 2016. Fermo restando il predetto termine, entro il
          30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare, anche avvalendosi della societa'
          Consip Spa, per lo svolgimento  delle  relative  procedure,
          previa  stipula  di  convenzione  per  la  disciplina   dei
          relativi rapporti, avvia  le  procedure  per  l'affidamento
          della concessione del servizio nel rispetto dei  criteri  e
          delle modalita' di selezione disciplinati dal codice di cui
          al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  dalle
          norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei  principi
          di  economicita',  semplificazione,  interoperabilita'  tra
          sistemi informatici e costante  aggiornamento  tecnologico.
          All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito
          l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati  sino  al
          31  dicembre  2016,  previa   valutazione   di   congruita'
          dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale,   nei   limiti   dei
          contributi versati dagli operatori alla predetta  data.  In
          ogni  caso,  all'attuale  concessionaria  del   SISTRI   e'
          corrisposta, a  titolo  di  anticipazione  delle  somme  da
          versare per l'indennizzo dei costi di  produzione  e  salvo
          conguaglio,  da  effettuare  a  seguito   della   procedura
          prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016. Al pagamento delle somme a  titolo  di  anticipazione
          provvede,  entro   il   31   marzo   2016,   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio. 
              10. Al fine di assicurare la funzionalita'  del  SISTRI
          senza soluzione di continuita', il Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del  mare  provvede,  sulla
          base dell'attivita' di audit dei  costi,  eseguita  da  una
          societa'   specializzata   terza,   e   della   conseguente
          valutazione  di  congruita'   dall'Agenzia   per   l'Italia
          Digitale, al versamento alla  societa'  concessionaria  del
          SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'art. 14-bis
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  comunque
          non oltre il trenta per cento dei  costi  della  produzione
          consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza
          delle risorse riassegnate sullo  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, al netto di  quanto  gia'
          versato dal Ministero  sino  alla  predetta  data,  per  lo
          sviluppo  e  la  gestione  del  sistema.  Il  pagamento  e'
          subordinato alla  prestazione  di  fideiussione  che  viene
          svincolata all'esito positivo della verifica di conformita'
          di cui al comma  8.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e   del   mare   procede,   previa
          valutazione  di  congruita'   dell'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, al pagamento degli ulteriori costi di  produzione
          consuntivati,   fino   alla   concorrenza   delle   risorse
          riassegnate  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          medesimo, al netto di quanto gia' versato.  Dall'attuazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              11. Le sanzioni  per  le  violazioni  di  cui  all'art.
          260-bis  del  decreto  legislativo   n.   152   del   2006,
          limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle
          condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di
          cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo  periodo,
          commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali  il
          SISTRI e' obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e  fino  al  30
          settembre 2014 dai  soggetti  per  i  quali  il  SISTRI  e'
          obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate  nel  caso  di
          piu'  di  tre  violazioni  nel  medesimo  rispettivo   arco
          temporale. 
              12. All'art. 183, comma  1,  lettera  f),  del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: "(nuovo produttore)". 
              12-bis. I commi 1 e 1-bis  dell'art.  190  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono  sostituiti  dai
          seguenti: 
              "1. Sono  obbligati  alla  compilazione  e  tenuta  dei
          registri di carico e scarico dei rifiuti: 
              a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
          speciali pericolosi e gli  enti  e  le  imprese  produttori
          iniziali di rifiuti speciali non  pericolosi  di  cui  alle
          lettere c) e d) del comma 3  dell'art.  184  e  di  rifiuti
          speciali  non  pericolosi  da  potabilizzazione   e   altri
          trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma  3
          dell'art. 184; 
              b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
          che raccolgono  e  trasportano  rifiuti  o  che  effettuano
          operazioni  di  preparazione  per  il   riutilizzo   e   di
          trattamento,  recupero  e  smaltimento,  compresi  i  nuovi
          produttori e, in caso di trasporto intermodale, i  soggetti
          ai quali sono affidati i rifiuti speciali in  attesa  della
          presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
          trasporto ai  sensi  dell'art.  188-ter,  comma  1,  ultimo
          periodo; 
              c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei
          registri di carico e scarico: 
              a) gli enti e le imprese  obbligati  o  che  aderiscono
          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2,  lettera  a),  dalla  data  di  effettivo
          utilizzo operativo di detto sistema; 
              b) le attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri
          rifiuti speciali non pericolosi  effettuate  dagli  enti  e
          imprese produttori iniziali. 
              1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui  all'art.  2135
          del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi
          adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
          scarico con una delle due seguenti modalita': 
              a) con la conservazione progressiva per  tre  anni  del
          formulario di identificazione di cui all'art. 193, comma 1,
          relativo al trasporto dei  rifiuti,  o  della  copia  della
          scheda del sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei
          rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,  lettera
          a); 
              b) con la conservazione per tre anni del  documento  di
          conferimento di rifiuti pericolosi  prodotti  da  attivita'
          agricole,  rilasciato  dal  soggetto  che   provvede   alla
          raccolta  di  detti  rifiuti   nell'ambito   del   circuito
          organizzato di raccolta' di  cui  all'art.  183,  comma  1,
          lettera pp). 
