IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009; Visto il comma 1 dell'art. 13 della citata legge di contabilita' e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009, il quale stabilisce che per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), oggi Agenzia per l'Italia digitale, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni necessarie all'attuazione della stessa legge; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visti in particolare i seguenti allegati al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011: n. 6 concernente il piano dei conti integrato; n. 8 concernente gli schemi delle variazioni del bilancio di previsione; n. 9 concernente lo schema del bilancio di previsione; n. 10 concernente lo schema del rendiconto della gestione; n. 11 concernente il bilancio consolidato; n. 13 concernente l'elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie; n. 14 concernente l'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa; n. 15 concernente la ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi degli enti non sanitari; Considerato che il comma 3 dell'art. 13 della citata legge di contabilita' e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009 prevede che, relativamente agli enti territoriali, l'acquisizione dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche avviene sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA, oggi Agenzia per l'Italia digitale, e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; Visto l'art. 4, commi 6 e 7, del successivo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali trasmettono le previsioni di bilancio e le risultanze del consuntivo aggregate secondo la struttura del piano dei conti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali), che prevede la trasmissione in modalita' telematica da parte degli enti locali alla Corte dei conti dei rendiconti, che sono acquisiti in un apposito sistema informativo della medesima denominato SIRTEL e successivamente trasmessi alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13, comma 3, della legge 28 dicembre 2009, n. 196; Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale sono state definite le tassonomie XBRL per la rappresentazione delle informazioni contabili di rendiconto; Ritenuto che dall'integrazione in un'unica modalita' di trasmissione dei dati contabili da parte degli enti territoriali, condivisa tra il Ministero dell'economia e finanze e la Corte dei conti, possano derivare consistenti economie di scala e maggiore efficienza, in linea con quanto previsto dalle recenti normative in materia di revisione e contenimento della spesa pubblica; Ritenuto che la trasmissione dei dati di rendiconto, prevista dal presente decreto ed effettuata utilizzando le tassonomie XBRL, condivise dal Ministero e dalla Corte dei conti, possa costituire per l'ente territoriale contestuale adempimento agli obblighi normativi citati, conformemente a quanto auspicato dalla stessa Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (seduta del 24 marzo 2016). Sentito l'ISTAT che, con la nota n. SP/276.16 del 5 aprile 2016, ha espresso parere positivo, con la richiesta di assicurare sin da subito il pieno accesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, cui sara' data attuazione nell'ambito dell'apposito Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e l'Istituto nazionale di statistica; Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che, con la nota n. 0011331 del 24 marzo 2016, ha espresso parere favorevole osservando che sarebbe opportuno predisporre l'allegato tecnico di cui all'art. 5 previo parere di Agid e, al fine di favorire gli obiettivi previsti dal presente decreto, sottolineando l'importanza di avviare iniziative riguardanti lo sviluppo di sistemi contabili uniformi e condivisi per le PA del territorio, l'adozione obbligatoria dell'ordinativo informatico locale e l'aggiornamento delle anagrafiche delle pubbliche amministrazioni tenendo conto dell'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005; Sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 5 della legge n. 42 del 2009 che, nella seduta del 24 marzo 2016, ha espresso parere favorevole chiedendo: che la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche sia effettivamente unitaria, evitando la duplicita' di trasmissione dei dati; l'accesso alla Banca dati anche alle Associazioni rappresentative e, quindi, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'ANCI e all'UPI. Alla richiesta sara' data attuazione con le modalita' individuate dall'art. 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'accesso alla Banca dati degli enti territoriali; Decreta: Art. 1 Trasmissione alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche 1. Le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, i loro organismi e enti strumentali in contabilita' finanziaria, e il consiglio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'art. 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5: a) i bilanci di previsione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 3, lettere da a) a h), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 9 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; b) i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; c) le variazioni al proprio bilancio di previsione, secondo lo schema di cui agli allegati n. 8/1 e 8/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche; d) i propri bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall'art. 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; e) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche. 2. Gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali che adottano la contabilita' economico patrimoniale, ed i loro organismi strumentali, trasmettono alla BDAP, secondo le modalita' ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5: a) il budget economico, compreso il prospetto relativo alla ripartizione delle previsioni dei pagamenti per missioni e programmi, di cui all'allegato n. 15 al decreto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche; b) il bilancio di esercizio, compreso il prospetto relativo alla ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi, di cui all'allegato n. 15 del decreto 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 3. Gli organismi strumentali, come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale delle regioni, delle province autonome, degli enti locali, e dei loro enti strumentali, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica, quali le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4. Gli enti strumentali degli enti territoriali sono definiti dall'art. 11-ter, del decreto 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 5. I commi 1 e 2 non riguardano gli enti strumentali delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati dall'art. 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, e i corrispondenti enti delle autonomie speciali. 6. L'invio dei dati alla BDAP assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di trasmissione telematica alla Corte dei conti.