IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica  n.  196  del  31
dicembre 2009; 
  Visto il comma 1 dell'art. 13 della citata legge di contabilita'  e
finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009, il quale stabilisce che
per assicurare un efficace controllo e monitoraggio  degli  andamenti
della  finanza  pubblica  e  per  dare  attuazione  e  stabilita'  al
federalismo  fiscale,  le  amministrazioni  pubbliche  provvedono   a
inserire in una banca dati unitaria  istituita  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT  e  alle  stesse
amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire con appositi
decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  la
Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza  pubblica,
l'ISTAT e  il  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione (CNIPA), oggi Agenzia per l'Italia digitale,  i  dati
concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i  conti
consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonche' tutte
le informazioni necessarie all'attuazione della stessa legge; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1  e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Visti in  particolare  i  seguenti  allegati  al  predetto  decreto
legislativo n. 118 del 2011: 
    n. 6 concernente il piano dei conti integrato; 
    n. 8 concernente gli schemi  delle  variazioni  del  bilancio  di
previsione; 
    n. 9 concernente lo schema del bilancio di previsione; 
    n. 10 concernente lo schema del rendiconto della gestione; 
    n. 11 concernente il bilancio consolidato; 
    n. 13 concernente l'elenco delle entrate per titoli, tipologie  e
categorie; 
    n.   14   concernente   l'elenco   delle   missioni,   programmi,
macroaggregati e titoli di spesa; 
    n. 15 concernente la ripartizione dei pagamenti  per  missioni  e
programmi degli enti non sanitari; 
  Considerato che il comma 3  dell'art.  13  della  citata  legge  di
contabilita' e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre  2009  prevede
che, relativamente agli enti territoriali,  l'acquisizione  dei  dati
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche avviene sulla base di
schemi,  tempi  e  modalita'  definiti  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sentiti  l'ISTAT,  il  CNIPA,  oggi
Agenzia per l'Italia digitale, e  la  Conferenza  permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica; 
  Visto l'art. 4, commi 6 e 7, del successivo decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118, il quale prevede che le regioni, gli enti locali
e i loro organismi ed enti strumentali trasmettono le  previsioni  di
bilancio  e  le  risultanze  del  consuntivo  aggregate  secondo   la
struttura del piano dei conti alla banca dati  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267 (Testo unico enti locali),  che  prevede  la  trasmissione  in
modalita' telematica da parte degli enti locali alla Corte dei  conti
dei rendiconti, che sono acquisiti in un apposito sistema informativo
della medesima denominato SIRTEL  e  successivamente  trasmessi  alla
Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13,
comma 3, della legge 28 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Corte  dei  conti  del  21
dicembre 2015,  n.  112,  adottato  ai  sensi  dell'art.  20-bis  del
decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  in  legge  17
dicembre 2012, n. 221, con il quale sono state definite le tassonomie
XBRL  per  la  rappresentazione  delle  informazioni   contabili   di
rendiconto; 
  Ritenuto   che   dall'integrazione   in   un'unica   modalita'   di
trasmissione dei dati contabili da  parte  degli  enti  territoriali,
condivisa tra il Ministero dell'economia e finanze  e  la  Corte  dei
conti, possano derivare consistenti  economie  di  scala  e  maggiore
efficienza, in linea con quanto previsto dalle recenti  normative  in
materia di revisione e contenimento della spesa pubblica; 
  Ritenuto che la trasmissione dei dati di rendiconto,  prevista  dal
presente  decreto  ed  effettuata  utilizzando  le  tassonomie  XBRL,
condivise dal Ministero e dalla Corte dei conti, possa costituire per
l'ente territoriale contestuale adempimento agli  obblighi  normativi
citati, conformemente a  quanto  auspicato  dalla  stessa  Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica (seduta del 24
marzo 2016). 