              1-quater. Nel  registro  di  carico  e  scarico  devono
          essere  annotate  le  informazioni  sulle   caratteristiche
          qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o  soggetti
          alle diverse attivita' di  trattamento  disciplinate  dalla
          presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni   devono   essere
          effettuate: 
              a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
          dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; 
              b) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di preparazione  per  il  riutilizzo,  entro  dieci  giorni
          lavorativi dalla  presa  in  carico  dei  rifiuti  e  dallo
          scarico dei rifiuti originati da detta attivita'; 
              c) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa  in
          carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; 
              d) per gli intermediari e i  commercianti,  almeno  due
          giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
          dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 
              12-ter. All'art. 190, comma 3, del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, le parole: "I  soggetti  di  cui  al
          comma 1," sono sostituite  dalle  seguenti:  "I  produttori
          iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma
          1, lettera a),". 
              12-quater.  All'art.  193,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'alinea  e'  sostituito
          dal seguente: "Per gli enti e le imprese che  raccolgono  e
          trasportano rifiuti e non sono obbligati o  non  aderiscono
          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2,  lettera  a),  i  rifiuti  devono  essere
          accompagnati da un formulario di identificazione dal  quale
          devono risultare almeno i seguenti dati:". 
              12-quinquies. All'art. 212 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  dopo  il  comma  19  e'  inserito  il
          seguente: 
              "19-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   iscrizione
          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori
          agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori
          iniziali di rifiuti, per il trasporto  dei  propri  rifiuti
          effettuato  all'interno  del   territorio   provinciale   o
          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento
          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di
          raccolta di cui alla lettera  pp)  del  comma  1  dell'art.
          183.". 
              13. E' abrogato l'art.  27  del  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
          18  febbraio  2011,  n.  52,  pubblicato  sul   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011,
          e, conseguentemente, e' soppresso il Comitato di  vigilanza
          e controllo di cui al medesimo articolo.  Con  decreto,  di
          natura non  regolamentare,  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, da  emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  e'  costituito,  presso  l'Ufficio   di
          Gabinetto del  Ministro  medesimo,  un  Tavolo  tecnico  di
          monitoraggio e concertazione del SISTRI comprendente, oltre
          ai soggetti gia'  partecipanti  al  soppresso  comitato  di
          vigilanza,  almeno  un   rappresentante   scelto   tra   le
          associazioni nazionali di  tutela  ambientale  riconosciute
          dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, senza compensi o indennizzi  per  i  partecipanti
          ne' altri oneri per il bilancio dello  Stato,  che  assolve
          alle funzioni di monitoraggio del sistema di  cui  all'art.
          14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102.  Il
          tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione  del  SISTRI
          provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi  al  Parlamento
          una relazione sul proprio operato. 
              14. All'art. 81, comma 18, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,   e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
              "La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas si svolge mediante  accertamenti  a  campione  e  si
          esercita nei confronti dei soli soggetti il  cui  fatturato
          e' superiore al fatturato  totale  previsto  dall'art.  16,
          comma 1, prima ipotesi, della legge  10  ottobre  1990,  n.
          287.". 
              14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del  personale
          e  delle  strutture  del  Corpo   forestale   dello   Stato
          nell'ottica  del  contenimento  della  spesa  pubblica,  di
          conseguire  il  rafforzamento  del  contrasto  al  traffico
          illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base  a
          quanto previsto dall'art. 2, comma  1,  lettera  h),  della
          legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal  decreto  del  Ministro
          dell'interno 28  aprile  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonche' di  migliorare
          l'efficienza   delle   operazioni    inerenti    la    loro
          tracciabilita', all'art. 108, comma  8,  del  codice  delle
          leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
          modificazioni,  al  secondo  periodo,   dopo   le   parole:
          "articolazioni centrali"  sono  inserite  le  seguenti:  "e
          periferiche". All'attuazione del presente comma si provvede
          avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. «. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare del 24  aprile  2014  (Disciplina
          delle modalita' di applicazione a  regime  del  SISTRI  del
          trasporto   intermodale   nonche'   specificazione    delle
          categorie  di  soggetti  obbligati  ad  aderire,  ex   art.
          188-ter, comma 1 e 3 del decreto  legislativo  n.  152  del
          2006), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
          2014, n. 99. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma  2,  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91  (Disposizioni  urgenti
          per  il  settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti  dalla  normativa  europea),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, n. 144,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: 
              «Art. 14. (Ordinanze  contingibili  e  urgenti,  poteri
          sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema
          di tracciabilita' dei rifiuti.  Smaltimento  rifiuti  nella
          Regione Campania - Sentenza 4  marzo  2010  -  C  27/2010).