  Sentito l'ISTAT che, con la nota n. SP/276.16 del 5 aprile 2016, ha
espresso parere positivo, con  la  richiesta  di  assicurare  sin  da
subito  il  pieno  accesso  alla  Banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche,  cui  sara'  data  attuazione  nell'ambito   dell'apposito
Protocollo d'intesa tra il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato e l'Istituto nazionale di statistica; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che, con la nota n. 0011331
del 24 marzo 2016,  ha  espresso  parere  favorevole  osservando  che
sarebbe opportuno predisporre l'allegato tecnico di  cui  all'art.  5
previo parere di Agid e, al fine di favorire gli  obiettivi  previsti
dal  presente  decreto,   sottolineando   l'importanza   di   avviare
iniziative riguardanti lo sviluppo di sistemi  contabili  uniformi  e
condivisi  per  le  PA  del   territorio,   l'adozione   obbligatoria
dell'ordinativo   informatico   locale   e   l'aggiornamento    delle
anagrafiche delle pubbliche amministrazioni tenendo conto dell'Indice
delle pubbliche amministrazioni (IPA)  di  cui  all'art.  57-bis  del
decreto legislativo n. 82 del 2005; 
  Sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica di cui all'art. 5 della legge n.  42  del  2009  che,  nella
seduta del 24 marzo 2016, ha espresso parere favorevole chiedendo: 
    che  la  Banca   dati   delle   Amministrazioni   pubbliche   sia
effettivamente unitaria, evitando la duplicita' di  trasmissione  dei
dati; 
    l'accesso alla Banca dati anche alle Associazioni rappresentative
e, quindi, alla Conferenza delle Regioni e delle  Province  autonome,
all'ANCI e all'UPI. Alla  richiesta  sara'  data  attuazione  con  le
modalita' individuate dall'art. 13, comma 1, della legge 31  dicembre
2009, n. 196, per l'accesso alla Banca dati degli enti territoriali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Trasmissione alla banca dati 
                   delle Amministrazioni pubbliche 
 
  1. Le regioni, le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  gli
enti locali, i loro organismi  e  enti  strumentali  in  contabilita'
finanziaria, e il consiglio delle regioni e delle  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, trasmettono alla Banca dati  delle  pubbliche
amministrazioni (BDAP) di cui all'art. 13, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, gestita dal Dipartimento della Ragioneria  dello  Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalita'  ed
i tempi di cui agli articoli 4 e 5: 
    a) i  bilanci  di  previsione,  compresi  gli  allegati  previsti
dall'art. 11, comma 3, lettere da a) a h), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo  gli
schemi di cui all'allegato n. 9 al predetto  decreto  legislativo  n.
118 del 2011; 
    b) i rendiconti della gestione, compresi  gli  allegati  previsti
dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo  gli
schemi di cui all'allegato n. 10 al predetto decreto  legislativo  n.
118 del 2011; 
    c) le variazioni al proprio bilancio di  previsione,  secondo  lo
schema di cui agli allegati n. 8/1 e 8/2 al  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche; 
    d) i propri bilanci consolidati, compresi gli  allegati  previsti
dall'art. 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche,  predisposti  secondo
gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto  legislativo
n. 118 del 2011; 
    e) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi  di  bilancio
di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successive modifiche. 
  2. Gli enti strumentali delle  regioni  e  degli  enti  locali  che
adottano la contabilita' economico patrimoniale, ed i loro  organismi
strumentali, trasmettono alla BDAP, secondo le modalita' ed  i  tempi
di cui agli articoli 4 e 5: 
    a) il budget  economico,  compreso  il  prospetto  relativo  alla
ripartizione delle previsioni dei pagamenti per missioni e programmi,
di cui all'allegato n. 15  al  decreto  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche; 
    b) il bilancio di esercizio, compreso il prospetto relativo  alla
ripartizione  dei  pagamenti  per  missioni  e  programmi,   di   cui
all'allegato n. 15 del decreto 23 giugno 2011, n. 118,  e  successive
modifiche. 
  3. Gli organismi strumentali, come definiti dall'art. 1,  comma  2,
lettera  b)  del  decreto  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive
modifiche, sono  le  articolazioni  organizzative,  anche  a  livello
territoriale delle  regioni,  delle  province  autonome,  degli  enti
locali, e dei loro enti strumentali, dotate di autonomia gestionale e
contabile, prive di personalita' giuridica, quali le  gestioni  fuori
bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui  all'art.  114,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  4. Gli enti  strumentali  degli  enti  territoriali  sono  definiti
dall'art. 11-ter, del decreto 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive
modifiche. 
  5. I commi 1 e 2 non riguardano gli enti strumentali delle  regioni
e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  coinvolti  nella
gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al
Servizio sanitario  nazionale,  come  individuati  dall'art.  19  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, e
i corrispondenti enti delle autonomie speciali. 
  6.  L'invio  dei  dati  alla  BDAP  assolve  all'obbligo   previsto
dall'art. 227, comma 6, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, di trasmissione telematica alla Corte dei conti.