          (Omissis). -  2.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, il sistema  di  tracciabilita'
          dei rifiuti e' semplificato, ai  sensi  dell'art.  188-bis,
          comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          in      via      prioritaria,      con       l'applicazione
          dell'interoperabilita' e la  sostituzione  dei  dispositivi
          token usb, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 183 del citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 183. (Definizioni). -  1.  Ai  fini  della  parte
          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori
          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si
          intende per: 
              a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di  cui  il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
              b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto  che  presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
              c)  «oli   usati»:   qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
              d)  «rifiuto  organico»:  rifiuti   biodegradabili   di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
              e)  «autocompostaggio»:   compostaggio   degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in  sito
          del materiale prodotto; 
              f)  «produttore  di  rifiuti»:  il  soggetto   la   cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore); 
              g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona  fisica
          o  giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,
          trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
              h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la  persona
          fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
              i) «commerciante»:  qualsiasi  impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
              l) «intermediario»: qualsiasi impresa  che  dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
              m)  «prevenzione»:  misure  adottate  prima   che   una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
              1)  la  quantita'  dei  rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
              2)  gli   impatti   negativi   dei   rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
              3) il contenuto di sostanze pericolose in  materiali  e
          prodotti; 
              n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
          lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo  di  tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le   operazioni   di
          prelievo, raggruppamento, cernita  e  deposito  preliminari
          alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
          eventi atmosferici o meteorici, ivi  incluse  mareggiate  e
          piene, anche ove frammisti ad altri  materiali  di  origine
          antropica  effettuate,  nel  tempo   tecnico   strettamente
          necessario, presso il medesimo sito nel quale detti  eventi
          li hanno depositati; 
              o) «raccolta»: il prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la
          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla
          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta
          di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in  un
          impianto di trattamento; 
              p) «raccolta differenziata»:  la  raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
              q) «preparazione per il riutilizzo»: le  operazioni  di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
              r) «riutilizzo»:  qualsiasi  operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
              s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
          inclusa  la  preparazione  prima  del  recupero   o   dello
          smaltimento; 
              t) «recupero»: qualsiasi operazione il  cui  principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
              u)  «riciclaggio»:  qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
              v)   «rigenerazione   degli   oli   usati»:   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
              z)  «smaltimento»:  qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
              aa)   «stoccaggio»:   le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
              bb)  «deposito  temporaneo»:  il   raggruppamento   dei
          rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
          trasporto di detti rifiuti in un impianto  di  trattamento,
          effettuati, prima della raccolta,  nel  luogo  in  cui  gli
          stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area  in
          cui si svolge l'attivita' che ha determinato la  produzione
          dei  rifiuti  o,  per  gli  imprenditori  agricoli  di  cui
          all'art. 2135 del codice civile, presso  il  sito  che  sia
          nella disponibilita' giuridica della cooperativa  agricola,
          ivi compresi i consorzi agrari,  di  cui  gli  stessi  sono
          soci, alle seguenti condizioni: 
              1)  i  rifiuti  contenenti  gli   inquinanti   organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
              2) i rifiuti devono essere  raccolti  ed  avviati  alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
              3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato  per
          categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
          norme tecniche, nonche',  per  i  rifiuti  pericolosi,  nel
          rispetto delle norme che  disciplinano  il  deposito  delle
          sostanze pericolose in essi contenute; 
              4) devono essere rispettate le norme  che  disciplinano
          l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 
              5) per alcune categorie  di  rifiuto,  individuate  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo; 
              cc)  «combustibile   solido   secondario   (CSS)»:   il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione dell'art. 184-ter,  il  combustibile  solido
          secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
              dd) «rifiuto  biostabilizzato»:  rifiuto  ottenuto  dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
              ee)  «compost  di  qualita'»:  prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,
          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, e successive modificazioni; 
              ff) «digestato di qualita'»:  prodotto  ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
              gg) «emissioni»:  le  emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'art. 268, comma 1, lettera b); 
              hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di
          cui all'art. 74, comma 1, lettera ff); 
              ii)   «inquinamento   atmosferico»:    ogni    modifica
          atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a); 
              ll) «gestione  integrata  dei  rifiuti»:  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
              mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   per   l'attivita'    di    raccolta    mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
              nn)  «migliori  tecniche  disponibili»:   le   migliori
          tecniche disponibili quali definite all'art.  5,  comma  1,
          lettera l-ter) del presente decreto; 
              oo) «spazzamento delle strade»: modalita'  di  raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
              pp) «circuito  organizzato  di  raccolta»:  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
              qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto  che
          soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1,  o
          che rispetta i criteri stabiliti in base all'art.  184-bis,
          comma 2; 
              qq-bis)  «compostaggio  di   comunita'»:   compostaggio
          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non
          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani
          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost
          prodotto da parte delle utenze conferenti.».